Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28041 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. II, 21/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.C., in proprio e in qualità di legale rappresentante

della s.r.l. ALICOMM, rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’AVV. Bigolin Otello,

elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Soprano Pietrina in

Roma, viale Delle Medaglie d’Oro, n. 84/86;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI GORIZIA, in persona del dirigente pro tempore della

Direzione Territorio e Ambiente, rappresentata e difesa, in forza di

procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Armaroli

Renato, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avv.

Galante Rossella, via G.G. Belli, n. 27;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia n. 527 in data 24

dicembre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 28

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Raffaele Gioioso, per delega;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’estinzione del

giudizio.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Gorizia, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 24 dicembre 2005, ha rigettato l’opposizione proposta da A.C., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. Alicomm, avverso l’ordinanza della Provincia di Gorizia in data 4 agosto 2003, con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 710,00 per la violazione del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95, art. 6, comma 3, lett. a), (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati);

che per la cassazione della sentenza del Tribunale l’ A., in proprio e nella qualità, ha proposto ricorso, con atto notificato il 17 marzo 2006, sulla base di tre motivi;

che l’intimata ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con atto depositato in cancelleria il 24 ottobre 2011 A. C., in proprio e nella qualità, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione;

che la rinuncia è stata accettata dalla Provincia, la quale a sua volta ha rinunciato al controricorso;

che pertanto, va dichiarata l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante l’intervenuta accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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