Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28034 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. III, 31/10/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 31/10/2019), n.28034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24860/2016 proposto da:

D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROLAMO

BENVENUTI 19, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO ZUCCARO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA LISA BUONADONNA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Dirigente Dott.ssa P.M.S., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29 (AVVOCATURA DELL’ISTITUTO), presso

lo studio dell’avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO;

– resistente con procura speciale –

avverso la sentenza n. 2541/2016 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata

il 20/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/09/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

D.L. si opponeva ex art. 617 c.p.c., a un’ordinanza di assegnazione pronunciata all’esito di procedimento esecutivo presso terzi deducendo che con la stessa erano state illegittimamente decurtate le spese legali, in particolare applicando all’autoliquidazione contenuta in precetto i parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012, quando era applicabile la precedente tariffa, e altresì errando per difetto nell’applicare lo stesso regime individuato nel provvedimento opposto;

il Tribunale dichiarava inammissibile l’opposizione per mancato svolgimento della necessaria fase davanti al giudice dell’esecuzione;

avverso questa decisione ricorre per cassazione D.L. formulando tre motivi e depositando memoria;

ha depositato procura l’INPS.

Diritto

RILEVATO

che:

la motivazione, per il tenore della decisione, può essere redatta in forma sintetica e in coerenza con le indicazioni delle note del Primo Presidente di questa Corte del 14/09/2016 e del 22/03/2011;

il primo e secondo motivo – con cui si sostiene che l’erroneità dell’affermata necessità della previa fase oppositiva davanti al giudice dell’esecuzione e, comunque, di aver in realtà adito quest’ultimo sono infondati;

questa Corte ha chiarito che la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive, successive all’inizio dell’esecuzione, davanti al giudice di quest’ultima è necessaria e inderogabile in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario; la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell’ambito del processo esecutivo e il preventivo esame dell’opposizione da parte del giudice dell’esecuzione – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell’eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il complessivo corso dell’esecuzione determina l’improponibilità della domanda di merito e l’improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena (Cass., 11/10/2018, n. 25170);

è stato precisato che l’atto introduttivo dell’opposizione esecutiva successiva all’inizio dell’esecuzione che si discosti dal modello legale – con cui è richiesto un ricorso direttamente rivolto al giudice dell’esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell’esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile – è nullo, ma la nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo, se l’atto sia depositato nel fascicolo dell’esecuzione o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell’esecuzione, anche su disposizione di un giudice diverso, che ne rilevi la suddetta nullità, o su richiesta della parte opponente; in tal caso, la sanatoria opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l’inserimento dell’atto nel fascicolo dell’esecuzione ovvero dalla data, se anteriore, della richiesta dell’opponente; laddove il mancato tempestivo inserimento nel fascicolo dell’esecuzione non sia imputabile alla parte opponente bensì a un errore della Cancelleria, gli effetti della proposizione della domanda resteranno quelli del deposito dell’atto presso l’ufficio giudiziario, tenuto conto che la cancelleria è tenuta a inserire nel fascicolo dell’esecuzione tutti gli atti che siano oggettivamente interpretabili come diretti al giudice dell’esecuzione, indipendentemente dalla loro forma o dalla loro iscrizione a ruolo (Cass., n. 25170 del 2018, cit.);

nel caso, come desumibile da quanto riportato nella seconda censura, il ricorso era sì rivolto contro l’atto del giudice dell’esecuzione, specificatamente individuato, ma non direttamente a quest’ultimo e quindi nell’ambito del (e non solo relativamente al) procedimento esecutivo coinvolto;

il ricorso risulta infatti diretto all’Ufficio del “Tribunale, sezione civile”, a nulla rilevando che sia stato poi assegnato alla specifica sezione che, secondo il ricorrente, si occupava, nell’Ufficio, (in ipotesi anche) di esecuzioni civili;

pertanto, non è ammissibile la richiamata sanatoria, non essendovi stati nè rilievo d’ufficio nè richiesta dell’opponente nei sensi sopra specificati;

quanto sopra, oltre a rendere ragione dell’esclusione di ogni necessità di rinviare alla pubblica udienza, assorbe la terza censura con cui si riproponevano i motivi dell’opposizione, superati già nel giudizio “a quo” dalla statuizione in rito;

non deve disporsi sulle spese stante l’irrituale deposito della mera procura da parte dell’INPS non controricorrente;

non deve disporsi ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, stante l’ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA