Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28045 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 31/10/2019), n.28045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4909/2014 R.G. proposto da:

Sciara Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Porto Empedocle (AG), via

Agrigento n. 14, presso lo studio dell’avv. Concettina Chiarini, che

la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso, unitamente all’avv. Daniele Vitello, giusta procura

speciale a margine della memoria datata 16/01/2019;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 101/24/13, depositata il 6 giugno 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio

2019 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 101/24/13 del 06/06/2013 la Commissione tributaria regionale della Sicilia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 422/07/11 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso della Sciara immobiliare s.r.l. avverso l’avviso di accertamento che negava la sussistenza di un credito IVA relativo all’anno d’imposta 2004 e derivante dall’acquisto di immobili ad uso abitativo;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR: a) la sussistenza del credito IVA era stata disconosciuta in quanto la società ricorrente non esercitava, in via esclusiva o principale, l’attività di costruzione e/o rivendita di fabbricati, ma svolgeva essenzialmente attività di locazione di immobili; b) la CTP accoglieva il ricorso della società contribuente; c) la sentenza della CTP era impugnata dalla Agenzia delle entrate;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava l’accoglimento dell’appello evidenziando che non sussistevano le condizioni, previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19 bis.1, comma 1, lett. i), per la detrazione dell’IVA sull’acquisto dei fabbricati, in quanto: a) la società contribuente non svolgeva attività di costruzione di immobili; b) il riferimento all’attività di vendita di fabbricati era stato soppresso dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modif. nella L. 4 agosto 2006, n. 248; c) una corretta interpretazione della menzionata disposizione induceva ad escludere la detrazione per l’attività di locazione di immobili non agricoli;

2. la Sciara Immobiliare s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, e depositava memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con l’unico motivo di ricorso la Sciara Immobiliare s.r.l. deduce la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 6,19 e 19 bis.1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che avrebbe errato la CTR: a) a considerare retroattiva la disposizione modificativa del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 bis.1, comma 1, lett. i) (D.L. n. 223 del 2006), che aveva escluso il diritto alla detrazione ai soggetti che esercitano attività di rivendita di immobili, prima espressamente considerati dalla norma; b) a considerare che le società che esercitano attività di gestione di immobili non hanno diritto alla detrazione dell’IVA;

2. il motivo è fondato nei termini che seguono;

2.1. la CTR ha accertato che l’attività commerciale prevalentemente esercitata dalla società contribuente era quella di rivendita di immobili o locazione degli stessi e ha escluso la detraibilità dell’IVA sugli acquisti immobiliari effettuati nell’anno 2004 per due ordini di ragioni: a) perchè il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 bis.1 è stato modificato dal D.L. n. 223 del 2006, non contemplando più la norma tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione quelli che esercitano attività di rivendita degli immobili; b) perchè il diritto alla detrazione è previsto, altresì, per i soli soggetti che svolgono l’attività di locazione o affitto di fondi agrari;

2.2, orbene, secondo la previsione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 bis.1, comma 1, lett. i), “non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa nè quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui all’art. 10, n. 8) che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell’art. 19, comma 5, e dell’art. 19-bis”;

2.3. la disposizione prevede, dunque, un divieto di detraibilità oggettiva dell’IVA relativa all’acquisto di fabbricati abitativi (Cass. n. 10264 del 26/04/2017), che trova deroga unicamente per le imprese che hanno ad oggetto esclusivo o principale l’attività di costruzione (Cass. n. 6883 del 08/04/2016) e, prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006, anche quella di rivendita dei menzionati fabbricati;

2.3.1. la deroga al divieto di detrazione è, altresì, consentita per quelle imprese, diverse da quelle che hanno costruito gli immobili locati, che, svolgendo attività (tra l’altro) di locazione di fabbricati, usufruiscono del regime cd. del pro rata di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 bis, comma 5, (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8);

2.4. non è dubbio, pertanto, che la CTR abbia erroneamente interpretato le disposizioni sopra menzionate;

2.4.1. in primo luogo, sorgendo il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati nel momento in cui l’imposta diviene esigibile (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19) – e, dunque, nel caso di specie nell’anno 2004 -, non può trovare applicazione la modifica del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 bis.1, comma 1, lett. i) introdotta con il D.L. n. 223 del 2006, in vigore dal 4 luglio 2006, che esclude dal novero soggetti che hanno diritto alla detrazione dell’imposta quelli che effettuano la rivendita dei fabbricati ad uso abitativo;

2.4.2. secondariamente, perchè la seconda parte del menzionato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 bis.1, comma 1, lett. i), prevede – diversamente da quanto ritenuto dalla CTR – che il diritto alla detrazione spetta anche ai soggetti che effettuano locazione di immobili ad uso abitativo (come la Sciara Immobiliare s.r.l.) e godano del regime cd. del pro rata;

3. in conclusione, la sentenza va cassata e, non essendoci ulteriori questioni di fatto da esaminare, svolgendo la società ricorrente attività prevalente di rivendita di fabbricati, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso della Sciara Immobiliare s.r.l.;

3.1. in ragione della peculiarità e difficoltà della questione affrontata, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della ricorrente; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2019.

Depositato in cancelleria il 31 ottobre 2019

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