Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28038 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/12/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 09/12/2020), n.28038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sui ricorsi riuniti proposti da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– ricorrente –

contro

C.M., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

stesa in calce al controricorso, dagli Avv.ti Aldo Santilli, che ha

indicato recapito PEC, e Paola Chirulli, ed elettivamente

domiciliato presso lo studio di quest’ultima alla via Emilia n. 88

in Roma (studio Vinti e associati);

– controricorrente –

e contro

C.M., rappresentata e difesa, giusta procura speciale

stesa in calce al controricorso, dagli Avv.ti Aldo Santilli, che ha

indicato recapito PEC, e Paola Chirulli, ed elettivamente

domiciliata presso lo studio di quest’ultima alla via Emilia n. 88

in Roma (studio Vinti e associati);

– controricorrente –

e contro

A.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

stesa in calce al controricorso, dagli Avv.ti Aldo Santilli, che ha

indicato recapito PEC, e Paola Chirulli, ed elettivamente

domiciliato presso lo studio di quest’ultima alla via Emilia n. 88

in Roma (studio Vinti e associati);

– controricorrente –

e contro

Associazione Sportiva Dilettantistica Club Ippico Pineta Sa., in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa, giusta procura speciale stesa in calce al controricorso,

dagli Avv.ti Aldo Santilli, che ha indicato recapito PEC, e Paola

Chirulli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di

quest’ultima alla via Emilia n. 88 in Roma (studio Vinti e

associati);

– controricorrente –

Avverso le sentenze n. 73, 74, 75 e 76; pronunciate dalla Commissione

Tributaria Regionale della Toscana il 5.7.2013 e pubblicate

l’11.7.2013;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Paolo Di Marzio.

la Corte osserva:

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

a seguito di accesso effettuato l’11.6.2009 presso la sede dell’Associazione Sportivo Dilettantistica Club Ippico Pineta Sa., l’Agenzia delle Entrate rilevava che l’attività prevalente svolta dall’ente consisteva nella custodia e mantenimento di cavalli, anzichè nella pratica e propaganda dell’attività sportiva, che avrebbe costituito titolo per beneficiare di un regime fiscale di favore. L’Agenzia riscontrava, inoltre, che la documentazione contabile non era tenuta in modo ordinato, e soltanto una parte delle somme riscosse dall’associazione era stata conseguita mediante modalità tracciabili mentre, ai sensi della L. n. 133 del 1999, art. 25 ogni accredito in favore dell’Associazione di importo superiore ai 516,46 Euro avrebbe dovuto essere effettuato mediante versamenti tracciabili. Ancora, non era stato esibito dall’associazione alcun libro sociale, peraltro non emergendo alcuna formale convocazione di assemblee sociali da cui potesse desumersi una partecipazione degli associati all’attività dell’ente. Neppure l’ammontare della quota associativa risultava da alcun documento. In definitiva, secondo l’Ente impositore, l’associazione aveva prevalentemente gestito un’attività commerciale, in violazione della normativa civilistica così come delle previsioni del proprio statuto. In conseguenza, l’Agenzia accertava un reddito d’impresa dell’associazione pari ad Euro 53.120,00 deducendo i costi dai ricavi, come annotati nel bilancio consuntivo, e notificava all’ente il relativo avviso di accertamento n. (OMISSIS), comprensivo di sanzioni e accessori, notificando agli associati, inoltre, i conseguenziali accertamenti relativi ai redditi da partecipazione (ric., p. 5).

L’associazione introduceva ricorso giurisdizionale avverso l’accertamento notificatole, e taluni dei singoli associati nei cui confronti era stata disposta l’integrazione del contraddittorio, tra questi gli odierni controricorrenti: C.M., C.M. ed A.A., si costituivano.

Alcuni associati (ric., p. 5) proponevano impugnazione anche in relazione agli avvisi di accertamento di un reddito da partecipazione a loro notificati. I ricorrenti producevano, in allegato al gravame avverso l’accertamento nei confronti dell’associazione, ampia documentazione, inclusi i libri sociali, in relazione ai quali l’Agenzia affermava la tardiva allegazione, e comunque la mancanza di una data certa di redazione. La Commissione Tributaria Provinciale di Pisa rigettava i ricorsi.

L’associazione impugnava la decisione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, la quale disponeva l’integrazione del contraddittorio in favore degli associati non presenti nel giudizio: M.F. e An.Ja.. La CTR osservava, innanzitutto, che l’associazione era stata costituita proprio nell’anno cui si riferiva l’accertamento, il 2007, e solo nell’anno 2008 era iniziata la normale attività sociale, peraltro provvedendosi alla convocazione dell’assemblea ed all’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno precedente. I libri sociali erano stati prodotti in allegato al ricorso dall’associazione, che aveva pure fornito la prova del rispetto degli obblighi legali e statutari. La CTR affermava in definitiva che l’associazione, nell’anno 2007 e sul fondamento della documentazione prodotta, vantava giusto titolo al godimento del trattamento fiscale agevolato previsto dalla legge, “anche sul piano della democraticità richiesta dalla normativa civilistica”. In conseguenza accoglieva i ricorsi proposti dall’ente e dagli associati e, con decisioni separate, annullava l’avviso di accertamento.

Avverso le decisioni assunte dalla CTR di Firenze, in relazione al ricorso introdotto dall’associazione sportiva, ha proposto ricorso per cassazione l’Ente impositore, affidandosi a due mezzi di gravame. Resiste mediante controricorso l’Associazione Sportiva Dilettantistica Club Ippico Pineta Sa., nonchè gli associati: C.M., C.M. ed A.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre rilevare che i ricorsi per cassazione introdotti dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Pineta Sacchetti, nonchè dai suoi associati C.M., C.M. ed A.A., risultano in realtà proposti nei confronti della medesima pretesa tributaria, l’avviso di accertamento del reddito dell’associazione n. (OMISSIS) ed appare quindi opportuno procedere alla riunione dei quattro giudizi di cui in intestazione.

Deve quindi evidenziarsi che l’Amministrazione finanziaria non ha chiamato in questo giudizio di cassazione: M.F. e An.Ja., che erano stati parte del giudizio di appello, come attestato nelle sentenze della CTR (cfr., ad es., sentenza CTR Toscana n. 76, dep. 11.7.2013, p. 2) e non risulta avessero definito stragiudizialmente la propria posizione.

Vertendosi in ipotesi di litisconsorzio, non sussistono le condizioni per addivenire alla decisione nel merito del giudizio.

Ne discende che, al fine di consentire alla parte ricorrente di ottemperare ai propri oneri si rende necessario disporre il rinvio del giudizio a nuovo ruolo, fissando il termine per la notifica del ricorso a M.F. e An.Ja..

P.Q.M.

dispone il rinvio dei giudizi riuniti a nuovo ruolo ed onera la ricorrente Agenzia delle Entrate, di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di M.F. e An.Ja., concedendo termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza, assicurandone prova a questa Corte.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

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