Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28041 del 16/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28041 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

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Comune di Acireale in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.totin Acireale

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I

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c lese San Giuliano 7,( presso l’avvocatura comunale rapp.to e difeso dall’avv.
Agata Senfett , giusta procura in atti

Ricorrente
Contro

Ipab Oasi Cristo RE„ in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma,
alla via Gregorio VII n. 396, presso lo studio dell’avv. Antonio Giuffrida , rapp.to e difeso
dall’avv. Pietro Sciortino, giusta procura in atti Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n.
7/34/11 depositata il 19/1/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Sepe ;
Svolgimetgo del processo
La controversia promossa da Ipab Oasi Cristo RE,

contro il Comune di Acireale è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune

Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G.

9912.)S

n.6‘201112–

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 16/12/2013

t

contro la sentenza della CTP di Catania n. 616/3/2007 che aveva accolto

il ricorso

avverso l’avviso di accertamento n. 3251/2005 per ICI 2001.
Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Il
relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del
27/11/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. 11 P.G. ha concluso aderen-

Motivi della decisione
Con primo motivo il ricorrente lamenta “Eccesso di potere sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito”. La CTR avrebbe svolto un sindacato di merito sulla qualità

delle prestazioni rese dalla ricorrente.
Con secondo motivo la ricorrente assume la” violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e
8 del d.lgs. 504/92. Legittimità dell’avviso di accertamento”. La CTR avrebbe erroneamente
ritenuto che l’ente svolga attività assistenziale e non commerciale.
Il ricorso è inammissibile in quanto privo di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto
contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità ( Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007).
Consegue da quanto sopra la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della Ipab
Oasi Cristo RE, delle spese del grado che si liquidano in complessivi E 2.000,00, di cui E
100,00 per spese, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore
della Ipab Oasi Cristo Re, delle spese del grado che si liquidano in complessivi E 2.000,00,
di cui E 100,00 per spese, oltre accessori di legge
Così deciso in Roma, 27/11/2013

dott.

do alla relazione.

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