Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28036 del 16/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28036 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 25849-2011 proposto da:
LAZZARO GESUALDO C.F. LZZGLD57R03C351K, ANTONUCCI
SEBASTIANO C.F. NTNSST62C17C351G, RONCA CARMELO
MAURIZIO C.F. RNCCML63B14C351V, CARUSO GIUSEPPE C.F.
CRSGPP57E17C351P, DI BELLA ANTONINO C.F.
DBLNNN63P27C351I, BATTIATO GIUSEPPE C.F.
2013
3313

BTTGPP56E17C351N, tutti elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio
dell’avvocato SANTARONI MARIO, rappresentati e difesi
dall’avvocato GITTO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
– ricorrenti –

Data pubblicazione: 16/12/2013

contro

AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI (AMT), oggi AZIENDA
METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA (AMT) S.P.A. P.I.
04912390871;
– intimata –

di MESSINA, depositata il 19/10/2010 r.g.n. 1571/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 1272/2010 della CORTE D’APPELLO

RG 25849-11
• Con la sentenza di cui si chiede la cassazione la Corte di appello di
Messina, pronunciando in sede di rinvio, sulla domanda di alcuni
lavoratori, diretta da ottenere, nei confronti dell’Azienda Municipale dei
trasporti di Catania la declaratoria del loro diritto ad essere assunti,
ex delibera di detta azienda, quali autisti di autobus con c.f.1., e tanto

selezione di cui alla graduatoria dell’art 16 della legge n. 56 del 1987
in favore di altri lavoratori inseriti in posizioni deteriori,dichiara la
nullità della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 101 cpc e
rimette le parti dinanzi a detto giudice.

La Corte del merito, premessa la formazione del giudicato sul rigetto del
capo della domanda relativo al risarcimento del danno per responsabilità
precontrattuale, pone a base del decisum il rilievo fondante secondo il
quale, vertendo la controversia sull’accertamento del diritto dei
lavoratori in causa ad essere assunti dall’azienda ex citata delibera in
luogo di altri lavoratori aventi titoli inferiori, la domanda va rivolta
anche nei confronti di costoro che hanno interesse e sono legittimi
contraddittori della pretesa svolta dai ricorrenti di rientrare tra i 57
autisti da assumere con contratto di formazione lavoro. Conseguentemente,
in applicazione dell’art.354 cpc, rimette la causa al giudice di primo
grado per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di soggetti
rimasti estranei al giudizio.

Avverso questa sentenza i lavoratori in epigrafe ricorrono in cassazione
sulla base di un unico complesso motivo.

1

sul presupposto di essere stati illegittimamente pretermessi dalla

, L’azienda intimata non svolge attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unica censura i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione
degli artt. 101, 102 e 354 cpc, difetto di motivazione su un “punto”

diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo di cui
all’art.111 Cost.

Rilevano al riguardo i ricorrenti, innanzitutto,che, nelle specie, non
ricorre un ipotesi di litisconsorzio necessario in quanto la presente
controversia ha ad oggetto la contestazione dell’operato dell’Azienda la
quale avendo avviato una procedura di assunzione non avrebbe potuto
prescindere dal regolare l’intero svolgimento della stessa con una
corretta applicazione della normativa di legge.Nella controversia di cui
trattasi, precisano i ricorrenti, non è stato mai richiesta la
declaratoria dell’inefficacia della selezione o la riformulazione della
graduatoria, bensì si è reclamato il proprio diritto all’assunzione.

Sottolineano, poi, i lavoratori in causa che l’istituto della rimessione
opera solo nell’ipotesi di particolare rilevanza ed esclusivamente in caso
di mancata integrazione del contraddittorio qualora si verta in tema di
litisconsorzio necessario.
Concludono i ricorrenti, richiamando giurisprudenza di questa Corte, che
. nella fattispecie la ritenuta necessità d’integrare il contraddittorio si
risolve in un loro pregiudizio stante la maggiore durata del processo.

2

decisivo della controversia, nonché violazione e falsa applicazione del

Il motivo è infondato.

Premesso che la necessità, o meno, di integrazione del contraddittorio va
desunta dal contenuto della domanda proposta dall’attore (V. per tutte
Cass. l ° giugno 2010 n. 13435) devesi rilevare che non è oggetto di

petitum sostanziale del capo della domanda di cui si discute.
Orbene tale petitum,

viene identificato, dalla predetta Corte ,nella

richiesta di affermare il diritto degli attuali ricorrenti ad essere
assunti dall’azienda in luogo di altri lavoratori, pur essi inseriti nella
graduatoria di cui all’art 16 della legge n. 56 del 1987, sul
presupposto che costoro hanno titoli inferiori. Tanto dà conto della
posizione di contraddittori necessari dei lavoratori assunti.

E’ evidente,invero, che nei confronti di questi ultimi la decisione è
destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della
situazione giuridica determinata dall’obbligazione, complessa ma unitaria,
assunta dal soggetto, che ha indetto la selezione, nei confronti di tutti
coloro che sono inseriti nella graduatoria in parola, essendo in tal caso
i singoli adempimenti condizionati al corretto adempimento nei confronti
di tutti.

Si tratta, pertanto, di soggetti pretermessi che hanno un reale interesse
a contraddire in quanto la decisione coinvolge necessariamente le loro
• posizioni di diritto soggettivo –

di selezionati assunti – sicché la

pronuncia giurisdizionale richiesta sarebbe inutiliter data ove resa senza

3

specifica censura l’individuazione da parte della Corte del merito del

che tali soggetti abbiano partecipato al giudizio per contraddire le
ragioni degli attori.

La verificata sussistenza di un reale interesse a contraddire in capo ai
soggetti pretermessi impone, in attuazione dei principi

vari interessi, di dare prevalenza alle esigenze di natura pubblicistica
del litisconsorzio necessario.

Il ricorso in conclusione va rigettato essendo corretta la sentenza
impugnata che, rilevata la sussistenza, in base alla domanda degli attuali
ricorrenti, di un concreto interesse a contraddire in capo ai soggetti
pretermessi ha rimesso la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354,
primo comma, cpc.

Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità non avendo
parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.Nulla per le spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del l’O novembre 2013

Il Presidente

del giusto processo, di cui all’art. 111 Cost., nel contemperamento dei

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