Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28032 del 16/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28032 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 16859-2009 proposto da:
RAI

RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

S.P.A.

C.F.

06382641006, già RAI – Radiotelevisione Italiana
Società per Azioni, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA BOEZIO 14, presso lo studio
2013
3217

dell’avvocato
rappresenta

D’ANGELANTONIO
e

difende

CLAUDIO,

unitamente

che

la

all’avvocato

PIERLUIGI LAX, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 16/12/2013

POLIZZI ERASMINA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato
PANICI PIER LUIGI, che la rappresenta e difende,
giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 315/2009 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 07/04/2009 R.G.N. 3446/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito l’Avvocato D’ANGELANTONIO CLAUDIO;
udito l’Avvocato PANICI PIERLUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO I che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
Con sentenza 16/1 — 7/4/2009 la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della
sentenza del giudice del lavoro del Tribunale capitolino che aveva respinto la domanda di
Polizzi Erasmina volta all’accertamento dell’esistenza di un unico rapporto di lavoro a
tempo indeterminato con la R.A.1. 1 a decorrere dal 4/10/93 >in conseguenza della lamentata

dei termini apposti agli ultimi tre contratti, disponendo la conversione a tempo
indeterminato del rapporto a decorrere dal 30/12/1998 ed affermando la prosecuzione
dello stesso, ancora in atto al momento della decisione, anche dopo la data 15/6/2001. Nel
contempo, la Corte ha condannato la società radiotelevisiva a risarcire il danno alla
lavoratrice nella misura pari alle retribuzioni che le spettavano dalla messa in mora del
25/7/2002, nonché al versamento delle differenze retributive per i periodi in cui aveva di
fatto lavorato come giornalista redattore ordinario.
La Corte, dopo aver escluso che il rapporto in esame si fosse risolto per mutuo consenso,
è pervenuta alla decisione ora impugnata sulla base della seguente motivazione:L’istruttoria aveva consentito di accertare che la Polizzi aveva svolto mansioni
giornalistiche almeno nel periodo interessato dalla vigenza dei tre contratti conclusi
successivamente alla transazione intervenuta tra le parti il 22/12/98 e che, pertanto, vi era
difformità tra tale attività espletata di fatto dalla ricorrente e quella di “assistente ai
programmi” indicata nei contratti, con conseguente nullità dell’apposizione del termine. La
nullità discendeva, altresì, dalla mancanza del requisito della specificità del programma,
richiesto dagli accordi attuativi dell’art. 23 della legge n. 56/1987, e dall’assenza del
vincolo di necessità diretta dell’apporto della lavoratrice assunta. Quanto alla richiesta di
unificazione del rapporto era da rilevare che una tale operazione non poteva ritenersi
impedita dalla mancata iscrizione dell’appellante nell’albo dei giornalisti in quanto
l’esercizio di fatto di tali mansioni comportava, limitatamente al periodo in cui le stesse
erano state esercitate, l’applicazione della disciplina collettiva di riferimento nella sua
interezza; inoltre, nel caso di specie la riammissione al lavoro era stata chiesta solo con
riferimento al periodo successivo alla scadenza del terzo contratto avvenuta il 15/6/2001,
allorquando l’appellante risultava già iscritta all’albo sin dal 25/1/2001. Infine, non essendo

nullità dei vari contratti a termine intercorsi sin da allora tra le parti, ha dichiarato la nullità

stato intimato alcun licenziamento alla data del 15/6/2001, ne conseguiva che non
trovavano applicazione le norme sulla reintegrazione del posto di lavoro e sulla decadenza,
per cui, stante l’accertata nullità dell’apposizione del termine e la conversione a tempo
indeterminato del rapporto di lavoro, questo doveva considerarsi come proseguito.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso la R.A.I con sette motivi.

Le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo la società ricorrente deduce la violazione degli artt. 2113 e 2103 cod.
civ., degli artt. 410 e 411 c.p.c., dei principi generali in materia di attività giornalistica,
nonché l’omessa e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il
giudizio.
Le censure, attraverso le quali è sviluppato il presente motivo, possono riassumersi nei
seguenti termini: – La Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che le mansioni svolte
dalla Polizzi in occasione degli ultimi tre contratti erano di natura giornalistica, in quanto
dalle prove testimoniali era emerso che quest’ultima aveva eseguito i compiti propri degli
assistenti ai programmi televisivi; la Corte territoriale sarebbe incorsa, altresì, in errore nel
considerare, ai fini dell’accertamento della ricorrenza della pretesa qualifica superiore, lo
svolgimento di mansioni nel periodo interessato dall’accordo conciliativo precedente agli
ultimi tre contratti a termine, essendo tale accordo preclusivo di ogni ulteriore indagine di
merito; la mera segnalazione eseguita dalla Polizzi al giornalista in merito ai servizi o alle
notizie provenienti dalle agenzie o da altre emittenti non costituiva attività giornalistica; ai
sensi dell’art. 2103 cod. civ. l’attività prestata avrebbe dovuto essere qualificata in base
alle mansioni ordinarie e prevalenti che erano quelle di assistente ai programmi; non
costituiva attività giornalistica il mero annuncio di programmi inviati alla stampa; quanto al
lavoro svolto in occasione del programma denominato “Edicola 3″ era da evidenziare che
solo il conduttore di quella rubrica poteva decidere se e come utilizzare i servizi segnalati
dagli assistenti, mentre la preparazione dei servizi dal vivo era del tutto occasionale ed il
montaggio degli stessi addirittura eccezionale; con riguardo al programma denominato

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Resiste con controricorso Erasmina Polizzi.

”Pari e Dispari” era da segnalare che la ricorrente non era intervenuta in alcun modo nel
montaggio del programma.
2. Attraverso il secondo motivo è denunziata la violazione degli artt. 2103 e 2729 cod. civ.,
nonché l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Si
assume che ai fini della invocata promozione ex art. 2103 c.c. occorreva la prova che

aveva la responsabilità ed il potere di farlo; inoltre, le vaste dimensioni dell’azienda
escludevano la possibilità di configurare una presunzione di conoscenza da parte del
datore di lavoro dell’assegnazioni di fatto di mansioni superiori ed in ogni caso le
rivendicate mansioni giornalistiche erano state svolte in forma anonima od occulta.
3. Col terzo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2103 cod. civ., la falsa
applicazione del punto 1 della normativa sui contratti a tempo determinato, come
concordata in applicazione dell’art. 23 della legge n. 56/87 in sede di rinnovo del CCL per
il personale dipendente della R.A.I del 5/4/1997, nonché l’omessa motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio. In particolare, la ricorrente contesta la ritenuta
nullità del termine apposto agli ultimi tre contratti intercorsi con la Polizzi, assumendo che
la loro conclusione era avvenuta alla stregua della predetta norma collettiva, a sua volta
attuativa della previsione normativa di cui al citato art. 23 della legge n. 56/87, ed
aggiunge che la parte datoriale era libera di modificare le mansioni della lavoratrice, senza
che questo potesse incidere sulla validità del predetto termine. Secondo la ricorrente il
punto 1 della normativa collettiva del 5/4/97 sui contratti a tempo determinato consentiva
l’apposizione del termine anche per programmi a carattere continuativo, ciclico o di
contenitore, purchè individuati ed indicati nello stesso contratto; inoltre, contrariamente a
quanto ritenuto dalla Corte, che aveva attribuito al termine “specifici”, riferito ai programmi,
il significato di temporaneità o singolarità, le parti collettive avevano chiarito che lo stesso
doveva essere inteso come “individuati ed indicati nel contratto”.
Osserva la Corte che i primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente per ragioni
di connessione.
Tali motivi sono infondati.

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l’assegnazione delle mansioni superiori nella loro pienezza fosse stata disposta da chi

Occorre, anzitutto, premettere che è inammissibile la generica doglianza di cui al primo
motivo sull’asserita violazione dei principi in materia di attività giornalistica, dal momento
che non è dato sapere da quali norme di legge o di contratto collettivo la ricorrente ricava
tale denunziata illegittimità e senza che alcun ausilio possa in tal senso venire dalla mera
indicazione dei documenti e dei contratti sui quali il ricorso si fonda.

la Corte d’appello, con giudizio di fatto congruamente motivato ed immune dai rilievi di
legittimità ha, dapprima, valutato nella sua totalità il materiale istruttorio raccolto,
pervenendo al convincimento, adeguatamente illustrato, dell’accertato svolgimento di fatto,
da parte della Polizzi, delle mansioni di giornalista, di sicuro con riguardo agli ultimi tre
contratti successivi alla transazione. Inoltre, una volta appurato che tali mansioni
divergevano da quelle di “assistente ai programmi”, per le quali la Polizzi era stata assunta,
e che i relativi contratti erano risultati privi dei requisiti della specificità del programma,
richiesto dagli accordi attuativi di cui all’art. 23 della legge n. 56/87, e della “necessità
diretta” dell’apporto della lavoratrice, la Corte territoriale ha conseguentemente dichiarato
la nullità dei termini apposti agli stessi contratti.
Infatti, all’esito della prova testimoniale, la Corte d’appello ha avuto modo di verificare che
la Polizzi non si era limitata ad una mera raccolta di dati elaborati da altri, ma aveva
contribuito alla redazione del testo di lettura della conduttrice, aveva dato suggerimenti a
quest’ultima per le modifiche o i tagli, aveva preparato i comunicati stampa ed i contenuti
del sito di informatica denominato “internet” attraverso la selezione dei servizi ritenuti
importanti, la preparazione del sommario, l’impaginazione delle puntate, la selezione degli
articoli della stampa estera, l’elaborazione del comunicato stampa, la visione delle agenzie
per la proposizione dei futuri contenuti della trasmissione e la proposta di scelta degli
ospiti, il tutto col contributo di idee per la formazione della trasmissione e con le modifiche
ed i tagli in sala di montaggio. Alla stregua di tali accertamenti la Corte ha logicamente
dedotto che l’appellante aveva svolto un’attività di elaborazione della notizia col suo
contributo personale di pensiero, esprimendo, in tal modo, l’opinione del giornalista, a
nulla potendo rilevare che tale attività fosse stata sottoposta all’approvazione del
responsabile, atteso che in mancanza di un formale riconoscimento di detta qualifica la
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In ogni caso non è dato ravvisare nella sentenza la violazione delle citate norme in quanto

Polizzi non era potuta comparire fra i redattori della trasmissione. A conforto di ciò la
stessa Corte ha evidenziato che con provvedimento del 13.10.2000 il Consiglio
Interregionale del Lazio e del Molise del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti aveva
riconosciuto che la Polizzi aveva svolto nel periodo in esame il tirocinio giornalistico e che
il reclamo della R.A.I. sul punto era stato archiviato.

motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, la ricorrente, nel contestare la
esclusione della dedotta ipotesi di risoluzione del contratto per mutuo consenso, fa rilevare
che la cessazione dell’esecuzione del contratto alla scadenza, protratta per un termine
apprezzabile, rappresenta un fatto integrante un comportamento risolutorio, il tutto
confortato dall’accettazione del trattamento di fine rapporto da parte della lavoratrice e dal
reciproco disinteresse per oltre un anno alla ripresa del rapporto, mentre in precedenza
l’intervallo tra un contratto e l’altro era stato al massimo di tre mesi.
Il motivo è infondato.
Invero, la Corte d’appello si è espressamente pronunziata in merito all’eccezione di cui
trattasi in termini logico-giuridici tali da fugare ogni sorta di dubbio sulla loro immunità dai
rilievi mossi, osservando che non erano emersi altri elementi, oltre al semplice decorso del
tempo, atti a dimostrare la volontà della lavoratrice di ritenere cessato il rapporto.
E’, inoltre, il caso di ricordare che l’indirizzo consolidato di questa stessa Sezione (Cass.
sez. lav. n. 5887 dell’i 1/3/2011; Cass. sez. lav. n. 23057 del 15/11/2010; Cass. sez. lav. n.
26935 del 10/11/08; C. sez. lav. n. 17150 del 24/6/08; C. sez. lav. n. 20390 del 28/9/07; C.
sez. lav. n. 23554 del 17/12/04; C. sez. lav. n. 17674 dell’i 1/12/02) è nel senso di ritenere
che la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine è di per sè
insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso in
quanto, affinchè possa configurarsi una tale risoluzione, è necessario che sia accertata sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine,
nonchè del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una
chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni
rapporto lavorativo, sicchè la valutazione del significato e della portata del complesso di

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4. Col quarto motivo, proposto per violazione dell’art. 1372 cod. civ., nonché per omessa

tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in
sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto.
È, comunque, onere della parte che faccia valere in giudizio la risoluzione per mutuo
consenso allegare prima e provare poi siffatte circostanze (v. Cass. sez. lav. n. 2279
de1111212010, n. 16303 del 12/7/2010, n. 15624 del 6/7/2007), non potendo ritenersi,

Per tali ragioni appare necessario, per la configurabilità di una risoluzione per mutuo
consenso, manifestatasi in pendenza del termine per l’esercizio del diritto o dell’azione,
che il decorso del tempo sia accompagnato da ulteriori circostanze oggettive le quali, per
le loro caratteristiche di incompatibilità con la prosecuzione del rapporto, possano essere
complessivamente interpretate nel senso di denotare “una volontà chiara e certa della
parti di volere, d’accordo tra loro, porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo” (v.
anche Cass., 2/12/2000 n. 15403; Cass., 20/4/98 n. 4003).
5. Col quinto motivo, formulato per violazione degli artt. 112 c.p.c., 45 della legge 3.2.1963
n. 69, 1418 e 1423 cod. civ., ci si duole del fatto che la Corte abbia dichiarato la
prosecuzione giuridica del rapporto nonostante che al momento della stipula degli ultimi
tre contratti la Polizzi non fosse ancora iscritta nell’albo dei giornalisti professionisti,
condizione, questa, indispensabile per l’esercizio di tale professione. Né poteva valere,
secondo la ricorrente, la circostanza che tale iscrizione fosse awenuta il 25.1.2001 nel
corso dell’ultimo contratto, posto che la stessa avrebbe dovuto sussistere, a pena di nullità,
sin dal momento della stipula; inoltre, il richiamo operato dal giudicante alla norma di cui
all’art. 2126 cod. civ., per la quale la nullità del contratto di lavoro non produce effetto per il
periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la stessa derivi dall’illiceità
dell’oggetto o della causa, non consentiva la prosecuzione del rapporto stesso. Nel
contempo ci si duole dell’omessa pronunzia su queste ultime eccezioni, con la
precisazione che ove queste dovessero ritenersi implicitamente rigettate permarrebbe,
comunque, l’erronea applicazione delle norme di cui all’art. 45 I. n. 69/1963 ed all’art. 2126
cod. civ.
Il motivo è infondato.

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/,

quindi, sufficiente la sola allegazione delle stesse.

Occorre, infatti, tener ben distinta la situazione giuridica ed economica scaturente
dall’applicazione della norma di cui all’art. 2126 cod. civ., in conseguenza dell’accertata
esecuzione di fatto di attività giornalistica da parte della Polizzi nella vigenza dei contratti
in esame, da quella derivante dalla disposta conversione a tempo indeterminato del
rapporto in questione per effetto della nullità dell’apposizione del termine conseguente alla

In pratica, gli effetti scaturenti dalla accertata illegittimità dell’apposizione del termine ai
contratti non sono vanificati dalla circostanza dell’espletamento di fatto di mansioni
superiori a quelle pattuite. In realtà, quest’ultima situazione di fatto ha esplicato i suoi
riflessi giuridici ed economici nel solo arco temporale e nello stretto ambito contrattuale
della materiale esecuzione delle prestazioni di giornalista.
D’altra parte, la Corte di merito non ha mancato di rilevare in modo corretto che la
riammissione in servizio era stata chiesta solo con riferimento alla scadenza del terzo
contratto, avvenuta in data 15.6.2001, allorquando la Polizzi risultava già iscritta all’albo
dei giornalisti sin dal 25.1.2001. Coerentemente la Corte d’appello ha dichiarato la
prosecuzione giuridica del rapporto, ancora in atto, dopo la predetta data del 15.6.2001.
6. Col sesto motivo, proposto per violazione degli artt. 112 c.p.c., 2697 e 1233 cod. civ.,
nonché per illegittimità costituzionale dell’art. 210 c.p.c. per contrasto con l’art. 24 della
Costituzione e per insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, la ricorrente censura la decisione di condanna al risarcimento del danno nella
misura pari alle retribuzioni spettanti dalla messa in mora del 25/7/2002, adducendo che la
relativa lettera le era stata recapitata il 29/7/02 e che incombeva sulla lavoratrice l’onere di
provare di essere rimasta senza sua colpa disoccupata dopo la scadenza del contratto;
inoltre, dall’entità del danno avrebbe dovuto essere detratto il cosiddetto

“aliunde

perceptum”, per cui avrebbe dovuto essere accolta la richiesta istruttoria di ordinare alla
controparte l’esibizione del libretto di lavoro; infine, la Corte aveva omesso di pronunziarsi
su tali eccezioni e richieste istruttorie o, comunque, la motivazione doveva ritenersi
insufficiente.
Il motivo è infondato.

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riscontrata violazione dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987.

Non sussiste, invero, la lamentata omissione di pronunzia, avendo i giudici d’appello
espressamente affermato che nulla era risultato circa somme percepite dall’appellante a
diverso titolo, né la società aveva proposto al riguardo specifiche deduzioni.
Tra l’altro, non può non rilevarsi la genericità della censura sul cosiddetto

“aliunde

perceptum” in quanto è pur sempre necessaria in relazione alla stessa la dimostrazione di

proveniente dal datore di lavoro in quanto oggetto di eccezione in senso lato (cfr. Cass.
16-5-2005 n. 10155, Cass. 20-6-2006 n. 14131, Cass. 10-8-2007 n. 17606, Cass. S.U. 32-1998 n. 1099).
Si è, altresì, affermato (Cass. Sez. Lav. n. 5676 del 10/4/2012) che “in tema di
risarcimento del danno sofferto dal lavoratore per l’apposizione di un termine nullo, ai fini
della sottrazione dell'”aliunde perceptum” dalle retribuzioni dovute, occorre che il datore di
lavoro dimostri quantomeno la negligenza del lavoratore nella ricerca di altra proficua
occupazione, o che comunque risulti, da qualsiasi parte venga la prova, che il lavoratore
ha trovato una nuova occupazione e quanto egli ne abbia percepito, tale essendo il fatto
idoneo a ridurre l’entità del danno risarcibile.”
Quanto alla questione della decorrenza della messa in mora si osserva che la Corte
d’appello l’ha ricondotta al momento in cui la relativa lettera era pervenuta alla società, per
cui la divaricazione temporale di soli quattro giorni rispetto alla data di decorrenza indicata
nella sentenza, sulla quale vette sostanzialmente una parte dell’odierna censura, non
inficia la correttezza del principio a tal riguardo affermato dalla Corte di merito.
7. Col settimo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c, degli artt. 35 e
11 del C.N.L.G., nonché la contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio. Sostiene al riguardo la ricorrente che ai sensi dell’art. 35 CNLG il
trattamento economico di redattore ordinario competeva unicamente a colui che avesse
conseguito l’iscrizione all’albo dei giornalisti professionisti e ne avesse dato
comunicazione scritta al datore di lavoro. Invece, la Polizzi aveva superato la prova solo il
25/1/2001 e mai ne aveva dato comunicazione scritta alla datrice di lavoro; inoltre,
l’inserimento nell’organizzazione aziendale, lo svolgimento dei compiti in piena autonomia
e la piena utilizzazione del risultato dell’attività svolta non erano caratteristiche esclusive
8

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una rituale acquisizione della allegazione e della prova, pur non necessariamente

del redattore in quanto potevano essere compatibili anche con l’attività del praticante che
non era intrinsecamente diversa da quella del redattore, tant’era vero che l’iscrizione
all’albo comportava solo il diritto alla superiore qualifica ed al superiore trattamento
economico, senza mutamento di mansioni. In ogni caso, l’attività della Polizzi era
sottoposta al controllo ed all’approvazione del responsabile della trasmissione. Rispetto

debba ritenersi come implicita persisterebbe, comunque, la violazione delle
summenzionate norme.
Osserva la Corte che tale motivo presenta un profilo di inammissibilità in ragione del fatto
che non tutte le censure, che attraverso lo stesso sono state sollevate, sono supportate da
uno specifico e pertinente quesito di diritto.
Invero, come le Sezioni unite di questa Corte hanno avuto modo di statuire (S.U. n. 5624
del 9.3.2009), “in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente
unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse,
sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinché
non risulti elusa la “ratio” dell’art. 366-bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi
cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili
fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o
i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi
come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti
prospettati, dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all’oggetto del
quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce
l’illustrazione.”
Tuttavia, anche in relazione alle parti del motivo corredate dal quesito si denota
l’infondatezza delle relative censure, atteso che non viene scalfita la “ratio decidendi”
dell’impugnata sentenza nella parte in cui è posto in risalto che dall’istruttoria era emerso
che l’appellante non aveva svolto un’attività di mero praticantato, in quanto la medesima
era stata pienamente inserita nell’organizzazione del datore di lavoro, svolgendo i propri
compiti in autonomia, in modo tale che il risultato della sua attività era stato utilizzato in
pieno, per cui la sola mancata iscrizione all’albo non consentiva di ridurre il trattamento

alle suddette eccezioni la R.A.I lamenta l’omessa pronunzia, aggiungendo che ove questa

previsto per i giornalisti. Dalla adeguata illustrazione di tali motivi della decisione balza
evidente, infine, che non sussiste nemmeno il lamentato vizio di omessa pronunzia.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la
soccombenza della ricorrente e vanno attribuite al difensore dell’intimata dichiaratosi

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio nella
misura di € 3500,00 per compensi professionali e di € 100,00 per esborsi, oltre accessori
di legge, con attribuzione all’avv. Panici.
Così deciso in Roma il 12 novembre 2013
Il Consigliere estensore

antistatario.

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