Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28044 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. II, 21/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

NOVALAT s.c.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e

F.S., in proprio e quale legale rappresentante della

Novalat s.c.r.l., rappresentati e difesi, in virtù di mandato a

margine del ricorso, dagli Avv.ti Tonachella Amedeo e Maddalena

Aldegheri ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in

Roma, viale di Villa Grazioli, n. 5;

– ricorrenti –

contro

REGIONE VENETO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata

e difesa dagli Avv.ti Morra Romano e Fabio Lorenzoni in virtù di

procura speciale a margine del controricorso ed elettivamente

domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via del Viminale,

n. 5;

– controricorrente –

Avverso la sentenza del Tribunale di Padova – sez. dist. di

Cittadella n. 185/2004, depositata il 4 febbraio 2005 (e non

notificata);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 28

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito l’Avv. Fabio Lorenzoni per la Regione controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del

secondo e terzo motivo del ricorso, con assorbimento del quarto e

rigetto nel resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso formulato ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 la Novalat s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore F.S., e quest’ultimo in proprio proponevano opposizione dinanzi al Tribunale di Padova-sez. dist. di Cittadella avverso l’ordinanza n. 64 del 21 agosto 2003, con la quale la Regione Veneto aveva ingiunto loro (la prima quale obbligata in solido) il pagamento della sanzione di Euro 23.250,00, ai sensi della L. n. 468 del 1992, art. 11, commi 2 e 4, in relazione alla non corretta tenuta del registro dei conferimenti del latte per la campagna 2000/2001 (con riferimento all’art. 7 lett. c) del reg. CEE n. 536 del 1993) e alla mancata trattenuta del prelievo supplementare in ordine al ritenuto obbligo previsto dall’art. 5, comma 4, della citata legge.

Nella costituzione della convenuta Regione Veneto, il Tribunale adito, con sentenza n. 185 del 2004 (depositata il 4 febbraio 2005), respingeva l’opposizione. A sostegno dell’adottata sentenza il suddetto Tribunale rilevava, innanzitutto, l’infondatezza dell’eccezione pregiudiziale attinente alla supposta invalidità della contestazione delle violazioni e della conseguente notificazione dei verbali di accertamento e, nel merito, ravvisava l’avvenuta configurazione delle violazioni ascritte agli opponenti.

Nei confronti della suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione i sig. F.S., in proprio e quale legale rappresentante della Novalat scarl, basato su otto complessi motivi (così computati, indipendentemente dalla numerazione frammentata prospettata e delle inerenti suddistinzioni), al quale ha resistito con controricorso l’intimata Regione Veneto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente (nella duplice qualità) ha denunciato l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) e, comunque, la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 2, 3 e 14 per il mancato accoglimento dell’eccezione di omessa individuazione del trasgressore e del coobbligato in solido nel verbale di accertamento presupposto all’impugnata ordinanza- ingiunzione (art. 360 c.p.c., n. 3).

1.1. Rileva il collegio che il motivo – al di là della sua genericità – è infondato avendo il giudice Veneto accertato, con motivazione essenzialmente sufficiente sul piano dell’adeguata valorizzazione degli elementi di fatto acquisiti, che il verbale di contestazione era stato redatto ed elevato a carico del F. S. sia a titolo personale che quale legale rappresentante della s.c.a.r.l. Novalat, evidenziando correttamente come l’omessa consegna di una seconda copia del verbale alla medesima persona (ovvero allo stesso F., che aveva rifiutato di firmarlo) non avesse comportato alcun vizio invalidante del procedimenti di contestazione in base al principio generale dell’inoperatività della nullità allorquando l’atto raggiunga, comunque, il suo scopo, essendo stato, nella specie, adeguatamente riscontrato che il F. avesse avuto consapevolezza della riferibilità della contestazione anche nei suoi confronti, quale autore della violazione (oltre che a titolo di legale rappresentante della suddetta società).

2. Con il secondo motivo il P. (sempre nella doppia qualità) ha dedotto l’omessa od insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) e, comunque, la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 2, 3 e 14 quantomeno nei confronti di essa Novalat s.c.r.l. per il mancato accoglimento dell’eccezione di omessa notifica del verbale di accertamento presupposto dall’impugnata ordinanza-ingiunzione.

2.1. Anche questa doglianza non è meritevole di accoglimento. Come già riferito con riguardo al primo motivo, il giudice veneto ha dato conto, in modo sicuramente bastevole sul piano motivazionale, della sufficiente indicazione nel verbale di contestazione sia del trasgressore (ovvero del legale rappresentante della società F. S.) che della persona giuridica obbligata in solido coincidente con la Ditta Novalat s.c.a.r.l..

3. Con il terzo motivo il ricorrente ha censurato, avuto riguardo alla violazione descritta sub A) nel verbale n. 1 del 2001 (riguardante la mancata indicazione nel registro produttori della quota latte degli stessi), la sentenza impugnata per omessa od insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), in ordine alla L. n. 689 del 1981, artt. 1 e 18 e, comunque, per violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 2, 3 e 14.

3.1. Anche questo motivo è destituito di fondamento.

Infatti, nella sentenza impugnata viene sufficientemente motivato che dall’esame del contenuto del relativo verbale di accertamento emergeva, in modo inequivoco, che la suddetta società era incorsa nelle omissioni dei dati necessari imposti dalla legge da riportare nel registro conferimenti produttori e che gli opponenti non erano stati in grado di dimostrare di aver adempiuto le condotte previste dalla inerente fonte comunitaria (Reg, CEE 536/93, art. 7 lett. c).

Quanto alla sussistenza della violazione in questione la precedente giurisprudenza di questa Corte (a cui si aderisce) ha precisato che, in tema di diritto di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati, pur dovendosi escludere, alla luce dell’interpretazione vincolante resa dalla Corte di Giustizia CE, la sussistenza, a carico del primo acquirente, dell’obbligo del prelievo supplementare, trattandosi, invece, di facoltà, persiste ancora l’obbligo – prescritto espressamente e non in contrasto con la normativa comunitaria in materia – della tenuta delle distinte latte, posto che la conservazione delle stesse non è prevista al solo fine di garantire il controllo della riscossione del prelievo sui quantitativi di latte in eccesso o di equivalenti latte commercializzati in eccesso rispetto a quanto indicato dall’art. 3 del regolamento CEE n. 3950 del 1992, ma è volta, altresì, a garantire sia il versamento all’ente preposto delle somme eventualmente dovute per la commercializzazione di latte in eccesso, sia la corretta tenuta di una contabilità che dia conto delle forniture di latte destinate al consumo e della destinazione del venduto, in relazione ad eventuali contestazioni in sede di consuntivo (cfr. Cass. n. 23702 del 2009 e Cass. n. 22198 del 2010).

4. Con il quarto motivo – inerente la violazione descritta sub b) nei verbale n. 1 del 2001, riguardante la mancata trattenuta del prelievo supplementare – il ricorrente (sempre nella duplice qualità) ha dedotto la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 1 e 4 e dei Regg. CE nn. 3950/1992 (in particolare dell’art. 2, paragr. 2) e 536/1993 e, comunque, l’omessa od insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5); con la stessa doglianza il F. ha prospettato la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 1 che sancisce anche nella materia delle sanzioni amministrative i principi di legalità, irretroattività e divieto di applicazione analogica, e, comunque, l’omessa od insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

5. Con il quinto motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, paragr. 2, del Reg. CE n. 3950/1992, secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia CEE in sentenza del 29 aprile 1999 in causa C-288/97 tra Consorzio Caseifici Altopiano di Asiago c. Regione Veneto e mancata applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 4 (art. 360 c.p.c., n. 3), in uno all’omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

5.1. I due motivi da ultimo riportati, che possono essere trattati congiuntamente siccome strettamente connessi (in quanto riguardano, in effetti, la confutazione della ritenuta sanzionabilità dell’omessa effettuazione della trattenuta del prelievo supplementare nei confronti dei produttori), sono fondati e vanno, perciò, accolti.

Al riguardo, basta evidenziare che le Sezioni unite di questa Corte – sulla premessa che la Corte di giustizia aveva affermato, con la sentenza del 29 aprile 1999, che l’art. 2, n. 2, del regolamento del Consiglio CE n. 3950 del 1992 avrebbe dovuto essere interpretato nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero- caseari, tale disposizione, prevedendo una facoltà, non imponeva, tuttavia, alcun obbligo agli acquirenti – hanno statuito (superando il pregresso difforme orientamento di cui alla sentenza n. 1236 del 2002), con la sentenza n. 26434 del 12 dicembre 2006 (pienamente condivisa da questo collegio), che la L. n. 468 del 1992, artt. 5 e 11 ove traducono detta facoltà in un obbligo e ne sanzionano l’inosservanza con l’applicazione di una pena pecuniaria, non sono compatibili con la norma comunitaria, nell’interpretazione vincolante resa dalla Corte di giustizia con la richiamata decisione, e vanno, pertanto, disapplicati (in tal senso v., da ultimo, ad es., Cass. n. 6551 e n. 11642 del 2010). Peraltro, con la stessa sentenza, le Sezioni unite hanno chiarito che la ritenuta incompatibilità, d’altra parte, non viene meno in virtù del fatto che l’ordinamento interno consente all’acquirente, in alternativa alla trattenuta, di convenire con il fornitore la costituzione di equipollenti forme di garanzia del creditore (ai sensi del D.M. 25 ottobre 1995, art. 1), dal momento che l’introduzione di una siffatta modalità alternativa di adempimento non incide sulla sussistenza dell’obbligazione e, quindi, non evita la perdita della facoltatività della trattenuta, voluta dall’anzidetta norma comunitaria come libera opzione dell’acquirente stesso (rimanendo irrilevanti le disposizioni eventualmente previste con altre fonti di tipo secondario).

6. In virtù dell’accoglimento dei motivi quarto e quinto possono ritenersi assorbiti gli ulteriori motivi articolati in ricorso (ivi compreso l’ultimo, riguardante la denuncia della supposta incostituzionalità della L. n. 468 del 1992, art. 5, commi 3, e art. 11, comma 2), perchè, appunto, superati in dipendenza della ravvisata fondatezza della questione centrale (sulla ritenuta facoltatività – e non obbligatorietà – della trattenuta del prelievo supplementare) risolta dalle Sezioni unite con la richiamata sentenza.

7. In definitiva, previo rigetto dei primi tre motivi del ricorso ed in accoglimento del quarto e del quinto (con conseguente assorbimento degli altri), la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Padova – sez. dist. di Cittadella, in composizione monocratica, in persona di altro giudicante, il quale, quanto ai motivi quarto e quinto, si conformerà al principio di diritto precedentemente enunciato (sub 5.1.) e, considerando il rigetto dei motivi inerenti la violazione inerente l’obbligo della tenuta delle distinte latte, rideterminerà la sanzione in concreto applicabile nei confronti dei ricorrenti in via solidale (valutati i relativi parametri normativi sanzionatori e gli elementi complessivi individuati nella L. n. 689 del 1981, art. 11). Lo stesso giudice di rinvio provvederà anche sulle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi tre motivi del ricorso; accoglie il quarto e il quinto, dichiarando l’assorbimento degli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Padova – sez. dist. di Cittadella, in composizione monocratica, in persona di altro giudicante.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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