Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2804 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2010, (ud. 01/10/2009, dep. 09/02/2010), n.2804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Giovanni – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Società 3P University S.r.l., in persona dell’amministratore pro-

tempore elett.te dom.ta in Roma, via C. Morin, n. 1, nello studio

dell’Avv. Magisano Andrea; rapp.ta e difesa dall’Avv. Santona

Giancarlo, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.R.L. in persona dell’amministratore pro-

tempore, elett.te dom.ta in Roma, via F. Corridoni, n. 4, nello

studio dell’Avv. Mazzuti Giuseppe, che la rappresenta e difende

unitamente all’Avv. Pietro Zanzarelli, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sardegna, n. 52/5/04, depositata il 23 giugno 2004;

sentita la relazione in CAMERA DI CONSIGLIO del consigliere Dott.

Pietro Campanile;

Lette le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Wladimiro De Nunzio, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

1.1 La Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari accoglieva il ricorso presentato dalla Società 3P avverso avviso di accertamento relativo all’imposta per la pubblicità dell’anno 1999, nei suoi confronti emesso dalla S.r.l. Gestione Servizi Pubblici.

Quest’ultima interponeva appello, che veniva accolto dalla competente Commissione tributaria regionale con la decisione meglio indicata in epigrafe. Si affermava, in particolare, che, avendo la Società 3P dedotto di non essere soggetto passivo d’imposta, in quanto mera proprietaria dei locali dediti ad attività sportive, gestite da terzi, cui si riferivano i mezzi pubblicitari oggetto di contestazione, assumeva carattere decisivo la circostanza, desumibile da fattura rilasciata a favore dell’appellata, inerente alla proprietà, in capo alla stessa, dei cartelloni sui quali si fondava la pretesa impositiva.

1.2 Ha proposto ricorso per cassazione la S.r.l. Soc. 3P University, deducendo di essere stata chiamata, in qualità dì tornitrice, a rispondere in solido con l’Associazione Sportiva University Quartu, la quale ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, lett. H, sarebbe stata esentata dal pagamento del tributo e denunciando, pertanto, violazione e falsa applicazione di legge.

L’intimata si è costituita con controricorso.

1.3 – Avviata la procedura prevista dall’art. 375 c.p.p., nel testo anteriore alla novella introdotta con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il Procuratore Generale presso questa Corte, rilevata la manifesta infondatezza del ricorso, ne ha chiesto il rigetto.

E’ stata quindi fissata, per la trattazione, l’odierna udienza camerale.

Diritto

2.1 – Il ricorso è manifestamente infondato.

2.2 Non può, invero, non rilevarsi come le censure della Società 3P University da un lato non investano la ratio decidendi della decisione impugnata, incentrata sulla circostanza della proprietà del mezzo pubblicitario in capo ad essa, e quindi, come “proprietaria dei mezzi pubblicitari di cui si discute”, dall’altro introducano una questione del tutto nuova, come tale inammissibile.

Invero, mentre nei giudizi di merito si sosteneva l’estraneità della ricorrente, mera proprietaria dei locali, ai mezzi pubblicitari, nel ricorso è stata dedotta, per la prima volta, la questione dell’esclusione dell’obbligazione tributaria – in relazione alla quale la S.r.l. 3P University sarebbe stata chiamata a rispondere in via solidale – per essere altro soggetto, cessionario dell’insegna, evidentemente ritenuto debitore principale, esonerato dall’imposta ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, lett. H. 2.3 Giova, quanto all’ultimo profilo, ribadire come nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello (Cass., 23 gennaio 2007, n. 1474; Cass., n. 6993/1999; Cass., nn. 12843 e 4990 del 1998).

2.4 Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della S.r.l Gestione Servizi Pubblici delle spese processuali, che liquida in Euro 1.200,00, di cui 1.000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – tributaria, il 1 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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