Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28045 del 16/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 28045 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Intimato
Capasso Loris
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
191/2011/48
depositata il 17/6/2011
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 28/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Capasso Loris
contro l’Agenzia delle Entrate è stata defi-
nita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia
contro la sentenza della CTP di n. 212/44/2009 che aveva accolto il ricorso avverso
l’avviso di accertamento n. REE10100745 per iva irpef e irap 1998
Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 16408/12
9182.
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Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 16/12/2013
Il ricorso proposto
si articola in due
motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto
l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento
del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 28/11/2013 per l’adunanza della Corte
in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
zione sui motivi di appello.
La censura è fondata in quanto la CTR si limita ad affermare ” ritiene questo collegio che
non merita accoglimento il ricorso dell’Agenzia che non riesce a provare la validità del
proprio assunto”. Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Campania
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania
Così deciso in Roma, 28/11/2013
Il Presidente
Con primo motivo la ricorrente assume la nullità della decisione in quanto priva di motiva-