Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28039 del 16/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 28039 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Cosenza Calcio 1914 s.r.1., in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso
dall’avv. Giuseppe Forte, giusta procura in atti

Ricorrente

Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge

Controricorrente

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria
n.228/2011/08

depositata il 22/9/2011;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Sepe ;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Cosenza Calcio 1914 s.r.l.

contro l’Agenzia delle Entrate

è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto
dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Cosenza n. 468/6/2009 che aveva accolto

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 1435/2012

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 16/12/2013

il ricorso avverso l’avviso di accertamento RH1030300765 per iva, irpeg e irap relative agli
anni 2001-2001a violazione dell’art. 7 della L. 212/2000, degli artt. 39 e 42 del dpr 600/73,
dell’art. 16 del d.lgvo 472/97, dell’art. 51 del dpr 633/72 e dell’art. 112 c.p.c. la ricorrente
lamenta che gli avvisi di accertamento siano stati posti in essere sulla base dei c/c dei sig.ri
Chiappetta. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso

te ha fissato l’udienza del 27/11/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il
P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente affermata la inammissibilità del ricorso proposto avverso il Ministero
dell’Economia che non è stato parte in sede di merito.
Con primo motivo ( con cui deduce violazione degli artt. 7 L. 212/2000, 39 e 42 del d.p.r.
600/73, 1 del d.l.vo 32/2001, 16 del d.lvo 4672/97, 51 del d.p.r. 633/72 e 112 c.p.c.) la
ricorrente lamenta che la CTR avrebbe violato l’art. 7 cit. nell’ammettere la mancata allegazione agli avvisi di accertamento dell’autorizzazione del comandante regionale della G.d.F.
n. 17109; la sentenza inoltre non terrebbe conto del disposto dell’art. 39 del dpr 600/73.
Dopo avere citato le massime delle decisioni di questa Corte n. 512/2011 e 6232/2003, la
ricorrente afferma che gli avvisi di accertamento sarebbero stati posti in essere “principalmente sulla base dei c/c dei sigg. Chiappetta senza la benché minima prova da parte
dell’ Ufficio, dell’imputabilità alla società dei movimenti ivi contenuti”.
Il motivo di ricorso con cui si deduce la violazione dell’art. 7 L. 212/2000 è infondato alla
luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Ordinanza n. 10675 del 2010) secondo
cui affinché l’erario possa utilizzare il risultato di accertamenti bancari effettuati nei confronti del contribuente è necessario che tali accertamenti siano stati debitamente autorizzati,
ma non anche che il provvedimento di autorizzazione venga esibito al contribuente (Cass.
14023/07), potendo l’illegittimità essere dichiarata soltanto nel caso in cui dette movimentazioni siano state acquisite in materiale mancanza dell’autorizzazione, e sempre che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente
(Sez. 5, Sentenza n. 16874 del 21/07/2009). Inammissibile è nel resto la censura in quanto
prive di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 1435/2012

Ordinanza pag. 2

l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presiden-

debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità ( Sez. 1, Sentenza n.
5353 del 08/03/2007)
Con secondo motivo ( con cui deduce violazione dell’art. 12 della L. 212/2000) la ricorrente
lamenta che la verifica fiscale si sarebbe protratta oltre il termine normativamente fissato

saurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto
contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità ( Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007)
Con terzo motivo la ricorrente lamenta la omessa insufficiente e contraddittoria motivazione . La censura è inammissibile in quanto priva di una precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basa la decisione.
Da quanto sopra consegue la condanna la ricorrente alla rifusione, in favore
dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi € 10.000,00, oltre spese prenotate a debito .
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero
dell’Economia e delle Finanze; rigetta il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle
Entrate e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria,
delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi € 10.000,00, oltre spese prenotate a debito
Così deciso in Roma, 27/11/2013

DEPOSITATO IN CANCELLIGRIA

La censura è ìnammissibile in quanto priva di specifiche argomentazioni intelligibili ed e-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA