Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28033 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. III, 31/10/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 31/10/2019), n.28033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21572-2016 proposto da:

ITALFONDIARIO SPA, quale incorporante e successore a titolo

universale di CASTELLO GESTIONE CREDITI SRL, in persona del Dott.

B.S. nella qualità di amministratore delegato e legale

rappresentante di ITALFONDIARIO SPA, quale procuratore di INTESA SEC

NPL SPA elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 107,

presso lo studio dell’avvocato ANNALISA PUCILLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALFREDO ARIA;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, MONTE

PASCHI SIENA SPA, POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS),

M.C.M., IFIM SPA, T.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1770/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 09/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/09/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

Fatto

RILEVATO

che:

Italfondiario s.p.a. ricorreva per cassazione, articolando due motivi, contro la decisione della Corte di appello di Milano che aveva disatteso il gravame avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva rigettato l’opposizione a un piano di riparto dichiarato esecutivo in un’esecuzione immobiliare, proposta in ragione del mancato riconoscimento del privilegio ipotecario agli interessi moratori, e non solo convenzionali, afferenti a un mutuo fondiario;

Diritto

RILEVATO

che:

la motivazione, per il tenore della decisione, può essere redatta in forma sintetica e in coerenza con le indicazioni delle note del Primo Presidente di questa Corte del 14/09/2016 e del 22/03/2011;

il ricorso è improcedibile per mancata asseverazione autografa della relata di notifica via p.e.c. della sentenza impugnata, così come di quella, sempre via p.e.c., del ricorso (Cass., Sez. U., 25/03/2019, n. 8312);

peraltro il ricorso sarebbe risultato anche tardivo perchè notificato oltre i 60 giorni dall’indicata notifica via p.e.c. della sentenza gravata;

infatti, la sospensione feriale dei termini processuali, prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 1 non si applica alle opposizioni relative alla distribuzione della somma ricavata in sede di esecuzione forzata, proposte ai sensi dell’art. 512, c.p.c., avuto riguardo all’identità, strutturale e funzionale, dell’incidente cognitivo in sede distributiva con l’opposizione all’esecuzione, espressamente esclusa dal regime della sospensione feriale dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92 in coerenza con la comune esigenza di non ritardare il soddisfacimento dei creditori (Cass., Sez. U., 03/05/2010, n. 10617);

va infine osservato che il ricorso sarebbe stato altresì inammissibile ex art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, non comprendendosi nè quali siano stati i motivi di appello cui si rimanda in ricorso per sostenere che sarebbe stata distintamente omessa la pronuncia (piuttosto che l’esame del fatto come formalmente dedotto) sul mancato riconoscimento degli interessi convenzionali in via chirografaria se non ipotecaria, nè comprendendosi, più nel complesso, anche dalla lettura combinata delle due censure, quale sia stato compiutamente il tenore del piano di riparto;

non deve disporsi sulle spese atteso il mancato svolgimento di difese degli intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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