Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28045 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. II, 21/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SAN SEBASTIANO S.S. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore; B.R.; T.G. e

T.N., tutti rappresentati e difesi, in virtù di mandato a

margine del ricorso, dagli Avv.ti Mastrolilli Stefano e Francesco

Gaidano ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in

Roma, via Francesco Denza, n. 15;

– ricorrenti –

contro

REGIONE PIEMONTE A.S.L. (OMISSIS), in persona del Direttore

generale pro

tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza del Giudice di pace di Chieri n. 485/2005,

depositata il 12 ottobre 2005 (e non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 28

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito l’Avv. Claudio Chiola (per delega) nell’interesse dei

ricorrenti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso formulato ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 depositato il 1 ottobre 2004, la ss. San Sebastiano, in persona del legale rappresentante pro tempore B.R., quest’ultimo in proprio, T.G. e T.N. proponevano opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Chieri, avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 39/2004, emessa dalla Regione Piemonte ASL (OMISSIS) il 25 agosto 2004, con la quale veniva loro ingiunto, in via solidale, il pagamento della somma di Euro 2.116,39, a titolo di sanzione amministrativa e spese di procedimento, essendo rimasto accertato a loro carico che erano state acquisite 11 prescrizioni medico-veterinarie non risultate integrate con la numerazione progressiva e la data di inizio del trattamento farmacologico, con la conseguente violazione del disposto di cui al D.M. 28 settembre 1993, art. 4, comma 4 e del D.Lgs. n. 119 del 1992, art. 33, comma 1. A fondamento del ricorso gli opponenti deducevano che, nel corso del procedimento amministrativo, era stata violata la L. n. 241 del 1990 (e specificamente l’art. 3) e la P.A. era incorsa in una errata applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 18 e 22.

Nella costituzione dell’opposta Regione, con sentenza n. 485 del 2005 (depositata il 12 ottobre 2005 e non notificata), il giudice di pace adito rigettava la proposta opposizione e compensava tra le parti le spese del giudizio.

A sostegno dell’adottata sentenza il suddetto giudice rilevava l’infondatezza dei motivi formulati con riferimento all’accertata legittima emissione dell’ordinanza-ingiunzione nel termine massimo quinquennale previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 28 tenuto conto della sua rituale intervenuta interruzione mediante l’atto di convocazione degli interessati che avevano richiesto la loro audizione nell’ambito del procedimento amministrativo.

Nei confronti della suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la s.s. San Sebastiano, in persona del legale rappresentante pro tempore B.R., quest’ultimo in proprio, T.G. e T.N., articolato su due motivi, avverso il quale l’intimata Regione Piemonte non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

2. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 18 e 28 e art. 2943 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), avuto riguardo alla parte della sentenza impugnata con la quale era stato ritenuto che l’invio della lettera di convocazione per l’audizione degli interessati si sarebbe dovuto considerare atto idoneo, ai sensi dell’art. 2943 c.c., ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 28.

2.1. Il motivo è infondato e deve, pertanto, essere respinto.

Infatti, con la sentenza impugnata, il giudice di pace di Chieri si è conformato alla condivisibile ed essenzialmente consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 28238 del 2008 e, più recentemente, Cass. n. 19366 del 2010 e Cass. n. 185 del 2011), secondo la quale, in tema di sanzioni amministrative, l’audizione del trasgressore, prevista dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18 e la relativa convocazione, sono qualificabili come atti idonei a costituire in mora il debitore, ai sensi dell’art. 2943 c.c., atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell’Amministrazione alla riscossione della sanzione pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria. Avendo, perciò, il suddetto giudice di pace accertato adeguatamente in fatto che (a fronte dell’avvenuta notificazione del verbale di accertamento intervenuta il 25 novembre 1997) le parti ricorrenti erano state regolarmente convocate con comunicazione del 25 ottobre 2002 per essere ascoltate nell’ambito del procedimento amministrativo e che la successiva ordinanza- ingiunzione era stata tempestivamente emessa (nel 2004) entro il nuovo termine quinquennale (ripreso, infatti, a decorrere dall’indicato atto interruttivo), lo stesso giudicante ha correttamente concluso che il predetto provvedimento sanzionatorio finale era stato legittimamente e tempestivamente adottato.

3. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato la falsa applicazione degli stessi L. n. 689 del 1981, artt. 18 e 28 oltre che della L. n. 241 del 1990, art. 2, comma 3, congiuntamente al vizio di insufficiente e/o illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Con tale doglianza i ricorrenti hanno inteso censurare la sentenza impugnata nella parte in cui era stata rilevata la legittimità dell’opposta ordinanza- ingiunzione ancorchè emanata senza il rispetto del termine di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 2, comma 3, assumendo di dover prendere a riferimento, quale termine per l’adozione del provvedimento sanzionatorio amministrativo ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 18, il solo termine quinquennale contemplato dal citato art. 28 della stessa L. n. 689 del 1981.

3.1. Anche questo motivo è manifestamente destituito di fondamento, avendo questa Corte a sezioni unite (v. sentenza n. 9591 del 2006) chiarito che la disposizione di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 3 tanto nella sua originaria formulazione, applicabile “ratione temporis”, secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 36 bis convenuto dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell’interesse dell’incolpato, il rispetto di un termine così breve (v., da ultimo, in senso conforme, Cass. n. 8763 del 2010 e Cass. n. 16764 del 2010). Pertanto, in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella L. n. 689 del 1981 del termine per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione, non si può ovviare applicando quello previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dalla L. n. 241 del 1990, art. 2 risultando, invece, applicabile il termine quinquennale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28 ancorchè detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (cfr. Cass. n. 7067 del 2006 e Cass. n. 17526 del 2009).

4. I ricorrenti hanno, infine, prospettato la questione di legittimità costituzionale della L. n. 689 del 1981, art. 18, in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost., nella parte in cui, senza assicurare il buon andamento della P.A. e con disparità di trattamento per fattispecie analoghe (come quelle di cui al codice della strada), non prevede un termine ragionevole per l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione, in modo tale da garantire la celebrazione di un giusto procedimento, in cui, a causa dell’eccessivo trascorrere del tempo, non vadano dispersi gli elementi di prova a difesa dell’incolpato.

4.1. Il tema è stato già affrontato da questa Corte (v. Cass. n. 7804 del 2005, alla quale si aderisce), che ha, appunto, dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 689 del 1981, art. 18 nella parte in cui non prevede il termine di durata del procedimento ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 2 o quello stesso termine posto al prefetto sul ricorso di cui all’art. 203 C.d.S. (art. 204 C.d.S.), come requisito di legittimità della fattispecie, per contrasto con gli artt. 3, 97 Cost. e art. 111 Cost., comma 2: infatti il verbale di contestazione-accertamento inerenti le violazioni per le quali sia comminata esclusivamente una sanzione amministrativa pecuniaria è solo il primo atto del procedimento amministrativo e non è, di per sè, a differenza dei verbali di accertamento per violazioni del C.d.S., immediatamente lesivo di posizioni del soggetto cui viene attribuita la violazione, dovendo, sempre ed in ogni caso, intervenire al riguardo una ordinanza ingiunzione (o, diversamente, una ordinanza di archiviazione) e, una volta intervenuto l’atto lesivo mediante l’emanazione dell’ordinanza ingiunzione, i vizi di quest’ultima e del relativo procedimento possono esser fatti valere liberamente con l’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 rinvenendosi in tale sede piena tutela senza alcuna sottrazione al giudice naturale, onde non è ravvisabile alcuna compressione nè dei principi di uguaglianza, nè di difesa, nè di buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione, nè del principio di ragionevole durata del processo, facendo quest’ultimo, peraltro, chiaro riferimento all’esercizio della funzione giurisdizionale e non consentendo, quindi, di tenere conto anche dei procedimenti di carattere meramente amministrativo, quantunque essi abbiano avuto ad oggetto la medesima pretesa poi fatta valere in via giurisdizionale.

5. In definitiva, il ricorso deve essere integralmente respinto.

In difetto della costituzione in questa sede dell’intimata Regione non occorre adottare alcuna pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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