Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28035 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. II, 21/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.S. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati

Currao Nunzio e Loretta Russo, elettivamente domiciliato in Roma, via

La Contea n. 78, presso lo studio dell’Avvocato Erika Mirabella

(studio Avvocato Corrado Bartolotta);

– ricorrente –

contro

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI CATANIA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avvocato Santuccio Cesare, per procura speciale a margine del

controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Montesanto n.

25, presso lo studio dell’Avvocato Pietro Paternò;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 4447 del 2005, emessa

in data 19 giugno 2005 e depositat il 19/12/2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 28

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Catania ha rigettato l’opposizione proposta da A.S., nella qualità di amministratore unico della GEA Scavi s.r.l. in liquidazione, avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catania, per il pagamento della sanzione di Euro 1.037,00 relativa alla violazione dell’art. 2631 c.c., comma 1;

che il Tribunale ha rilevato che ai sensi dell’art. 2634 cod. civ., applicabile anche alle società a responsabilità limitata, era compito dell’assemblea approvare il bilancio e che la stessa assemblea doveva essere convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, termine prorogabile a sei mesi dall’atto costitutivo della società;

che al fine dell’approvazione del bilancio, sugli amministratori gravava l’obbligo di convocare l’assemblea, prevedendosi, peraltro, la possibilità di una seconda convocazione solo per le società per azioni;

che dal combinato disposto degli artt. 2364 e 2369 cod. civ. emergeva che entro il termine di quattro o sei mesi doveva effettuarsi la prima convocazione, potendo la seconda, nel caso in cui la prima fosse andata deserta, avvenire anche oltre il suddetto termine, purchè entro trenta giorni dalla prima;

che nella specie, lo statuto della GEA Scavi non prevedeva la possibilità di una seconda convocazione dell’assemblea e che in ogni caso la seconda convocazione si era tenuta il 29 giugno 2002, e quindi ben oltre il termine di trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione (30 aprile 2002);

che la cassazione di questa sentenza è chiesta da A.S. sulla base di due motivi;

che l’intimata ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2631 c.c., comma 1, rilevando che nel caso di specie l’assemblea era stata convocata nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge, giacchè in data 15 aprile 2002, con un unico atto, era stata convocata l’assemblea per il giorno 30 aprile 2002 in prima convocazione, e per il 29 giugno 2002 in seconda convocazione;

che con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2364 c.c. e dell’art. 2369 c.c., comma 2, rilevando che, convocando l’assemblea in data 15 aprile 2002, l’amministratore aveva ottemperato all’onere posto dall’art. 2364 di convocare l’assemblea entro quattro mesi dalla conclusione dell’esercizio sociale;

che erroneamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto che entro il termine di quattro mesi dovesse effettuarsi solo la prima convocazione, potendo la seconda avvenire anche oltre il suddetto termine, purchè entro trenta giorni dalla prima;

che al contrario, l’art. 2369 prevedeva che nell’avviso di convocazione dell’assemblea potesse essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione, e che solo se il giorno per la seconda convocazione non fosse stato indicato nell’avviso, l’assemblea avrebbe dovuto essere riconvocata entro il termine di trenta giorni, sicchè, nella specie, non si era verificata alcuna violazione, atteso che nell’unico avviso era indicata anche la data della seconda convocazione dell’assemblea, e quindi non ricorreva l’ipotesi della necessaria riconvocazione dell’assemblea entro trenta giorni;

che dunque il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l’art. 2369 cod. civ. imponesse non solo la riconvocazione dell’assemblea nel termine di trenta giorni, ma lo svolgimento della stessa nel medesimo termine, atteso che la norma impone esclusivamente la convocazione;

che il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, è infondato;

che le censure del ricorrente muovono da una premessa – quella secondo cui l’obbligo dell’amministratore di convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, ove la prima convocazione vada deserta, potrebbe ritenersi adempiuto nel caso in cui la seconda convocazione dell’assemblea avvenga entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione, non essendo invece necessario che nel detto termine si svolga anche l’assemblea – erronea;

che invero, l’art. 2364 c.c., comma 2, nel testo ratione temporis applicabile, disponeva che l’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’atto costitutivo può stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedano; l’art. 2369, a sua volta, al comma 2, stabiliva che nell’avviso di convocazione dell’assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell’avviso, l’assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dall’art. 2366 c.c., comma 2 è ridotto ad otto giorni;

che dunque, alla luce delle disposizioni ora richiamate, il Tribunale, dopo aver rilevato che lo statuto della società GEA Scavi s.r.l. non prevedeva la possibilità della seconda convocazione dell’assemblea, ha correttamente osservato che, comunque, quand’anche si volesse ritenere che una simile possibilità fosse ammessa, sarebbe stato necessario che l’assemblea in seconda convocazione si svolgesse entro il termine di trenta giorni dalla data fissata per l’assemblea in prima convocazione, atteso che la previsione che l’assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima non può essere interpretata altro che nel senso che nel termine di trenta giorni l’assemblea deve avere svolgimento, non essendo sufficiente ad adempiere la prescrizione la circostanza che nei trenta giorni dalla data della precedente assemblea in prima convocazione avvenga solo la mera seconda convocazione;

che un chiaro elemento in tal senso è desumibile dalla ulteriore disposizione contenuta nell’art. 2639 c.c., comma 2, secondo cui il termine stabilito dall’art. 2366 c.c., comma 2 è ridotto ad otto giorni, giacchè la previsione di un termine dimidiato per l’avviso di convocazione in tanto si giustifica in quanto il termine di svolgimento dell’assemblea sia quello di trenta giorni, di cui alla precedente proposizione del medesimo comma;

che il Tribunale non è quindi incorso in alcuna delle violazioni denunciate dal ricorrente, il quale, peraltro, non ha neanche censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che lo statuto della società non prevedeva affatto la possibilità di una seconda convocazione dell’assemblea;

che il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorario, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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