Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28034 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/12/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 09/12/2020), n.28034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA F – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 960/2015 proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO de “(OMISSIS) s.r.l.”, (già “(OMISSIS)

s.r.l.”, originaria ricorrente), in persona del curatore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Cerisano, con

domicilio eletto presso l’Avv. Giuliano Segato (con studio in Roma,

via della Conciliazione n. 44);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il

Lazio (sez. distacc. Latina) n. 3167/40/2014, pronunciata il 10

aprile 2014 e depositata il 14 maggio 2014;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 luglio 2020

dal Consigliere Fabio Antezza.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La contribuente ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) avverso la sentenza n. 03/02/2011, emessa dalla CTP di Latina.

2. Il Giudice di primo grado, a sua volta, accolse l’impugnazione dell’avviso di accertamento IVA ed imposte dirette 2004 emesso in forza di ritenuto maggiore reddito d’impresa accertato in applicazione degli studi di settore ed in ragione anche della contabilità e di un finanziamento, infruttifero, da parte dei soci in favore della società seguito da una restituzione parziale e da una parziale rinuncia attraverso la movimentazione di cassa (avviso n. (OMISSIS)).

La CTP, in particolare, ritenne che l’atto impositivo, pur facendo riferimento alla contabilità esibita dalla società era sostanzialmente basato sugli studi di settore, con conseguente sua illegittimità in quanto non preceduto dal necessario contraddittorio con la contribuente.

3. La CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, riformò la sentenza di primo grado.

Essa, dopo aver ricostruito i termini dell’avviso di accertamento emesso D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, e del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, e L. n. 246 del 1998, art. 10, comma 1, ritenne fondato l’appello dell’Amministrazione rilevando che, nella specie, dopo la richiesta di documentazione e l’invio di questionario, al quale fu data risposta dal contribuente, fu legittimamente emesso accertamento analitico-induttivo basato su contabilità e documentazione configgenti con le “regole fondamentali della ragionevolezza… che porta a presupporre una capacità contributiva non dichiarata…” con conseguente “superiore redditività rispetto a quella dichiarata”.

In particolare, la Commissione regionale argomentò in termini di surrettizia distribuzione ai soci di ricavi occulti in forza di un accertato finanziamento, infruttifero, da parte dei soci in favore della società, seguito da una restituzione parziale e da una parziale rinuncia attraverso la movimentazione di cassa, il tutto in assenza di documentazione inerente il passaggio del denaro alla società da parte dei soci, non sottacendo altresì che trattavasi di soci dichiaranti redditi esigui con riferimento all’esercizio 2004.

4. Contro la sentenza d’appello, come detto, la contribuente propone ricorso per cassazione (proseguito dalla curatela fallimentare), affidato a quattro motivi, mentre l’A.E. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. I primi due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

2.1. Con il primo motivo, nonostante la tecnica redazionale tanto delle rubriche quanto delle censure, si deducono, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.”. Si lamenta una omessa pronuncia, circa l’attivazione del contraddittorio necessario per l’applicazione degli studi di settore oltre che una pronuncia su domanda nuova, a seguito della modifica della causa petendi da parte dell’Amministrazione in secondo grado quale conseguenza della prospettazione da parte dell’A.E. di redditi esigui dei soci con riferimento all’esercizio 2004.

Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si prospetta, ancorchè in termini di violazione e falsa applicazione di norme di legge, sempre il mancato accertamento da parte delle CTR dell’omissione del contraddittorio necessario per l’applicazione degli studi di settore, e si paventa per la prima volta in sede di legittimità, quindi con censura inammissibile per novità, una presunta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

2.2. I motivi, con riferimento a tutti gli evidenziati profili, sono infondati, oltre che, per taluni aspetti, inammissibili (come già innanzi in parte evidenziato).

2.2.1. In primo luogo, sono inammissibili le censure inerenti la necessità del contraddittorio, sia in termini di violazione e falsa applicazione di legge sia in termini di omessa pronuncia; quest’ultima, comunque, riguarderebbe, al più, non una domanda o eccezione dell’attuale ricorrente bensì proprio il motivo d’appello proposto dall’Amministrazione (che, vittoriosa, non propone ricorso incidentale).

Lo stesso contribuente difatti ammette l’intervenuta attivazione del contraddittorio con riferimento all’applicazione degli studi di settore. Si veda in particolare pag. 9 del ricorso ove si legge che “… nel caso di specie, l’avviso di accertamento era stato preceduto da: -un invito a comparire….; – il successivo deposito della documentazione…; – la notifica del questionario, con il quale si richiedevano ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione dell’aliquota IVA, in merito ad alcuni specifici conti ed infine veniva richiesto di giustificare lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi ottenuto dall’applicazione dello studio di settore; il deposito dell’ulteriore documentazione richiesta, per la quale l’Ufficio ha rilasciato un secondo verbale di Acquisizione documenti… e nel quale l’Ufficio nulla verbalizza in ordine alla mancata esposizione della ragioni dello scostamento dai ricavi derivanti dagli studi di settore”.

2.2.2. Nel merito (cassatorio), poi, sempre circa le doglianze in esame, la parte motiva della sentenza della CTR la si deve necessariamente leggere con riferimento alla precedente esposizione in fatto ed in relazione all’appello dell’Amministrazione proposto avverso la sentenza della CTP che, a sua volta aveva ritenuto l’accertamento fondato sugli studi di settore ma in assenza del necessario contraddittorio.

Sicchè, proprio al contraddittorio la CTR fa riferimento nell’inciso motivazionale nel quale ritiene fondato l’appello dell’Amministrazione rilevando che, nella specie, dopo la richiesta di documentazione e l’invio di questionario, al quale fu data risposta dal contribuente, fu legittimamente emesso accertamento analitico-induttivo basato su contabilità e documentazione configgenti con le “regole fondamentali della ragionevolezza… che porta a presupporre una capacità contributiva non dichiarata…” con conseguente “superiore redditività rispetto a quella dichiarata”.

A quanto innanzi deve infine solo ulteriormente aggiungersi che, come chiarito da Cass. sez. 5, 05/12/2019, n. 31814, Rv. 656539-01, nel caso di accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore, l’Amministrazione finanziaria è obbligata ad instaurare il contraddittorio preventivo con il contribuente (ai sensi della L. n. 146 del 1998, art. 10) mentre detto obbligo non opera qualora l’accertamento si fondi anche su altri elementi giustificativi, quali riscontrate irregolarità contabili o antieconomiche gestioni aziendali (in fattispecie relativa ad avviso di accertamento, non preceduto da preventivo contraddittorio, emanato a carico di un’impresa che aveva chiuso il proprio bilancio annuale con utili molto esigui a fronte di ingenti investimenti sostenuti.

2.2.3. Infondata, oltre che inammissibile per mancata considerazione della reale ratio decidendi, è altresì la censura deducente il mutamento della causa petendi, in quanto il riferimento alla capacità reddituale dei soci, in ragione dell’intero apparato motivazionale come innanzi sintetizzato, è solo ulteriore argomentazione a supporto della ritenuta surrettizia distribuzione ai soci di ricavi occulti mediante il descritto finanziamento.

3. I motivi terzo e quarto sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

3.1. Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella formulazione, applicabile ratione temporis, successiva alla sua sostituzione ad opera del D.L. n. 83 del 2012), si deduce “omessa insufficiente e contraddittoria motivazione ed esame di un fatto controverso e decisivo oggetto di discussione tra le parti”, individuato (il detto fatto), “nello stabilire se l’avviso di accertamento impugnato fosse basato sullo studio di settore o sulla compatibilità esibita”.

Con il quarto motivo, infine, in relazione sempre all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si deduce “omessa insufficiente e contraddittoria motivazione ed esame di un fatto controverso e decisivo oggetto di discussione tra le parti”, individuato (il detto fatto), nell'”omesso esame del merito della controversia… cioè” nel non aver affrontato la CTR la questione del finanziamento infruttifero dei soci e della insufficienza dello studio di settore, limitandosi ad accogliere l’appello dell’Ufficio”.

3.2. Entrambi i motivi sono inammissibili, nelle parti in cui deducono vizi motivazionali (in termini di motivazione omessa insufficiente e contraddittoria) e fanno riferimento non ad omesso esame di fatti storici ma ad omissioni valutative, in quanto non in linea con l’attuale dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione, ratione temporis applicabile, successiva alla sostituzione operata con il D.L. n. 83 del 2012, oltre che comunque infondati.

Dalla parte motiva della sentenza, se letta alla stregua anche della ricostruzione in fatto (in essa presente) oltre che delle doglianze mosse con l’appello avverso la sentenza di primo grado (come emergenti dalla stessa statuizione di secondo grado), emerge difatti che la CTR, in accoglimento dell’impugnazione ha proprio evidenziato che nella specie si sia trattato di accertamento analitico-induttivo fondato non solo sugli studi di settore (come invece statuito dalla CTR) ma anche sulla contabilità e sulla surrettizia operazione di ripartizione tra i soci di ricavi occulti.

4. In conclusione, il ricorso non merita accoglimento con condanna della CURATELA DEL FALLIMENTO de “(OMISSIS) s.r.l.” (già (OMISSIS) s.r.l.) al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che si liquidano, in considerazione dei parametri ratione temporis applicabili, in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito.

4.1. Stante il tenore della pronuncia, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte della CURATELA DEL FALLIMENTO de “(OMISSIS) s.r.l.”, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto (circa i limiti di detta attestazione, da riferirsi esclusivamente al presupposto processuale della tipologia di pronuncia adottata e non al presupposto sostanziale della dedenza del contributo del cui raddoppio trattasi, si veda Cass. Sez. U, 20/02/20, n. 4315).

PQM

rigetta il ricorso, condanna la CURATELA DEL FALLIMENTO de “(OMISSIS) s.r.l.” al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che si liquidano in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte della citata curatela, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

 

 

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