Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28044 del 16/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28044 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge

Ricorrente
Contro

Omicron s.r.1., in persona del legale rapp.te pro tempore,

Intimata

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n.
10/2011/2

depositata il 6/4/2011;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 28/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia prpmossa da Omicron s.r.l.

contro l’Agenzia delle Entrate è stata defi-

nita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilità dell’appello
proposto dalla Agenzia

contro la sentenza della CTP di Cosenza n. 308/7/2007 che

aveva accolto il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 03420060007579774000 per 4
irpef 2000. Il ricorso proposto si articola in due motivi.. Nessuna attività difensiva ha

Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 12909/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 16/12/2013

svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo
l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del

28/11/2013 per

l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 53 del d.lgs. 546/92 laddove la
CTR ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto carente di sufficienti specifici motivi di
impugnazione.
La censura è fondata. Va riaffermato in questa sede che nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo
grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art.
53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere
“i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo
pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel
merito (Sez. 5, Sentenza n. 3064 del 29/02/2012). Va peraltro osservato che, nel caso in
esame, l’Ufficio ha censurato la decisione della CTP che avrebbe ” erroneamente non ap-

plicato la normativa transitoria prevista dall’art. 1 comma 5 bis del dl. 106/2005″.
Resta assorbito il secondo motivo di ricorso. Consegue da quanto sopra la cassazione della
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo
grado, ad altra sezione della CTR della Calabria
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Calabria
Così deciso in Roma, 28/11/2013 Il re dente
dott.

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