Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28034 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. II, 21/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso gli uffici della quale in Roma, via dei Portoghesi n.

12, è domiciliato;

– ricorrente –

contro

GROUP FIVE RENT CAR s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, e B.A., rappresentati e difesi dall’Avvocato

Raffaeli Paola per procura in calce al controricorso, elettivamente

domiciliati in Roma, Piazza Galeria n. 17, presso lo studio

dell’Avvocato Antonfranco Todaro;

– controricorrenti –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Aosta n. 114 del 2005,

depositata in data 9 marzo 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 28

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Giudice di pace di Aosta ha accolto l’opposizione proposta da B.A. e Group Five Rent Car s.r.l. avverso il verbale di contestazione elevato a loro carico dalla Guardia di Finanza, relativo alla violazione dell’art. 103 C.d.S., per avere esportato autoveicoli all’estero (in particolare vendendoli a concessionarie francesi), senza provvedere alla comunicazione obbligatoria al P.R.A. e alla restituzione del certificato di proprietà, della carta di circolazione e delle targhe;

che il Giudice di pace, dopo aver rilevato che non era ancora chiaro se l’art. 103 C.d.S., là dove parla di esportazione, si riferisca alla cessione in un paese extracomunitario o sia applicabile anche ai trasferimenti intracomunitari, ha ritenuto che l'”avente titolo”, cui si riferisce la citata disposizione, debba individuarsi nel soggetto che è in possesso di uno degli atti di cui all’art. 2657 cod. civ., e che può quindi esibire un atto notarile di acquisto, non essendo peraltro chiaro se il detto avente titolo possa anche essere un cittadino non italiano ma residente nella Comunità europea;

che ad avviso del Giudice di pace, poichè è l’atto di acquisto di un bene che da il titolo, e quindi individua il proprietario come avente titolo, e poichè gli atti di vendita erano nella specie stati effettuati in Italia, si deve ritenere che l’acquirente sia l’avente titolo ai fini della legislazione italiana e quindi il soggetto obbligato all’adempimento delle formalità di cui all’art. 103, anche perchè l’esportazione deve presumersi sia stata effettuata dall’acquirente e non anche dal venditore;

che, ha proseguito il Giudice di pace, non potrebbe neanche ritenersi che l’obbligo del venditore possa scaturire dall’applicazione dell’art. 94 C.d.S., in considerazione del fatto che essendo egli intestatario del veicolo, avrebbe un concreto interesse a richiedere la cessazione della circolazione o la perdita del possesso dell’autoveicolo, atteso che il medesimo art. 94, comma 7 esonera il venditore da qualsiasi pagamento della tassa di circolazione ove dimostri l’inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazione della tassa, e cioè ove dimostri di avere venduto;

che a riprova della buona fede dei ricorrenti, il Giudice di pace ha osservato che dalla documentazione in atti emergeva come all’atto della vendita la Valcar avesse assunto precisi accordi con gli acquirenti, avvertendoli che dovevano provvedere alla radiazione dei veicoli al P.R.A., inviando al Consolato italiano più vicino le targhe e i documenti di proprietà e di circolazione;

che conclusivamente, il Giudice di pace ha ritenuto che obbligato all’adempimento di quanto disposto dall’art. 103 C.d.S. fosse l’acquirente e non anche il venditore;

che la cassazione di questa sentenza è chiesta dal Ministero dell’Interno sulla base di un motivo;

che gli intimati hanno resistito con controricorso;

che l’amministrazione ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 103 C.d.S., rilevando che tale disposizione, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di pace, prevede una responsabilità solidale tra il venditore e l’acquirente giacchè fa gravare l’obbligo di comunicazione sia sull’intestatario che sull’avente titolo;

che, prosegue il Ministero ricorrente, l’obbligo di comunicazione, inerendo alla cessazione della circolazione del veicolo o alla sua definitiva esportazione, è cosa diversa dall’obbligo di pagare la tassa di circolazione, sicchè nessuna utile indicazione potrebbe ricavarsi, come invece ha fatto il Giudice di pace, dalla disciplina di cui all’art. 94 C.d.S. e dall’esonero dal pagamento della tassa di circolazione previsto a favore del venditore;

che il ricorso è fondato;

che questa Corte, pronunciando su una vicenda in parte analoga alla presente (Cass. n. 8097 del 2001), ha avuto modo di chiarire che sotto la rubrica “Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi”, l’art. 103 C.d.S., comma 1, prevede che l’intestatario dell’autoveicolo, motoveicolo o rimorchio o comunque chi abbia titolo per disporre dello stesso, anche senza risultare intestatario, deve, entro sessanta giorni, comunicare al competente ufficio del pubblico registro automobilistico la definitiva esportazione all’estero del veicolo stesso, restituendo la carta di circolazione, il certificato di proprietà e le targhe. Viene così coinvolto dall’interessato un unico ufficio pubblico (il PRA, appunto) , con la consegna allo stesso dei documenti e delle targhe, prevedendosi che sia il PRA a dover poi dare comunicazione all’ufficio competente per territorio del dipartimento per i trasporti terrestri, trasmettendo ad esso la carta di circolazione e le targhe;

che dunque, alla stregua di tale principio, deve ritenersi che il Giudice di pace abbia errato nel sostenere che l’obbligo di cui all’art. 103 C.d.S., comma 1, gravi unicamente sull’acquirente e non anche su colui che dai pubblici registri risulti intestatario del veicolo, e quindi avente titolo ad effettuare gli adempimenti prescritti dalla citata disposizione;

che nella medesima sentenza si è poi affermato che non viola il principio della libera circolazione delle merci tra gli Stati membri dell’Unione Europea l’obbligo, previsto dall’art. 93 C.d.S., comma 5, di richiedere, per gli autoveicoli ai quali sia stata già rilasciata la carta di circolazione, l’iscrizione al pubblico registro automobilistico e il certificato di proprietà, in quanto tale obbligo è prescritto per tutte le autovetture immatricolate in Italia che siano destinate alla circolazione e non alla semplice detenzione, senza differenze di regime per quelle avviate alla circolazione interna o all’esportazione; neppure viola il predetto principio l’obbligo di comunicare al P.R.A. la definitiva esportazione all’estero del veicolo con restituzione del certificato di proprietà, della carta di circolazione e delle targhe, in quanto tale prescrizione, contenuta nell’art. 103 C.d.S., comma 1, mira soltanto a far constare la cessazione dell’originaria immatricolazione e non ad alterare il flusso delle esportazioni;

che pertanto il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata;

che la cassazione va disposta con rinvio, dovendo il Giudice di pace di Aosta, in persona di diverso magistrato, procedere all’esame degli ulteriori motivi della opposizione;

che al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Aosta, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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