Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28044 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 09/12/2020), n.28044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 23920 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Genius Viaggi di P.F. e A.V. s.n.c.,

A.V., P.F.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Toscana n. 351/16/2014, depositata in data 21

febbraio 2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29 settembre 2020 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 351/16/2014, depositata in data 21 febbraio 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva rigettato l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Genius Viaggi di P.F. e A.V. s.n.c., A.V., P.F., quali soci, nonchè l’appello incidentale proposto dalla società e dalla socia A.V. nei confronti dell’Ufficio avverso la sentenza n. 61/01/11 della Commissione tributaria provinciale di Firenze che – previa riunione e integrazione del contraddittorio nei confronti di P.F. – aveva accolto parzialmente i ricorsi proposti dalla società e dalla socia A.V. avverso otto avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio, previo p.v.c. della G.d.F. del (OMISSIS), aveva contestato nei confronti della società, esercente attività di intermediazione, e dei soci, per gli anni 2004-2006, un maggiore reddito imponibile, ai fini Irpef, Irap e Iva, assumendo come ricavi non dichiarati gli accreditamenti non giustificati risultanti sui conti correnti bancari intestati alla società e ai soci;

– la CTR – confermando la sentenza di primo grado che aveva rideterminato il reddito imponibile nella misura del 12% dei versamenti in accreditamento;

– in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che: 1) la movimentazione bancaria assumeva caratteristiche di certezza in ordine al volume di affari e ai ricavi ma non altrettanto per la quantificazione del reddito dovendosi necessariamente valutare anche i costi connessi ai ricavi; 2) anche se i contribuenti non erano stati in grado di fornire dettagliate e specifiche documentazioni (non potendosi fare carico all’Ufficio di andare a scartabellare tra una miriade di documenti messi alla rinfusa in quattordici scatoloni), “non (poteva) essere rifiutata una soluzione alternativa quale quella offerta sempre dai contribuenti fornendo l’elenco dei contratti stipulati con i vari tour operator con l’indicazione delle percentuali di provvigione riconosciute”; 2) tale elemento, considerata la tipologia di attività svolta dall’azienda, costituiva un dato concreto e oggettivo che consentiva di valutare ragionevolmente l’incidenza dei costi per l’acquisto dei pacchetti turistici ceduti ai clienti e da cui derivavano gli accreditamenti bancari a base dell’accertamento, per cui l’individuazione da parte della CTP dell’aliquota del 12% era congrua e ragionevole;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; sono rimasti intimati la società e i soci;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 7, e art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, e art. 54, degli artt. 2697,2727 e ss. c.c., dell’art. 109TUIR, e dell’art. 113 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto – confermando la sentenza di primo grado – che la rideterminazione del maggior reddito imponibile nel 12% dei versamenti fosse “congrua e ragionevole”, in considerazione delle percentuali di provvigioni indicate nel prodotto elenco dei contratti stipulati con i vari tour operator e in ragione della ritenuta incidenza dei costi sostenuti dalla società per l’acquisto dei pacchetti turistici venduti ai clienti per conto dei tour operator; ciò senza che i contribuenti – come peraltro ammesso dallo stesso giudice di appello – avessero assolto all’onere di giustificare, in modo rigoroso e analitico, le contestate movimentazioni bancarie;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la CTR, dopo avere accertato che i contribuenti non avessero assolto al proprio onere probatorio, basato la decisione su una erronea “soluzione alternativa”, omettendo di considerare che – come eccepito e documentato dall’Ufficio- i prelevamenti, riconducibili ai pagamenti dei tour operator, erano stati già scomputati dall’importo dei versamenti in accredito, allorquando vi fosse un riscontro oggettivo;

– il primo motivo è fondato;

– va, al riguardo, ricordato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi. A fronte di detta presunzione legale il contribuente è onerato di fornire la prova contraria, anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto a individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo (Cass. n. 19971 del 2016; Cass. n. 22502 del 2011); la presunzione di riferibilità dei movimenti bancari ad operazioni imponibili si correla, infatti, ad una valutazione del legislatore di rilevante probabilità che il contribuente si avvalga del conto corrente bancario per effettuare rimesse e prelevamenti inerenti all’esercizio dell’attività d’impresa, onde alla presunzione di legge (relativa) non può contrapporsi una mera affermazione di carattere generale, nè è possibile ricorrere all’equità (Cass. n. 13035 del 2012; Cass. n. 6869 del 2020);

– in tema di IVA, ed al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2 (in virtù della quale le movimentazioni di denaro, nella specie bancarie, risultanti dai dati acquisiti dall’Ufficio si presumono conseguenza di operazioni imponibili), non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sui conti correnti, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale (Cass. n. 4829 del 2015; Cass. n. 21303 del 2013; Cass. 4829/2015; Cass. n. 6869 del 2020);

– in tal senso si è espressa questa Corte (Cass. Sent. Sez. 5 n. 26111/2015) ritenendo che debbano essere indicati e dimostrati dal contribuente la provenienza e la destinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti e dei prelievi (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 26692 del 06/12/2005; id. Sez. 5, Sentenza n. 20199 del 24/09/2010; id. Sez. 5, Sentenza n. 16650 del 29/07/2011; id. Sez. 5, Sentenza n. 26173 del 06/12/2011; con riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in materia di imposte sui redditi; id. Sez. 5, Sentenza: n. 15217 del 12/09/2012; id. Sez. 5, Sentenza n. 1418 del 22/01/2013; id. Sez. 5, Ordinanza n. 6595 del 15/03/2013; id. Sez. 5, Sentenza n. 21303 del 18/09/2013; id. Sez. 5, Sentenza n. 20668 del 01/10/2014);

– nel caso di specie, come si evince dalla sentenza impugnata, a fronte della imputazione da parte dell’Ufficio a ricavi non dichiarati degli importi in accredito sui conti correnti della società e dei soci risultati non giustificati, la CTR, non facendo corretta applicazione dei principi in materia, dopo avere affermato che i contribuenti non avessero assolto all’onere probatorio a loro carico non avendo fornito dettagliate e specifiche documentazioni a contrario, ha fondato la decisione su una asserita “soluzione alternativa” quale era quella offerta dai contribuenti fornendo l’elenco dei contratti stipulati con i vari tour operator recanti l’indicazione delle percentuali di provvigione riconosciute; con ciò ritenendo “congrua e ragionevole” la riduzione dell’imponibile – già operata dal giudice di primo grado – al 12% dei versamenti, in considerazione della incidenza dei costi per l’acquisto dei pacchetti turistici ceduti ai clienti;

– l’accoglimento del primo motivo, rende inutile la trattazione del secondo, con assorbimento dello stesso;

– in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso; assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

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