Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28037 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. III, 31/10/2019, (ud. 17/09/2019, dep. 31/10/2019), n.28037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7550/2018 proposto da:

POLICLINICO SAN MARCO SOCIETA’ PER AZIONI, in persona del Direttore

Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20 STUDIO GIANNI

ORIGONI GRIPPO CAPPELLI & PARTNERS, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO AURICCHIO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAOLO GNIGNATI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA ULSS (OMISSIS) SERENISSIMA già AZIENDA ULSS (OMISSIS)

VENEZIANA, in persona del legale rappresentante nonchè Direttore

Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI,

13, presso lo studio dell’avvocato MARIO ETTORE VERINO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO ZAMBELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 221/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/09/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

l’Azienda ULSS (OMISSIS) Veneziana (poi Azienda ULSS (OMISSIS) Serenissima) propose innanzi al Tribunale di Venezia opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di Policlinico San Marco s.p.a. per l’importo di Euro 7.923,40 a titolo di incremento finanziario relativo alle attività rese per terapia sub-intensiva nei mesi gennaio-ottobre 2004. In sede di costituzione il Policlinico formulò in via subordinata domanda ai sensi dell’art. 2041 c.c.. Il Tribunale adito accolse l’opposizione e dichiarò inammissibile la domanda ai sensi dell’art. 2041 c.c.. Avverso detta sentenza propose appello il Policlinico. Con sentenza di data 27 gennaio 2017 la Corte d’appello di Venezia rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale che correttamente il Tribunale aveva disatteso la pretesa creditoria per l’inidoneità dei titoli posti a fondamento dell’emolumento richiesto, ed in particolare: la Delib. Giunta Regionale n. 270 del 2004, aveva fissato i criteri e le modalità per la determinazione del budget di attività e del complessivo stanziamento di spesa per l’anno 2004 limitatamente all’assistenza specialistica ambulatoriale, funzione diversa dal servizio di urgenza ed emergenza sanitaria di cui erano parte le prestazioni di terapia intensiva e sub-intensiva; la Delib. 6 febbraio 2002, non menzionava il servizio e nella Delib. n. 740 del 1999, mancava ogni riferimento all’incremento finanziario relativo alla terapia sub-intensiva; gli ulteriori atti regionali richiamati riguardavano anni diversi da quello in questione. Aggiunse che “in ogni caso” dal sopralluogo eseguito in data 1 aprile 2003 dalla ULSS era emersa la mancanza del medico anestesista-rianimatore durante la notte e i giorni festivi, l’assenza del medico per il servizio di laboratorio e radiologia durante la notte e i giorni festivi e del tecnico per il servizio di reperibilità, nonchè unicamente la presenza di due posti letto di osservazione separabili mediante tenda mobile e la carenza di strumentazione e personale medico specializzato in grado di monitorare le funzioni vitali di pazienti in terapia sub-intensiva, e che la Regione Veneto in conseguenza di un’ulteriore verifica eseguita nel 2005 aveva vietato l’invio presso il Policlinico di pazienti con codice rosso e giallo per la mancanza di posti letto di terapia intensiva, sicchè non poteva attribuirsi un emolumento senza avere dimostrato l’effettiva erogazione del servizio per il quale si pretendeva il pagamento. Osservò inoltre, premesso che la parte opposta poteva proporre una domanda diversa da quella fatta valere con la domanda di ingiunzione solo in presenza di una domanda riconvenzionale dell’opponente, che il Policlinico non poteva far valere l’azione di ingiustificato arricchimento fondata su presupposti diversi da quelli fatti valere con il ricorso per ingiunzione (adempimento contrattuale) e non giustificata da alcuna istanza avanzata dall’opponente (che si era limitata a negare il fatto costitutivo del diritto allegato dal Policlinico).

Ha proposto ricorso per cassazione Policlinico San Marco s.p.a. sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 8 quater e 8 sexies, L. n. 724 del 1994, art. 6, L.R. Veneto n. 22 del 2002, art. 22, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che per la Casa di Cura per l’anno 2004 permaneva il pre-accreditamento per la terapia sub-intensiva e che con Delib. Giunta Regionale 18 giugno 2004, n. 1723, era stato previsto per la Casa di cura San Marco sotto la colonna “quote di finanziamento a funzione” l’importo di Euro 1.508,00. Aggiunge che l’ispezione dell’aprile 2003 aveva fatto riferimento alla terapia intensiva e non anche a quella sub-intensiva e che ciò che aveva rilevanza decisiva era il permanere o meno del pre-accreditamento.

Il motivo è infondato. La ricorrente, sostenendo che decisivo ai fini della corresponsione dell’emolumento è la permanenza dello stato di accreditamento provvisorio, finisce con il riconoscere che irrilevante è l’effettiva erogazione del servizio per il quale si pretende il pagamento, posto che sufficiente sarebbe il mero permanere di quello stato. Di contro va detto, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, che in base al rapporto contrattuale, ove vigente nel regime di accreditamento provvisorio o transitorio, per un verso la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, nonchè i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l’anno di esercizio, per l’altro l’ente pubblico assume l’obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, (Cass. n. 17588 del 2018, n. 17591 del 2018, n. 30917 del 2018 e n. 453 del 2019). Non è dunque configurabile la corresponsione di emolumenti in mancanza di effettiva erogazione del servizio.

Quanto alla indicata Delib. Giunta Regionale 18 giugno 2004, n. 1723, il motivo introduce una circostanza di fatto non accertata dal giudice di merito, non scrutinabile pertanto nella presente sede di legittimità. Aggiungasi che la ricorrente non specifica se ed in quale sede la circostanza abbia fatto ingresso nel processo.

Infine nel motivo si solleva una censura in punto di giudizio di fatto nel senso che l’ispezione dell’aprile 2003 avrebbe fatto riferimento alla terapia intensiva e non anche a quella sub-intensiva. Sul punto il giudizio di fatto del giudice di merito è di segno diverso avendo accertato che sulla base dell’ispezione in discorso, fra le altre cose, era emerso che vi era unicamente la presenza di due posti letto di osservazione separabili mediante tenda mobile e la carenza di strumentazione e personale medico specializzato in grado di monitorare le funzioni vitali di pazienti in terapia sub-intensiva. Trattasi di profilo di merito non sindacabile nella presente sede di legittimità.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato il giudice di appello ha espresso valutazioni sull’ambito di applicabilità della Delib. n. 270 del 2004, la quale prevedeva l’incremento finanziario, senza che la questione fosse controversa fra le parti, mentre oggetto di controversia era lo svolgimento dei servizi di terapia semi-intensiva sulla base di specifico accreditamento ancora valido nel periodo gennaio-ottobre 2004.

Il motivo è inammissibile. La censura richiama il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato senza indicare la domanda o l’eccezione non rilevabile d’ufficio rispetto alla quale vi sarebbe stata l’ultrapetizione. La questione relativa all’ambito di applicabilità della Delib. n. 270 del 2004, attiene al fatto costitutivo della pretesa e dunque è suscettibile di valutazione da parte del giudice di merito senza che possa entrare in rilievo il principio di cui all’art. 112 c.p.c..

Peraltro il motivo non appare neanche comprensibile laddove si fa riferimento al principio di non contestazione, il quale attiene non all’ambito della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, ma alla delimitazione di ciò che deve essere oggetto di prova, per cui non si comprende se il ricorrente stia lamentando la violazione della norma indicata in rubrica o la violazione del principio di non contestazione.

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 2041 c.c., artt. 36,183,633 e 645 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che sulla base delle prospettazioni contenute dell’atto di opposizione, le quali avevano ampliato i limiti della controversia deducendo l’assenza di strutture e/o organizzazione per l’erogazione del servizio di terapia sub-intensiva, e dunque avevano introdotto l’ulteriore tema di indagine relativo all’insussistenza di titoli per il riconoscimento del credito, era insorta l’esigenza di proporre la domanda di ingiustificato arricchimento, avente ad oggetto i costi effettivamente sostenuti per approntare il servizio di terapia semi-intensiva nel periodo in questione.

Il motivo è fondato. Cass. Sez. U. 13 settembre 2018, n. 22404 ha enunciato il seguente principio di diritto: nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta. Tale principio trova applicazione anche all’opposizione a decreto ingiuntivo nella quale, in base all’art. 645 c.p.c., il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. La circostanza della tardiva costituzione dell’opposto all’udienza di prima comparizione delle parti (oltre il termine di venti giorni prima dell’udienza), dedotta nel controricorso, non rileva una volta che le Sezioni Unite abbiano individuato quale barriera preclusiva della proposizione della domanda in via subordinata ai sensi dell’art. 2041 c.c., il termine previsto per la memoria depositata a seguito della fissazione del termine perentorio in base all’art. 183 c.p.c., comma 5, che è la disposizione applicabile al presente processo ratione temporis (superando così lo sbarramento della comparsa di costituzione e risposta dell’opposto di cui alla precedente Cass. sez. U. 27 dicembre 2010, n. 26128).

Vero è che nella specie la domanda di ingiustificato arricchimento non risulta proposta con la memoria di cui alla disposizione citata, dopo che il giudice abbia fissato, su richiesta della parte, il termine perentorio per il deposito, ma risulta proposta in sede di costituzione tardiva alla prima udienza. Si tratta tuttavia di mera irregolarità che non entra in contraddizione con il sistema delle preclusioni processuali posto che la domanda risulta comunque presentata prima dello sbarramento temporale previsto dall’art. 183, comma 5, applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta il primo e dichiara inammissibile il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA