Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2804 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 06/02/2020), n.2804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21888-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.G.C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE FRACASSINI 46, presso lo studio dell’Avvocato FLAVIO DEGLI

ABBATI, che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato ANTONIO

DE PAOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 97/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 12/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 8267/2016, con cui era stato accolto il ricorso proposto da R.G.C.M. avverso avviso di accertamento IRPEF 2006;

il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di norme di diritto (D.L. n. 78 del 2009, art. 12, commi 2, 2 bis, 2 ter, art. 11, disp.L., comma 1, L. n. 212 del 2000, art. 3) per avere la CTR affermato l’illegittimità dell’atto impositivo sul presupposto dell’applicazione retroattiva della prescrizione circa il raddoppio del termine per l’accertamento, ritenendo che detta norma avesse natura sostanziale e non procedimentale;

1.2. la censura è fondata, dovendo richiamarsi i principi di diritto già affermati da questa Corte, secondo cui secondo cui “il D.L. n. 78 del 2009, art. 12, commi 2-bis e 2-ter, conv., con modif., nella L. n. 102 del 2009, (è) applicabile, trattandosi di norma di carattere procedimentale, anche nei periodi d’imposta precedenti a quello della loro entrata in vigore” (Cass., n. 30742/2018);

1.3. nel caso di specie non trovano invece applicazione i principi, parimenti affermati da questa Corte (cfr. ord. n. 2662/2018), secondo cui “la presunzione di evasione sancita, con riferimento agli investimenti ed alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dal D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 102 del 2009, in vigore dal 1 luglio 2009, non ha efficacia retroattiva, in quanto non può attribuirsi alla stessa natura processuale, essendo le norme in tema di presunzioni collocate, tra quelle sostanziali, nel codice civile, ed inoltre perchè una differente interpretazione potrebbe -in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.- pregiudicare l’effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione”;

2.1. va respinto anche il secondo motivo, con cui si lamenta violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1 e art. 2697 c.c.) per avere la CTR affermato l’illegittimità dell’atto impositivo sul presupposto della mancata allegazione, ad esso, di altra documentazione nella stessa richiamata;

2.2. la censura è fondata dal momento che la CTR ha ritenuto di accogliere le doglianze del contribuente sul rilievo che l’Ufficio non avesse “adempiuto al proprio onere probatorio, non allegando la documentazione extracontabile su cui si fondava la pretesa impositiva, ai sensi dell’art. 2697 c.c., benchè espressamente richiesta (ndr…. dal contribuente)”;

2.3. come, invero, già evidenziato da questa Corte, in tema di contenzioso tributario l’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione – D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42 o della L. 27 luglio 2000, n. 212, ex art. 7 – ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestarne efficacemente l’an ed il quantum debeatur, e quindi detto avviso deve ritenersi correttamente motivato ove faccia riferimento ad un processo verbale di constatazione regolarmente notificato o consegnato all’intimato; in particolare, è stato precisato che “in tema di motivazione per relationem degli atti d’imposizione tributaria, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1 (cosiddetto Statuto del contribuente), nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione; infatti, un’interpretazione puramente formalistica si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle nonne procedurali una lettura che, nell’interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d’invalidità o d’inammissibilità chiaramente irragionevoli” (cfr. Cass. 18073/2008; conf. Cass. 15327/2014 e 26472/2014);

2.4. pertanto, la CTR non si è conformata alla suddetta regula iuris avendo erroneamente ritenuto non legittimamente motivato l’avviso di accertamento (ritualmente trascritto in parte qua nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza) sebbene fosse in esso espressamente richiamata la documentazione extracontabile su cui si fondava la pretesa impositiva, ed in particolare gli estremi ed il contenuto della polizza assicurativa, stipulata dal contribuente, sulla cui base l’Ufficio aveva ritenuto che quest’ultimo avesse occultato all’estero attività finanziarie di valore corrispondente al premio di sottoscrizione;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione, il 9 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 6 febbraio 2020

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