Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28046 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. III, 14/10/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 14/10/2021), n.28046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 3624/17 proposto da:

Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, via

Federico Cesi n. 21, difeso dall’avvocato Carmela Parisi, in virtù

di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.O., elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC dei

propri avvocati (avvcarlolepera.pec.giuffre.it e

avv.angelovilli.registerpec.it), difeso dagli avvocati Carlo Le

Pera, e Angelo Villì, in virtù di procura speciale apposta in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro 30 giugno 2016

n. 1141;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20 aprile 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti;

viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. In data non indicata né nel ricorso, né nella sentenza, P.O. convenne dinanzi al Tribunale di Cosenza la allora Equitalia ETR S.p.A. (poi fusa per incorporazione nella Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., a sua volta estinta ope legis D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ex art. 1, convertito nella L. 1 dicembre 2016, n. 225, con trasferimento delle relative funzioni all’Agenzia delle Entrate – Riscossione; tali vicende non rilevano tuttavia nel presente giudizio di legittimità), esponendo che:

-) la società Equitalia, concessionario della riscossione, aveva iscritto una ipoteca in suo danno, a garanzia del recupero di crediti (il ricorso non precisa di che tipo) fondati su cartelle esattoriali mai notificate;

-) la Commissione Tributaria di Cosenza, rilevato che le cartelle esattoriali non risultavano essere state ritualmente notificate, annullò l’iscrizione ipotecaria;

-) prima del passaggio in giudicato della sentenza del giudice tributario, la Equitalia aveva iniziato la procedura esecutiva per la riscossione del credito, pignorando presso terzi lo stipendio dovuto all’odierno ricorrente, nei limiti di un quinto.

Concluse pertanto chiedendo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 59, la condanna della Equitalia al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza della illegittima condotta sopra descritta, quantificati in circa 11.000 Euro.

2. Il Tribunale di Cosenza con sentenza 5 novembre 2011 rigettò la domanda. Ritenne il Tribunale che il pignoramento del quinto dello stipendio compiuto da Equitalia non poteva dirsi illegittimo, né precluso dal giudicato, in quanto la Commissione Tributaria della medesima città si era limitata ad annullare l’iscrizione ipotecaria sul presupposto che la Equitalia, contumace, non avesse dato prova della rituale notifica delle cartelle esattoriali poste a fondamento dell’esecuzione, ma non si era pronunciata sulla validità ed efficacia di queste, con la conseguenza che l’esecuzione non poteva dirsi illegittima.

3. La sentenza fu appellata da P.O..

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza 30 giugno 2016 n. 1141 accolse il gravame, e condannò Equitalia al risarcimento del danno, quantificato nella somma di Euro 31.512,50.

La Corte d’appello rilevò che P.O., dinanzi al giudice tributario, aveva chiesto l’annullamento sia dell’iscrizione ipotecaria, sia l’accertamento della invalidità delle cartelle esattoriali che ne costituivano il presupposto.

Il giudice tributario, dinanzi a tale domanda, e nella contumacia di Equitalia, aveva rilevato che la mancanza in atti delle cartelle impediva di accertare la regolare notifica di esse; e questa statuizione, secondo la Corte d’appello, “incideva oltre che sulla validità dell’iscrizione ipotecaria anche sulla validità delle cartelle. Stando così le cose, Equitalia non avrebbe potuto iniziare l’esecuzione nei confronti dell’appellante”.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. con ricorso fondato su due motivi.

Ha resistito con controricorso P.O..

5. La causa, già fissata per la pubblica udienza del 21 gennaio 2020, con ordinanza interlocutoria 5 giugno 2020 n. 10818 è stata rinviata a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla possibilità che i collegi giudicanti di appello potessero essere integrati – come è avvenuto nel caso di specie – da un giudice ausiliario.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va rilevato che la Corte costituzionale, con sentenza 17.3.2021 n. 41, ha dichiarato costituzionalmente illegittime le norme (D.L. 21 giugno 2013, n. 69, artt. 62-72, conv. nella L. 9 agosto 2013, n. 98) che incardinarono nelle Corti d’appello i “Giudici Aggregati d’Appello”, magistrati onorari destinati ad integrare i collegi giudicanti, al dichiarato fine di accelerare lo smaltimento dell’arretrato. Ha, tuttavia, aggiunto che tale illegittimità produrrà i suoi effetti solo a partire dal 31.10.2025, e cioè all’esito del completamento della complessiva riforma, ancora in itinere, della magistratura onoraria.

Non vengono dunque in rilievo nel presente giudizio profili di nullità della sentenza impugnata per vizio di costituzione del giudice.

2. Col primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 96 c.p.c., nonché del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 57 e 59.

Sostiene che la domanda di risarcimento del danno proposto da P.O. si sarebbe dovuta formulare dinanzi al giudice dell’opposizione all’esecuzione, previa proposizione di una opposizione ex art. 617 c.p.c., intesa a far valere la nullità derivata del pignoramento, conseguente all’omessa notificazione dell’atto presupposto (la cartella di pagamento).

Sicché, avendo il contribuente a disposizione tale strumento processuale per far valere la nullità del pignoramento, era in quella sede che avrebbe dovuto (fri formulare la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., comma 2; e dunque non gli era consentito il ricorso all’istituto residuale di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 59.

2.1. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già stabilito che il risarcimento del danno causato da una esecuzione esattoriale non solo illegittima, ma iniziata con dolo o colpa grave, non può essere preteso in un autonomo giudizio, ma deve essere domandato ricorrendo agli istituti previsti in generale dall’ordinamento per l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi. A tale regola può derogarsi solo in casi eccezionali, quando sia stato impossibile per il debitore avvalersi dei suddetti strumenti per un impedimento normativo (Sez. 3 -, Sentenza n. 17661 del 25/08/2020, Rv. 658687 – 01; nello stesso senso, Sez. 3 -, Sentenza n. 17660 del 25/08/2020).

2.2. Nel caso di specie, come accennato, la domanda risarcitoria era stata fondata da P.O. sull’assunto che l’agente della riscossione aveva proceduto ad eseguire un pignoramento presso terzi nonostante sapesse, o dovesse sapere, che il giudice tributario aveva accertato la mancata notifica delle cartelle esattoriali.

Ma colui il quale intenda sostenere che l’esecuzione forzata in suo danno è iniziata senza la previa notifica del titolo, formula una contestazione che costituisce l’oggetto tipico dell’opposizione agli atti esecutivi (Sez. U., Sentenza n. 13913 del 05/06/2017, Rv. 644556 – 01; Sez. U., Ordinanza n. 17126 del 28/06/2018, Rv. 649625 – 01).

E se l’esecutato aveva la possibilità di proporre l’opposizione agli atti esecutivi, era in quella sede che avrebbe dovuto formulare la richiesta di risarcimento del danno da incauto promovimento del giudizio esecutivo, in virtù del principio secondo cui la competenza a conoscere della responsabilità c.d. “aggravata” ex art. 96 c.p.c., spetta funzionalmente al giudice dinanzi al quale proposta la domanda che si assume temeraria o incauta (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 10960 del 06/05/2010, Rv. 612644 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16308 del 24/07/2007, Rv. 599442 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15882 del 17/07/2007, Rv. 598655 – 01).

La possibilità di proporre un giudizio di opposizione escludeva dunque l’autonoma proponibilità della domanda di risarcimento.

2. Col secondo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 10,26 e 49. Sostiene che la decisione con cui la Commissione Tributaria aveva rilevato il vizio di notifica della cartella esattoriale non comportava ex se l’annullamento dell’iscrizione a ruolo.

La decisione del giudice tributario, pertanto, aveva potuto avere il solo effetto di annullare l’iscrizione ipotecaria, ma non inibiva ulteriori attività esecutive da parte dell’agente della riscossione.

2.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso.

3. Le ragioni sopra esposte, in base alle quali è stato ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, hanno per conseguenza la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, in quanto la domanda da essa esaminata non poteva essere proposta in un autonomo giudizio.

4. La cassazione senza rinvio della sentenza impugnata impone di regolare in questa sede sia le spese del giudizio di legittimità, sia le spese dei gradi di merito.

Tali spese vanno poste a carico della parte soccombente, ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa senza rinvio la sentenza impugnata;

(-) condanna P.O. alla rifusione in favore di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 3.972, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna P.O. alla rifusione in favore di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. delle spese del grado di appello, che si liquidano nella somma di Euro 3.308, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfetarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna P.O. alla rifusione in favore di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 4.100, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

 

 

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