Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28040 del 16/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28040 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Richieri Aldo e Richieri Paolo, elett.te dom.ti in Roma alla via Dardanelli 37, presso lo
studio dell’avv. Giuseppe Campanelli, rapp.ti e difesi dall’av. Salvatore Motta , giusta procura in atti

Controricorrenti

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte
n.62/11/30

depositata l’11/11/11 ;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Sepe;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Richieri Aldo e Richieri Paolo contro l’Agenzia delle Entrate
è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 3723/12

91Di

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 16/12/2013

Agenzia

contro la sentenza della CTP di Torino n. 40/19/10 che aveva accolto

il

ricorso avverso il diniego di rimborso IVA 2003. Il ricorso proposto si articola in unico
motivo. Resistono con controricorso Richieri Aldo e Richieri Paolo. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 27/11/2013 per
l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Assume la ricorrente la violazione dell’art. 30 c. 2 e 38 bis del dpr 633/72 e 21 del d.lgs
546/92, laddove la CTR ha ritenuto spettante il rimborso nonostante la mancata presentazione del modello VR ed il decorso del termine biennale.
La censura è infondata. Questa Corte , in tema di i.v.a. , ha affermato che l’inosservanza
degli adempimenti cartolari condizionanti la detrazione non comporta il sacrificio del diritto
a conseguire l’iva versata a monte. Essendo detrazione e rimborso alternative modalità di
conseguimento di un medesimo diritto – ancorchè non subordinate ai medesimi presupposti al contribuente, che abbia esercitato il diritto alla restituzione con richiesta di detrazione
contrastata dall’Agenzia per inosservanza degli adempimenti all’uopo prescritti, non può, in
caso di esito negativo del giudizio sulla detrazione, ritenersi precluso il rimborso, precisandosi che la domanda di rimborso o restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente, deve considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del quadro “VX” , che configura formale esercizio del diritto, rispetto alla presentazione altresì del
modello “VR” e che costituisce, ai sensi dell’art. 38-bis, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, presupposto per l’esigibilità del credito e dunque adempimento necessario solo
a dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Onde, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso con la compilazione, come nella specie, del
quadro RX — “quale credito di cui si chiede il rimborso”, l’istanza di rimborso non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art.
2946 cod. civ. (Sez. 5, Sentenza n. 20039 del 30/09/2011 (Rv. 619622)
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione,
in favore dei Richieri, delle spese del grado che si liquidano in complessivi E 1.600,00, di
cui E 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
P.Q.M.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 3723/12

Ordinanza pag. 2

Motivi della decisione

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore di Richieri Aldo
e Richieri Paolo, delle spese del grado che si liquidano in complessivi E 1.600,00, di cui E
100,00 per spese, oltre accessori di legge

DEPOSITATO IN C

Così deciso in Roma, 27/11/2013

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