Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28046 del 16/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28046 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Bonatti Giovanni, Perazzi Milene e Bonatti Guido

Intimati

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Centrale di Bologna n. 1024
del 18/5/2011 ;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 28/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Bonatti Giovanni, Pera7zi Milene e Bonatti Guido contro
l’Agenzia delle Entrate riguarda l’impugnazione degli avvisi di accertamento per irpef e
ilor, relativi agli anni 1982 e 1983. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Nessuna
attività difensiva hanno svolto gli intimati. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– RG. n. 17231/12

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212)

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 16/12/2013

c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del
28/11/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 38 del dpr 600/73 laddove la
CTC afferma che la disponibilità economica manifestata nel 1983 costituisse praesumptio

La censura appare fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte ( Cass.
27545/2011) secondo cui “In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo
alla rettifica, con metodo sintetico, del reddito complessivo delle persone fisiche, è legittima
l’applicazione agli anni anteriori dei coefficienti presuntivi di reddito adottati ai sensi della
L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 1, posto che, rimanendo sul piano dell’accertamento e delle
prove, l’applicabilità dei cosiddetti redditometri contenuti in decreti ministeriali emanati
successivamente al periodo d’imposta da verificare deve ritenersi insita nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38. Grava sul contribuente che contesti l’applicazione di tali coefficienti l’onere di dimostrare in concreto che il proprio reddito effettivo el diverso ed inferiore
a quello scaturente dalle presunzioni adottate dall’ufficio” (Cass. n. 14161/2003,
n.12731/2002, n.8372/2001). Costituisce, d’altronde, consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 19252/2005, n.14161/2003, n.11300/2000), quello secondo cui “in tema di
accertamento dei redditi, – ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 2, nel testo
applicabile nella fattispecie ratione temporis — costituiscono elementi indicativi di capacità
contributiva, tra gli altri, specificamente la disponibilità in Italia o all’estero di autoveicoli,
nonché di residenze principali o secondarie; la disponibilità di tali beni, come degli altri
previsti dalla norma, costituisce, quindi, una presunzione di capacità contributiva da qualificare legale ai sensi dell’art. 2728 c.c., perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto certo di tale disponibilità la esistenza di una capacità contributiva”.
Nelle precitate pronunce è stato, pure, precisato che “il giudice tributario, una volta accertata
l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti
dall’Ufficio, non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva contributiva
che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il
contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o
perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il

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Ordinanza pag. 2

del praesumpto tale da non legittimare gli avvisi impugnati.

possesso dei beni indicati dalla norma. Quanto sopra ha effetto assorbente sugli ulteriori
motivi. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto
ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, geld~ItiotitIla CTR della Emilia e
Romagna
P.Q.M.

e rinvia, anche per le spese di questo grado, geaitgrAfinictlella CTR della Emilia e Romagna
Così deciso in Roma, 28/11/2013

Il Presidente

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata

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