Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28032 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. II, 21/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO-PREFETTURA DI LIVORNO in persona del

Prefetto pro tempore, MINISTERO INTERNO in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende

ope legis;

– ricorrenti –

contro

T.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 406/200b del GIUDICE DI PACE di CECINA,

depositata il 30/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/11/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice di pace di Cecina con sentenza del 30/9/2005 accoglieva il ricorso proposto da T.A. avverso il provvedimento prefettizio di sospensione della patente notificatogli il 30/7/2004, a lui applicato in quanto ritenuto responsabile di un incidente stradale in conseguenza del quale aveva perso la vita una persona.

Il giudice rilevava che il provvedimento era stato adottato a distanza di 6 mesi dal giorno di accertamento della violazione e notificato dopo ulteriori tre mesi, il che contrastava con la natura cautelare della misura, da irrogare nell’immediatezza del fatto per scongiurare ulteriore pericolo per l’incolumità pubblica. La prefettura competente e il ministero dell’Interno hanno proposto ricorso per cassazione lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 223 C.d.S. T.A. è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 223 C.d.S., comma 2 in quanto il Giudice di pace avrebbe erroneamente attribuito funzione cautelare al provvedimento di sospensione della patente ex art. 223 C.d.S., comma 2, mentre avrebbe natura sanzionataria e, quindi, sfuggirebbe al criterio di immediatezza proprio delle misure cautelari, come sarebbe dimostrato dalla circostanza che nessun termine è fissato al Prefetto per disporre la sospensione.

2. Tale interpretazione è in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (sentenze 5 maggio 2000, n. 5689; 19 novembre 1999, n. 12830; 20 settembre 1999, n. 10127; 15 marzo 1999, n. 2274, contrastata solo da Cass. 8 agosto 2003 11967) che ha affermato il principio secondo il quale il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida, previsto dall’art. 223 C.d.S., comma 2, è un provvedimento amministrativo di natura cautelare, autonomo, sul piano delle finalità e degli effetti, nonchè della stessa impugnabilità (autonomamente prevista dall’art. 218 C.d.S., comma 5,), rispetto a quello irrogato in via definitiva a norma degli artt. 222 e 224 C.d.S..

D’altra parte, la circostanza che, indipendentemente da tale provvedimento, possa essere adottato il provvedimento definitivo di sospensione della patente, ne conferma la natura meramente cautelare.

Le Sezioni unite con la sentenza n. 13226/07 hanno confermato l’orientamento che attribuisce natura cautelare al provvedimento del prefetto di sospensione della patente di guida a norma dell’art. 223 C.d.S., rilevando che tale provvedimento trova giustificazione nella necessità di impedire nell’immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistono fondati elementi di un’evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell’incolumità altrui, continui una condotta che può arrecare pericolo ad altri. Pertanto è da escludere che esso non possa più essere adottato per il solo mancato rispetto dei termini (non previsti a pena di decadenza) di cui all’art. 223 C.d.S., comma 1, (dieci giorni per la trasmissione del rapporto al prefetto e alla direzione generale della M.T.C.) e comma secondo (quindici giorni per la trasmissione del parere del competente ufficio della direzione generale della M.T.C.), o perchè il prefetto ometta di richiedere il parere del competente ufficio della direzione generale della M.T.C., (la cui richiesta deve effettuare “appena ricevuti gli atti”) lo stesso giorno in cui gli è pervenuto il rapporto, o non provveda appena ricevuto detto parere, dovendo, invece, ritenersi che sia gli adempimenti propedeutici di cui si è detto, sia l’emissione del provvedimento di sospensione debbano intervenire entro un tempo ragionevole – la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice di merito (che, nel caso di specie ne ha valutato l’irragionevolezza) – in considerazione delle finalità cautelari del provvedimento (cfr., con riferimento alla giurisprudenza successiva, Cass. 30/3/2009 n. 7731). Il motivo è pertanto infondato.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono il vizio di motivazione; sostengono che la motivazione circa la tardività del provvedimento sarebbe apodittica e che il G.d.P. avrebbe considerato solo il lasso di tempo intercorrente tra l’incidente e l’emanazione del provvedimento, mentre non avrebbe assolto l’onere di valutare l’iter procedimentale nel suo complesso e la compromissione, in concreto, della funzione cautelare.

3. Il motivo è fondato.

Il giudice di pace, ha valutato che il provvedimento di sospensione, in quanto adottato a distanza di sei mesi dal sinistro avesse perso la sua funzione cautelare e preventiva, ma la motivazione è del tutto carente in quanto manca una valutazione del fatto, del comportamento del contravventore, dei suoi precedenti, della sua personalità e di quant’altro possa giustificare la conclusione di inutilità della misura cautelare alla quale approda il giudice del merito sulla base dell’unico, di per sè solo insignificante, dato temporale.

4. Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Giudice di Pace di Livorno cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Livorno che provvederà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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