Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28044 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 31/10/2019), n.28044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7444/2013 R.G. proposto da:

Caffaro s.r.l. in amministrazione straordinaria, in persona del

commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, via Giambattista Vico n. 22, presso lo studio legale

tributario Santacroce-Procida-Fruscione, rappresentata e difesa

dagli avv.ti Salvatore Mileto e Michele Procida giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 103/46/12, depositata il 23 luglio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio

2019 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 103/46/12 del 12/07/2011 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dalla Caffaro s.r.l. in amministrazione straordinaria avverso la sentenza n. 203/24/10 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso della società contribuente avverso il silenzio rifiuto in ordine ad una istanza di rimborso IVA relativa agli anni d’imposta 2000-2004;

1.1. come si evince dagli scritti difensivi delle parti e dalla sentenza della CTR: a) la domanda di rimborso del 06/07/2004 riguardava il diritto di detrazione sull’acquisto e la manutenzione di autovetture da turismo impiegate nell’esercizio dell’attività commerciale con riferimento al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19 bis.1, essendo le limitazioni alla detrazione previste da quest’ultima disposizione in contrasto con la direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (cd. sesta direttiva) ed essendo, a seguito di tale sentenza, entrato in vigore il D.L. 15 settembre 2006, n. 258, conv. con modif. nella L. 10 novembre 2006, n. 278, che aveva diversamente regolato la materia; b) la CTP respingeva il ricorso della società contribuente; c) la sentenza della CTP era impugnata dalla società contribuente;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava il rigetto dell’appello evidenziando che: a) “il contribuente che abbia presentato istanza di rimborso anteriormente alla emanazione della sentenza della Corte di Giustizia, può ripresentare l’istanza secondo le modalità dettate dal D.L. n. 58 del 258 (rectius D.L. n. 58 del 2006) per le annualità da quest’ultimo considerate, dandone comunicazione all’ufficio”; b) le richieste di rimborso della Caffaro s.r.l. non erano, pertanto, “in armonia con il contenuto della sentenza della Corte di Giustizia”, non avendo la società presentato apposita istanza;

2. la Caffaro s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. va pregiudizialmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa erariale per avere la ricorrente chiesto, sostanzialmente, una rivalutazione dei fatti all’attenzione del giudice di appello;

1.1. invero, le censure della ricorrente mirano a denunciare l’erronea interpretazione di specifiche disposizioni normative e, quindi, sono correttamente formulate come violazioni di legge;

2. con il primo motivo di ricorso la Caffaro s.r.l. denuncia la violazione e/o la falsa applicazione del D.L. n. 258 del 2006, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 bis.1, lett. c) e d), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21 e della sentenza della CGUE del 14 settembre 2006, causa C-228/05, Stradasfalti s.r.l., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

2.1. in buona sostanza, la ricorrente si duole della legittimità dell’istanza di rimborso presentata con riferimento ai due anni precedenti (e, quindi, dal 06/07/2002), in ordine alla quale l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto riconoscere quanto meno il rimborso dell’IVA assolta all’acquisto nella percentuale del quaranta per cento prevista dal D.L. n. 258 del 2006 e dai successivi provvedimenti attuativi;

3. con il secondo motivo di ricorso la ricorrente si duole della violazione e/o della falsa applicazione del D.L. n. 258 del 2006 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo il buon diritto della società contribuente, in assenza di istanza di rimborso forfetario, a vedersi riconosciuta la detrazione in misura superiore a seguito di presentazione di regolare istanza del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21;

4. i due motivi, che possono essere cumulativamente esaminati in ragione della stretta connessione, sono fondati nei limiti di cui appresso si dirà;

4.1. è noto che la disciplina di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 bis.1, comma 1, lett. c) e d), che prevede l’indetraibilità totale dell’IVA afferente l’acquisto e l’importazione dei mezzi di trasporto considerati “autoveicoli”, nonchè l’IVA sulle relative spese di impiego, manutenzione e riparazione, compresi i carburanti e lubrificanti, è stata dichiarata in contrasto con l’art. 17, n. 7, della sesta direttiva dalla sentenza della CGUE del 14 settembre 2006, ult. cit.;

4.2. successivamente alla pronuncia della Corte di giustizia, il legislatore nazionale, per non incorrere nelle più severe sanzioni previste per l’inosservanza degli obblighi nascenti dalla sua appartenenza alla UE, si è immediatamente affrettato a dare attuazione al comandamento ivi contenuto con il D.L. n. 258 del 2006, art. 1, facendo espresso richiamo alla citata, prevede testualmente che “i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato nell’esercizio dell’impresa, arte o professione acquisti ed importazioni di beni e servizi indicati nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19-bis.1, comma 1, lett. c) e d), presentano in via telematica entro il 15 aprile 2007 apposita istanza di rimborso…”;

4.3. da tale disposizione questa Corte ha tratto il convincimento che “il termine per le richieste di rimborso collegate alla sentenza della Corte di Giustizia del 14 settembre 2006, in C-228/05, non decorre dal pagamento dell’imposta, atteso che il D.L. 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2006, n. 278, ha introdotto una disciplina completa ed innovativa, applicabile, nei limiti in cui è diretta ad ampliare i termini di decadenza a carico del contribuente, anche ai giudizi pendenti il 14 settembre 2006. L’istanza va, quindi, presentata entro il 20 ottobre 2007 se forfettaria, o entro due anni, decorrenti dal 15 novembre 2006, se analiticamente determinata” (così Cass. n. 8373 del 24/04/2015; si veda anche Cass. n. 9034 del 06/05/2015);

4.4. naturalmente, l’applicazione retroattiva del D.L. n. 258 del 2006 in parte qua (cioè per ciò che concerne i termini di decadenza) ai giudizi pendenti implica che nei menzionati giudizi si discuta degli acquisti presi in considerazione dalla menzionata legge, che sono quelli relativi al periodo che va dal primo gennaio 2003 al 13 settembre 2006, restando fuori gli acquisti effettuati antecedentemente (cfr. Cass. n. 4150 del 21/02/2018; Cass. n. 17177 del 28/06/2018; contra Cass. n. 5411 del 2012, cit.);

4.5. nel caso di specie, la controversia era pendente alla data del 14 settembre 2006, atteso che il ricorso davanti alla CTP è stato proposto in data 21 giugno 2006 (circostanza pacifica tra le parti), e riguarda acquisti effettuati negli anni d’imposta 2000-2004, anche se la società ricorrente limita in questa sede la richiesta di rimborso al periodo 6 luglio 2002 – 6 luglio 2004, onde non incorrere nella decadenza biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21;

4.6. orbene, applicandosi lo ius superveniens, non è dubbio che la società ricorrente avrebbe potuto presentare apposita istanza di rimborso forfetario ai sensi del D.L. n. 258 del 2006 con riguardo ai pagamenti effettuati dall’1 gennaio 2003;

4.6.1. ciò, peraltro, non significa che le istanze analitiche (ammesse dallo stesso D.L. n. 258 del 2006) antecedentemente presentate e volte ad ottenere il rimborso integrale dell’IVA non detratta, non siano legittime e debbano, dunque, essere prese in esame dalla Amministrazione finanziaria nei limiti dei termini decadenziali previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21;

4.7. nella specie, pertanto, ha errato la CTR a ritenere sostanzialmente inammissibile l’istanza analitica presentata in data 06/07/2004, argomentando sul fatto che tale istanza avrebbe dovuto essere ripresentata nei modi previsti dal D.L. n. 258 del 2006;

4.7.1. invero, l’istanza analitica già proposta deve essere senz’altro esaminata nel merito in sede di rinvio, avendo la società contribuente, in presenza dei requisiti sostanziali come verificati dal giudice del rinvio, diritto ad ottenere il rimborso integrale dell’IVA non detratta con riferimento al periodo 6 luglio 2002 – 6 luglio 2004;

5. in conclusione, il ricorso va accolto nei limiti di cui sopra e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2019.

Depositato in cancelleria il 31 ottobre 2019

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