Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28043 del 16/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28043 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
9

sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro
Intimato

Trevisan Silvano

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Centrale di Milano n.
153/2012/6

depositata il 16/1/2012

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2013 dal
t

Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Sepe;
Svolgimento del processo
La CTC, con la sentenza in epigrafe, escludeva la natura retributiva dell’indennità integrativa speciale. Il ricorso proposto dall’Agenzia si articola in unico motivo. Nessuna attività
difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

910(.4

8155/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 16/12/2013

presidente ha fissato l’udienza del 27/11/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di
Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Assume l’Agenzia la violazione e falsa applicazione dell’art. I della L. 324/59, 46 e 48 del
dpr 597/73, laddove la CTC ha affermato la neutralità dell’indennità ai fini impositivi.

16465 del 20/08/2004) secondo cui, l’indennità integrativa speciale, costituendo una componente del reddito di lavoro dipendente, va assoggettata all’I.R.P.E.F., atteso che ai sensi
dell’art. 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, detto reddito è costituito da tutti i compensi
ed emolumenti, comunque denominati, percepiti nel periodo di imposta in dipendenza del
lavoro prestato sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, “anche di liberalità”, e che l’art. 1,
lettera E), della legge 27 maggio 1959, n. 324, che prevedeva l’esenzione della indennità
integrativa speciale dalle ritenute erariali (e la sua non concorrenza a formare il reddito
complessivo ai fini dell’imposta complementare), è stato abrogato per effetto della espressa
previsione dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ; non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato
il ricorso proposto dal Trevisan avverso il silenzio diniego dell’Ufficio sull’istanza di rimborso delle ritenute d’acconto subite sull’indennità integrativa speciale
La natura della controversia ed i pregressi contrasti giurisprudenziali giustificano la declaratoria di irripetibilità delle spese del giudizio davanti alla CTC e quelle del giudizio di
cassazione
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dal
Trevisan avverso il silenzio diniego dell’Ufficio sull’istanza di rimborso delle ritenute
d’acconto subite sull’indennità integrativa speciale. Dichiara irripetibili le spese del giudizio davanti alla CTC e quelle del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, 27/11/2013
DEPOSITATO

IN CANCELLERIA

La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 57 Sentenza n.

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