Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2804 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 02/02/2017, (ud. 13/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3395-2012 proposto da:

U.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ANTONELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FURIO STRADELLA;

– ricorrente –

contro

SERVO EDILE SRL, D.C.D., (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 740/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 21/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO GUIDO;

udito l’Avvocato STRADELLA Furio, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO FRANCESCO MAURO che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

U.L. propone ricorso per cassazione, articolato in otto motivi, nei confronti della Servo Edile srl, di D.C.D., nonchè del condominio “(OMISSIS)”, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste che, confermando la sentenza del Tribunale di Tolmezzo, respinse la domanda del ricorrente di condanna della Servo Edile srl e del D.C. al risarcimento dei danni, rappresentati dai costi connessi al rifacimento e consolidamento per cedimenti strutturali di un muro di contenimento, costruito dalla Servo Edile nella parte postica del Condomino (OMISSIS).

La Corte d’Appello, in particolare, affermò l’intervenuto decorso del termine decennale per la proposizione dell’azione, da computarsi dalla data di ultimazione dal muro di contenimento, che veniva individuata, sulla base di una relazione prodotta in giudizio da ambedue le parti, nel 1985 o, al più tardi, nel 3 dicembre 1988, data di ultimazione dei lavori del muro suddetto, da parte della ditta Manzocco, come da documentazione prodotta dagli appellati.

Il giudice di appello affermava inoltre che la dichiarazione, contenuta nei verbali di assemblea condominiale del 16 febbraio e 28 marzo 2004, secondo cui il D.C. era disponibile a pagare il 60% della spesa non dimostrava alcun univoco riconoscimento di responsabilità, nè assunzione di una nuova obbligazione, e non era pertanto idoneo a far decorrere un nuovo termine prescrizionale.

Gli intimati non hanno resistito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo il ricorrente denunzia la illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un fatto decisivo del giudizio in relazione all’art. 360, n. 5) codice di rito, in relazione alla qualificazione, nell’impugnata sentenza, del muro per cui è causa come pertinenza.

Con il secondo motivo si denunzia la insufficienza e contraddittorietà della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5), deducendo che la Corte aveva individuato la data di ultimazione del muro sulla base di un’errata valutazione della documentazione processuale, atteso che le relazioni prese in esame (del geologo C. e dell’ing. M.) si riferivano ad un diverso manufatto.

Con il terzo motivo si denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 817 e 818 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo l’errata interpretazione, da parte della Corte d’Appello, della nozione di pertinenza.

Con il quarto motivo si denunzia insufficienza e contraddittorietà della motivazione avuto riguardo alla qualificazione del muro in oggetto come pertinenza del fabbricato” condominiale, per omessa o errata valutazione di documenti processuali.

Con il quinto e sesto motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 1.1086/1971 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo che la Corte avrebbe fondato la data di ultimazione del muro sulla base di relazioni tecniche riferite ad un diverso manufatto e su una fattura commerciale, omettendo di considerare che solo con il collaudo le opere di cemento armato vengono ad esistenza giuridica e comunque solo con il collaudo l’opera può ritenersi compiuta.

Con il settimo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2937 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), lamentando che la Corte abbia omesso di rilevare che il comportamento del D.C. era incompatibile con l’intenzione di valersi della prescrizione, con conseguente rinunzia a valersi della stessa ex art. 2937 c.c., comma 3.

Con l’ottavo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 1669 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3) codice di rito, deducendo che sarebbe irrilevante, ai fini della responsabilità ex art. 1669 c.c., in capo all’appaltatrice, il completamento del muro da parte di altra impresa.

Il primo, terzo e quarto motivo che, in quanto connessi vanno unitariamente esaminati, sono inammissibili per carenza di decisività, seppure deve correggersi la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che il rapporto di pertinenzialità non sussiste allorquando una costruzione accessoria – nel caso di specie il muro – non sia parte integrante della costruzione principale.

Ed invero, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, il rapporto tra cosa principale e pertinenza, a differenza che nel caso di incorporazione, è preso in considerazione dalla legge non come rapporto di connessione materiale o strutturale, ma come rapporto economico e giuridico di strumentalità e complementarietà funzionale, ben potendo sussistere il vincolo di pertinenzialità tra opere dotate, di autonomia strutturale (Cass. 2278/1990).

Orbene, nel caso di specie la sentenza della Corte d’Appello, a parte la qualificazione del muro come pertinenza, ha accertato che detto manufatto costituisce una costruzione diversa rispetto al fabbricato condominiale, con la conseguenza che occorre fare riferimento alla data di ultimazione del manufatto medesimo.

L’eventuale qualificazione quale pertinenza del manufatto per cui è causa non costituisce dunque un punto decisivo della controversia, in presenza dell’accertamento, contenuto nella sentenza impugnata, che esso costituiva una costruzione distinta dal fabbricato condominiale ed era stato ultimato diversi anni prima di quest’ultimo.

Il secondo, quinto e sesto motivo che, in virtù della stretta connessione, vanno unitariamente esaminati, sono infondati.

Essi si risolvono infatti nella richiesta di una rivalutazione dei fatti già oggetto del sindacato del giudice di merito.

La Corte d’Appello ha infatti fondato l’accertamento che il muro risultava già edificato nell’anno 1985 su motivazione logica, coerente ed esaustiva.

Il giudice del gravame ha infatti dato atto che la relazione dell’ing. M., del 20 settembre 1985, evidenziava che il muro a quella data risultava già edificato, ed ha fatto altresì riferimento alle conclusioni del Ctu, che ha fondato l’esistenza del manufatto sulle considerazioni del geologo C., che pure presupponevano il completamento del manufatto medesimo.

Non sussiste dunque il dedotto vizio di carenza motivazionale, configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento.

Nel caso, invece, in cui vi sia mera difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato degli elementi delibati dal giudice di merito, il motivo di ricorso si risolve, come nel caso di specie, in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. SS. UU. 24148/2013).

Quanto, invece, alla mancanza del certificato di collaudo del manufatto L. n. 1086 del 1971, ex art. 7, specificamente censurata sotto il profilo della violazione di legge con il quinto e sesto motivo, si osserva che detta questione non risulta prospettata nei giudizi di merito, onde nessuna statuizione risulta emessa al riguardo, nè in primo grado, nè dal giudice di appello.

Ciò comporta che, trattandosi di questione nuova, il relativo scrutinio in sede di legittimità non è ammissibile.

E’ infatti giurisprudenza pacifica di questa Corte che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito (Cass. 4787/2012).

Come questa Corte ha già affermato, infatti, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. 2140/2006).

Pure il settimo motivo è destituito di fondamento.

Conviene premettere che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte la rinuncia tacita alla prescrizione, a norma dell’art. 2937 c.c., deve risultare da un comportamento del tutto incompatibile con la volontà di oppone la causa estintiva del diritto altrui e cioè non altrimenti interpretabile se non nel senso di considerare tuttora esistente ed azionabile quel diritto (Cass. 7847/2008).

Orbene, nel caso di specie la Corte ha escluso, con accertamento di merito che, in quanto fondato su argomentazione immune da vizi logici ed esaustiva, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. 21248/12), che la generica disponibilità a pagare il 60% della spesa da parte del D.C., di cui si dà atto nei verbali dell’assemblea condominiale, non integrasse una incompatibilità assoluta fra il comportamento del possessore e la volontà, del medesimo di avvalersi del diritto, senza possibilità di una diversa interpretazione (Cass. 17321/2015).

Si osserva inoltre la carenza di autosufficienza del ricorso, atteso che non risulta nè specificamente dimostrata la qualifica del D.C. ed il suo potere di impegnare la società debitrice alla data della delibera condominiale, nè riprodotto il contenuto dei verbali dell’assemblea condominiale, al fine di valutare compiutamente le dichiarazioni del medesimo.

La reiezione dei motivi che precedono e la conseguente conferma dell’intervenuto decorso del termine decennale di cui all’art. 1669 c.c., assorbe l’esame dell’ottavo motivo.

Considerato che gli intimati non hanno svolto nel presente giudizio attività difensiva non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Cosi deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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