Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28039 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/12/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 09/12/2020), n.28039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5374/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente, controricorrente in via incidentale –

contro

C.R., rappresentato e difeso dagli avv. Giordano Dorigo

e Mario Ettore Verino, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo, sito in Roma, via Barnaba Tortolini, 13;

– controricorrente, ricorrente in via incidentale –

Equitalia Nord s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luca Schiavon, con

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Arturo Maresca, sito in

Roma, via Faravelli, 22;

– controricorrente, intimato in via incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, n. 17/26/13, depositata il 25 febbraio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre

2020 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 25 febbraio 2013, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di C.R. per l’annullamento della cartella di pagamento emessa, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, per omesso versamento dell’I.v.a. relativa all’anno 2005, oltre sanzioni e interessi;

– il giudice di appello ha dato atto che la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente in ragione della mancata comunicazione al contribuente dell’irregolarità, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, e della conseguente impossibilità di definire la pendenza con l’applicazione della sanzione nella misura ridotta del 10%;

– ha, quindi, respinto il gravame erariale evidenziando che l’amministrazione finanziaria aveva inoltrato due comunicazioni ma la prima non era giunta a conoscenza del contribuente e la seconda, peraltro indirizzata alla LCA s.r.l., di cui il contribuente era legale rappresentante, era stata spedita in epoca successiva alla dichiarazione di esecutività del ruolo e alla sua consegna all’agente della riscossione, per cui il contribuente medesimo era stato privato dell’opportunità di usufruire della predetta riduzione della sanzione;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– resiste con controricorso C.R., il quale propone ricorso incidentale condizionato;

– resiste, altresì, con autonomo controricorso la Equitalia Nord s.p.a.;

– in relazione al ricorso incidentale condizionato l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, mentre la Equitalia Nord s.p.a. non spiega alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa pronuncia, per avere la sentenza impugnata annullato integralmente la cartella di pagamento, anzichè ridurne l’importo previa rideterminazione delle sanzioni;

– il motivo è inammissibile, atteso che, anche secondo la ricostruzione operata dalla parte, non è dedotto un error in procedendo, quanto la violazione della regola di diritto che obbliga il giudice tributario di accertare e determinare l’ammontare dell’imposta e delle sanzioni dovute dal contribuente;

– con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60, per aver il giudice di appello ritenuto che, in caso di omesso versamento dell’imposta richiesta con la cartella di pagamento, la mancata comunicazione dell’avviso bonario determinasse la nullità di tale atto;

– il motivo è fondato;

– il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, comma 3, prevedono l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità (cd. avviso bonario) soltanto nelle ipotesi in cui dai controlli automatici emerga “un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione” oppure dai controlli effettuati dall’Ufficio ai sensi dei commi 2-bis degli articoli menzionati emerga “un’imposta o una maggiore imposta”, avendo la finalità di “evitare la reiterazione di errori e… consentire la regolarizzazione degli aspetti formali”;

– più in generale, la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (cfr. Cass., ord., 17 dicembre 2019, n. 33344; Cass., ord., 28 giugno 2019, n. 17479; Cass. 8 giugno 2018, n. 14949; Cass. 12 aprile 2017, n. 9463);

– l’invio della comunicazione di irregolarità costituisce un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell’interessato ed esula, quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell’emittenda cartella di pagamento (cfr., altresì, Cass. 6 luglio 2016, n. 13759; Cass. 26 settembre 2014, n. 20431; Cass. 4 luglio 2014, n. 15311);

– pertanto, qualora, come nel caso in esame, non venga prospettata l’esistenza di un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione (della società contribuente) ovvero l’accertamento di una imposta maggiore o diversa da quella liquidata nella dichiarazione sottoposta a controllo nessun invito preventivo a chiarimenti deve essere inviato al contribuente dalla Amministrazione finanziaria;

– nè a diversa conclusione può pervenirsi sulla base della considerazione che, essendosi al cospetto di tardivi versamenti di quanto dovuto, l’omessa comunicazione d’irregolarità al contribuente gli avrebbe impedito di ottenere la riduzione ad un terzo delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2;

– infatti, non è ravvisabile un siffatto pregiudizio, in quanto l’interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella, semprechè quella comunicazione fosse dovuta;

– il ricorso incidentale proposto dalla società contribuente è inammissibile per carenza di interesse, in difetto del presupposto della soccombenza, risolvendosi nella riproposizione di questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite (cfr. Cass. 22settembre 2017, n. 22095; Cass. 15 gennaio 2016, n. 574); – la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà, oltre al regolamento delle spese, anche all’esame dei motivi di ricorso ritenuti assorbiti;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA