Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28033 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/12/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 09/12/2020), n.28033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1549-2013 proposto da:

L’ANGOLO SRL, ORA (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA PAIS ETTORE 18, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS),

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TERMINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 283/2011 della COMM.TRIB.REG.PUGLIA SEZ. DIST.

di LECCE, depositata il 07/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Puglia sezione staccata di Lecce n. 283/24/11

depositata il 7.11.2011.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 febbraio 2020 dal relatore, cons. Francesco Mele.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

“L’Angolo srl”, in persona dell’allora rappresentante legale signora D.P.C.I., proponeva ricorso avverso avviso di accertamento in tema di IVA, IRAP e IRPEG per l’anno 1999, atto che si basava su PVC redatto dalla G.d.F., all’esito di una verifica fiscale nei confronti della società “L’Angolo di B. s.n.c.” (con amministratore De.Pr.Pa.Um.), ispezione – autorizzata dal P.M. competente, estesa alla abitazione della moglie (signora D.P.C.) del De.Pr. (che, nella predetta abitazione aveva la disponibilità di una stanza), stante la presenza di “gravi indizi” – finalizzata al rinvenimento di documenti attestanti la violazione di norme fiscali da parte di quest’ultimo.

L’ispezione – a dire dell’amministratore de “L’Angolo srl” – veniva illegittimamente estesa alla odierna ricorrente; da qui la inutilizzabilità di eventuali scritture extra-contabili dirette a supportare la ripresa a tassazione, in particolare di dati desunti da un brogliaccio, peraltro da essa società mai redatto nè autorizzato.

La ricorrente eccepiva infine il difetto di motivazione dell’accertamento poichè si riportava acriticamente al PVC della G.d.F., che peraltro non era stato allegato all’atto.

Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate, la quale faceva presente che l’accesso presso l’abitazione della signora D.P., amministratore unico di “L’Angolo srl” era stato autorizzato da provvedimento della competente Procura della Repubblica; lo scopo del provvedimento era quello di consentire il predetto accesso a ragione del fatto che presso l’abitazione della D.P. il De.Pr. – marito della predetta e amministratore unico della società “L’Angolo di B. snc” (sottoposta nel frattempo a verifica fiscale) – aveva la disponibilità di una stanza adibita a studio; il provvedimento di autorizzazione era stato notificato alla D.P. all’atto dell’accesso, non registrandosi obiezioni di sorta da parte della interessata; i militari delegati avevano rinvenuto – nel corso della ispezione domiciliare a carico della società “L’Angolo di B. snc” – documentazione extra-contabile riguardante anche l’altra società, odierna ricorrente; esso ufficio aveva ritenuto non necessarie ulteriori indagini ed aveva formato l’atto impositivo sulla base del PVC.

La commissione tributaria provinciale di Lecce rigettava il ricorso.

Avverso detta sentenza proponeva appello la contribuente ribadendo gli argomenti esposti in primo grado.

Resisteva al gravame l’ufficio che concludeva per il rigetto del gravame. La commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce pronunciava sentenza con cui confermava la sentenza della CTP:

Per la cassazione della predetta la società contribuente – oggi Fallimento “(OMISSIS) srl”, per come risulta dalla documentazione prodotta dalla ricorrente in data 25.2.2020 – propone ricorso affidato a tre motivi.

– Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I motivi, di cui consta il ricorso, recano: 1) “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto”; 2) “Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”; 3) “Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata laddove afferma che il provvedimento di autorizzazione alla perquisizione domiciliare emessa dal competente Procuratore della Repubblica, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 52 “consente di acquisire….anche ulteriori documenti di pertinenza di soggetti diversi, pur se non menzionati nel provvedimento di perquisizione”.

– Posto che, nella fattispecie in esame, il P. M. territorialmente competente ha autorizzato, nell’ambito di una verifica fiscale riguardante la società “L’Angolo di B.”, l’accesso nell’abitazione della signora D.P. al fine di rinvenire documenti attestanti la violazione di norme fiscali da parte del signor De.Pr., nella sua qualità di socio ed amministratore della predetta società, sostiene la ricorrente che l’acquisizione di documentazione conseguente all’accesso come sopra descritto – avente ad oggetto altro e diverso soggetto (la società “L’Angolo srl”, odierna ricorrente) deve ritenersi effettuata in violazione della indicata disposizione e, conseguentemente, va giudicato come illegittimo l’accertamento conseguente al PVC redatto dalla G.d.F. all’esito dell’accesso in parola.

– Il motivo non è fondato.

– Osserva il collegio che la sentenza impugnata si sottrae a tale censura: la CTR ha infatti evidenziato come il provvedimento del P.M. di autorizzazione alla perquisizione domiciliare, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 52 consenta di acquisire – in quel domicilio – anche ulteriori documenti di pertinenza di soggetti diversi, pur se non menzionati nel provvedimento, non potendosi riconoscere, nella applicazione concreta della norma di cui al predetto articolo, una sorta di immunità dalle indagini in favore di terzi soggetti, facendo infine presente che la relativa attività della G.d.F., avendo natura amministrativa, non soggiace alle regole del processo penale quanto alle garanzie difensive, rilievo riferito alla lamentata, ancora nella presente sede, assenza del difensore (in termini, cass. nn. 198/05 e 21564/05). Obietta poi parte ricorrente che la perquisizione domiciliare (nel corso della quale è stata acquisita documentazione su cui, anche, la CTR ha basato la propria decisione) “necessita della presenza di un difensore, quale contemperamento del diritto alla inviolabilità del domicilio”, il che nella specie non si è verificato. Si tratta di argomentazione sfornita di fondamento, alla stregua del principio affermato da cass. 15914 del 17.12.2001 (peraltro, richiamata espressamente nella sentenza impugnata), che – nell’indirizzare la interpretazione in senso oramai consolidato – ha evidenziato l’irrilevanza della eccezione di compromissione delle facoltà difensive in mancanza della indicazione di quale pregiudizio si sarebbe determinato per la mancanza del difensore (si legge nella narrativa della sentenza, peraltro, che D.P.C. non ha mosso alcuna obiezione all’atto della notifica del provvedimento di autorizzazione; circostanza, questa, non contestata).

D’altronde, ad ulteriore conforto delle considerazioni che precedono, va sottolineato che si dà atto, nella sentenza impugnata, del fatto che De.Pr.Pa., coniuge separato di D.P.C., “gestiva, per conto della stessa D.P., alcune operazioni relative alla società “L’Angolo s.r.l.””.

7- Gli altri due motivi denunciano, entrambi, vizio motivazionale.

– Si tratta di motivi inammissibili che attengono al merito della controversia, oltre ad essere carenti del necessario carattere di specificità (art. 366 c.p.c.); essi pertanto non possono trovare ingresso nel presente giudizio. D’altronde, la stessa contribuente, là dove riporta le dichiarazioni di D.P.C., finisce col riconoscere che il coniuge separato aveva delega “…a versare gli incassi del ristorante ed effettuare i pagamenti quando lo glieli comunicavo essendo purtroppo da oltre due anni impegnata per vicende familiari…”.

– In ogni caso, con specifico riguardo al terzo motivo recante il vizio di motivazione insufficiente laddove la CTR ha ritenuta non illegittima la motivazione degli atti di accertamento per relationem con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza, il motivo è inammissibile anche perchè non congruente col contenuto della decisione, considerato che la CTR ha rilevato che si trattava di elementi già noti alla contribuente.

– D’altronde, in diritto, anche la motivazione che riproduca un atto precedente è da ritenere legittima, in base ai principi di recente enunciati da Cass. n. 435/20 che richiama la precedente sentenza n. 642 del 2015 resa dalle sezioni unite.

Il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la contribuente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 5600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA