Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28042 del 21/12/2011
Cassazione civile sez. II, 21/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28042
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.G., rappresentato e difeso, in virtù di procura
speciale, dagli Avv. Kostoris Alberto e Angelo Scarpa, elettivamente
domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Alberico
II, n. 11;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI TRIESTE, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato
e difeso, in forza di procura speciale, dagli Avv. GIRALDI Maria
Serena e Domenico Vicini, elettivamente domiciliato nello studio di
quest’ultimo in Roma, piazza Adriana, n. 15;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Trieste n. 1214 del 27
ottobre 2005;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 28
novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito l’Avv. Domenico Vicini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’estinzione del
giudizio.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il Giudice di pace di Trieste, con sentenza in data 27 ottobre 2005, ha respinto l’opposizione proposta da D.G. avverso un verbale di accertamento di violazione del codice della strada notificatogli dal Comune di Trieste, rilevando che la notifica era avvenuta correttamente a mezzo del servizio postale e che, comunque, la dedotta nullità non poteva essere pronunciata perchè l’atto, con la proposta opposizione, aveva raggiunto il proprio scopo;
che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il D. ha proposto ricorso, con atto notificato l’11 dicembre 2006, sulla base di un motivo;
che il Comune di Trieste ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con atto depositato in cancelleria il 25 ottobre 2011 la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione;
che la rinuncia è stata accettata dal controricorrente;
che pertanto, va dichiarata l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante l’intervenuta accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011