Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28037 del 16/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28037 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

Data pubblicazione: 16/12/2013

SENTENZA
sul ricorso proposto

DA
-BRONZI DARIO
-PILI DELIA
-ANGELUCCI CLAUDIO
elettivamente domiciliati in Roma, Via Buccari n. 11, presso lo studio
dell’Avv. Francesco Pecoraro, rappresentati e difesi dall’Avv.. Massimo
Faugno del foro di Pescara per procura a margine del ricorso
Ricorrenti

CONTRO

dal

20A1

POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del legale rappresentante

pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n. 134, presso

s3G.

2

lo studio dell’Avv. Luigi Fiorillo, che la rappresenta e difende per procura a
margine del ricorso

,

Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1365/07
del 16.02.2007/3.09.2007 nella causa iscritta al n. 6815 R.G. dell’anno
2005.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.11.2013
dal Consigliere Dott. Alessandro De Renzis;
udito l’Avv. ANNA BUTTAFOCO, per delega dell’Avv. LUIGI FIORILLO, per
la controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARCELLO MATERA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
proposto da Bronzi e da Angelucci e per il rigetto del ricorso di Pili.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso, ritualmente depositato, DARIO BRONZI, CLAUDIO
ANGELUCCI e DELIA PILI agivano in giudizio nei confronti della S.p.A.
POSTE ITALIANE chiedendo l’accertamento della nullità del termine
apposto ai contratti a tempo stipulati, rispettivamente, per il periodo
2.11.1999/29.02.2000, per il periodo 13.11.1998/31.01.1999 per il periodo
1.07.2000/30.09.2000; contratti stipulati ai sensi dell’art. 8 CCNL 1994 e
successivi accordi integrati, in relazione ad esigenze eccezionali
– conseguenti alla fase di ristrutturazione degli assetti occupazionali in corso
e in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi ed in
attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio
delle risorse umane o in relazione a necessità di espletamento del servizio

..

3

di recapito in concomitanza di assenza per ferie.
Con sentenza n. 2033 del 2004 del 17.12.2004 l’adito Tribunale di Roma
..

respingeva la domanda.
Tale decisione, appellata dall’originaria ricorrente, è stata confermata dalla

premesso che l’apposizione del termine era prevista dalla contrattazione
collettiva, in particolare accordo integrativo 25.09.1997, che aveva esteso la
previsione fino al 30.01.1998, termine ulteriormente prorogato al
30.04.1998, respingeva le censure mosse, in quanto omettevano di
devolvere al vaglio del giudice di appello la corrispondenza fra l’epoca di
vigenza dei contratti individuali stipulati e quella degli accordi sindacali
richiamati.
I ricorrenti indicati in epigrafe ricorrono per cassazione con due motivi.
La S.p.A. Poste Italiane resiste con controricorso.
Il Collegio autorizza motivazione semplificata.
2. I ricorrenti denunciano con il primo motivo violazione e falsa applicazione
dell’art. 8 CCNL 26.11.1994 e art. 23 della legge n. 56 del 1987, come
integrato dall’accortko del 25.07.1997 e relative proroghe (31.01.1998 fino
ala 30.04.1998), nonché vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di
appello erroneamente ha ritenuto che non fossero state solevate censure
con riguardo alla corrispondenza tra l’epoca di vigenza dei contratti
..

individuali stipulati e quella degli accordi sindacali richiamati.

..

Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis CPC, introdotto con
l’art. 6 del D.Lgs. n. 40 del 2006, perché non è stato formulato alcun
adeguato quesito di diritto, tale da consentire di individuare lo specifico

Corte di Appello di Roma con sentenza n. 1365 del 2007, la quale,

4

contenuto dell’impugnazione e il profilo logico- giuridico risolutivo della
questione introdotta.
Al riguardo si richiama indirizzo di questa Corte (in particolare Sezioni
Unite sentenza n. 7258 del 26 marzo 2007, seguita da successiva

interpretato nel senso che il quesito del diritto (e simmetricamente la
formulazione del fatto controverso nel caso previsto dall’art. 360 n. 5
C.P.C.) possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo del
ricorso, perché tale interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita
della norma, che, come già evidenziato, ha introdotto, a pena di
inammissibilità, il rispetto di un requisito formale, da formularsi in maniera

,zuz5

esplicita.
3. Con il secondo motivo viene dedotta omesso o insufficiente motivazione
in relazione all’art. 8 CCNL 26.11.1994, alla legge n. 230 del 1962 e all’art.
23 della legge n. 56 del 1987. Il tutto in relazione alla posizione della
ricorrente Pili, il cui contratto riporta la clausola relativa alla necessità di
espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie.
In particolare viene censurata la sentenza impugnata per avere omesso di
esaminare e quindi motivare su un argomento controverso e decisivo
riguardante la clausola giustificatrice del termine, anche alla luce
dell’Accordo Quadro Europeo (cd. legge comunitaria) e relativa direttiva
comunitaria.
Anche questo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis CPC,
introdotto con l’art. 6 del D.Lgs. n. 40 del 2006, perché non

giurisprudenza), secondo cui l’art. 366 bis C.P.C. non può essere

è stato

formulato alcun quesito di diritto. Si richiama al riguardo quanto detto in

5

relazione al primo motivo.
Né decisivo infine è il riferimento alla disciplina comunitaria, essendo stata
richiamata in modo generico in ordine alla necessità di prevenire abusi e in
relazione a ragioni oggettive, che giustificherebbero l’apposizione del

collettiva aveva individuato causali di carattere oggettivo ed anche ragioni
di tipo meramente “soggettivo” e l’esame congiunto delle parti sociali sulle
necessità del mercato di lavoro costituiva idonea garanzia per i lavoratori e
per una efficace salvaguardia dei loro diritti.
3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano
come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese,
che liquida in € 100,00 per esborsi e in € 3500,00 per compensi , oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma addì 21 novembre 2013
Il Consigliere rel. est.

Il Presidente

termine, laddove la sentenza impugnata ha osservato che la contrattazione

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