Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28032 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. III, 14/10/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 14/10/2021), n.28032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4914-2019 proposto da:

ROGEDIL SERVIZI SRL, in persona del legale rappresentante,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI MANNUCCI, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in ROMA,

LARGO TRIONFALE 7, pec: Luigimannucci.ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FORMIA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e

difeso dall’avvocato DOMENICO DI RUSSO, ed elettivamente domiciliato

presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale, pec:

avvdomenicodirusso.puntopec.it;

– resistente e ricorrente incidentale –

contro

ROGEDIL SERVIZI SRL, in persona del legale rappresentante,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI MANNUCCI, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in ROMA,

LARGO TRIONFALE 7, pec: lulgimannucciordineavvocatiroma.org;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 4923/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/04/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Rogedil Servizi srl, concessionaria del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Sud Pontino per le attività tecnico-amministrative occorrenti per la progettazione, reperimento fondi realizzazione ed opere connesse all’attuazione di interventi relativi alle aree industriali nel Comune di (OMISSIS), con atto di citazione del 2/7/1994, convenne in giudizio il Comune di Formia e il segretario comunale Dott. T.M. per sentirli condannare, ciascuno in relazione alle proprie responsabilità, al risarcimento dei danni subiti a causa dei comportamenti e provvedimenti illegittimi posti in essere nell’ambito di un procedimento di recepimento di una variante al PRG del Comune di Formia, adottata dal Consorzio e relativa all’area industriale (OMISSIS) e per l’invio tardivo della Delib. comunale al Comitato Regionale di Controllo il quale non aveva concesso il visto di legittimità. A sostegno della propria domanda di danni la società espose che le delibere, che avevano escluso l’area di suo interesse dal recepimento della variante, erano state impugnate ed annullate dal TAR del Lazio e che vi era prova della lesione del proprio diritto soggettivo, in particolare consistente nella perdita di un finanziamento comunitario di 16 miliardi di lire.

2.Nel contraddittorio con i convenuti il Tribunale adito dispose l’acquisizione di una CTU che individuò nella somma di Euro 344.259,51 il danno sofferto dalla società Rogedil Servizi, all’esito della quale il Tribunale rigettò la domanda nei confronti del Dott. T. e la accolse nei confronti del Comune condannando il medesimo a pagare alla società attrice, ai sensi dell’art. 1226 c.c., la somma di Euro 250.000, oltre accessori.

2. La sentenza fu appellata dalla società Rogedil in via principale e dal Comune in via incidentale e la Corte d’Appello, con sentenza n. 3779 del 24/9/2007, accolse l’appello incidentale del Comune rigettando la domanda di risarcimento del danno originariamente azionata.

3. A seguito di cassazione della sentenza con rinvio, la causa è stata decisa dalla Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 4923 del 16/7/2018, nel senso del rigetto di entrambi gli appelli – principale ed incidentale – e della conferma della pronuncia di prime cure in ordine alla valutazione equitativa del danno, con condanna del Comune alla restituzione alla Rogedil Servizi della somma di Euro 23.398,12 oltre accessori. Per quanto ancora qui di interesse la Corte territoriale ha ritenuto che il danno si fosse verificato al momento dell’approvazione delle Delib. del 1994 – che avevano escluso la zona di (OMISSIS) dal recepimento della variante -con ciò facendo perdere alla società la possibilità del finanziamento, inteso quale danno-conseguenza; quanto ai danni risarcibili la Corte ha condiviso l’impostazione del giudice di prime cure, e per lui del CTU, circa la stima del valore di massima dell’attività di progettazione quale danno emergente, detratto il decremento costituito dalla presenza sui luoghi di un metanodotto, ritenuto un dato preesistente ed una causa indipendente, rispetto al mancato recepimento della variante, all’impedimento del realizzarsi della convenzione tra il Consorzio e la società Rogedil. Conseguentemente ha confermato la valutazione equitativa del danno quale effettuata dal giudice di prime cure.

4. Avverso la sentenza la società Rogedil Servizi srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Il Comune di Formia ha resistito con controricorso ed ha altresì svolto un motivo di ricorso incidentale, al quale ha resistito la Rogedil con controricorso.

5. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ricorso principale.

1. Con il primo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta che la sentenza abbia provveduto ad una liquidazione equitativa del danno senza indicare i criteri utilizzati per l’esercizio del potere equitativo, con ciò discostandosi dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte che richiede, anche per l’esercizio del potere equitativo, l’indicazione dei criteri seguiti dal giudice. In particolare la ricorrente contesta che i giudici si siano discostati dalla maggiore somma di Euro 344.259,51 stimata dal CTU riducendola ad Euro 250.000, dunque defalcando la somma di Euro 94.259,51 sia a causa del mancato inserimento della zona nella variante del PRG sia a causa della presenza del metanodotto, ma senza espressa indicazione dei criteri utilizzati per pervenire alla suddetta liquidazione.

1.1 Il motivo è infondato. In base al consolidato orientamento di questa Corte, l’esercizio in concreto del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito (Cass., 2, n. 409 del 15/1/2000; Cass., 3, n. 8807 del 27/6/2001; Cass., 1, n. 13077 del 9/9/2002, Cass., L, n. 85 del 8/1/2003). Nel caso in esame il giudice ha dato puntualmente conto delle ragioni poste a base della decisione equitativa, facendo in particolare riferimento alla presenza di un metanodotto che avrebbe implicato necessariamente una nuova progettazione degli interventi. Dunque l’esercizio del potere equitativo ha trovato una sua ragione logica ineccepibile e la sentenza, avendo motivato al riguardo, si pone in continuità con il consolidato e richiamato orientamento di questa Corte – che il Collegio intende ribadire – e con le condizioni, pure precisate da questa Corte per l’esercizio del potere equitativo, secondo le quali “La liquidazione del danno con criterio equitativo non postula necessariamente l’impossibilità assoluta di stimare con esattezza l’entità del danno dovendo il giudice ricorrervi anche quando in relazione alla peculiarità del fatto dannoso la precisa determinazione del danno riesca difficoltosa. Ne’ il giudice è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un necessario rapporto di consequenzialità di ciascuno degli elementi esaminati e l’ammontare del danno liquidato essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata” (Cass., 2, n. 409 del 15/1/2000; Cass., 2, n. 5920 del 23/4/2002, Cass., 2, n. 2706 del 12/2/2004).

2. Con il secondo motivo del ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta che la Corte d’Appello, a fronte di un debito di valore, non abbia provveduto d’ufficio alla rivalutazione monetaria, nonostante la giurisprudenza di questa Corte sia consolidata nel senso di ritenere che tale criterio debba essere applicato anche nelle ipotesi di liquidazione equitativa del danno e per il solo fatto della perdita di potere di acquisto del denaro.

2.1 Il motivo è infondato. Come si evince dal dispositivo della sentenza di primo grado – riportato nel testo del ricorso – il Giudice ha liquidato il danno della Rogedil nella misura complessiva di Euro 250.000 all’attuale, oltre interessi legali, quindi non è affatto vero che non abbia computato il danno da rivalutazione monetaria, intendendo – con l’espressione utilizzata – computare il danno complessivo subito dalla società ricorrente.

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte d’Appello immotivatamente aderito alle risultanze della CTU espletata in primo grado, nonostante la presenza di critiche puntuali e dettagliate alla stessa. Omettendo di prendere posizione sulle critiche alla CTU articolate sia in primo grado sia in appello, la sentenza si sarebbe discostata dal consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale a fronte di critiche puntuali e dettagliate mosse da un consulente di parte alla CTU – il giudice che intenda disattenderle ha l’obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta senza limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente.

3.1 Il motivo è manifestamente inammissibile in quanto il ricorrente si limita ad opporre alle valutazioni del consulente tecnico d’ufficio le proprie notazioni critiche giungendo alla prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte “Non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca “per relationem” le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito; pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, tale motivazione è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice “a quo”, la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell’elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità (Cass., 1, n. 10222 del 4/5/2009; Cass., L, n. 23530 del 16/10/2013).

4. Con il quarto motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha operato la compensazione delle spese legali anche del giudizio di cassazione, nel quale la Rogedil era risultata vittoriosa.

4.1 Il motivo è infondato perché il giudice ha svolto una valutazione complessiva dell’esito della lite ed ha correttamente ritenuto che esso non fosse risultato totalmente vittorioso per la società. Ne consegue la conformità della impugnata sentenza alla giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo la quale “In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti” (Cass., 1, n. 19613 del 4/8/2017; Cass., 3, n. 1572 del 23/1/2018).

Sul ricorso incidentale.

1. Con un unico motivo di ricorso incidentale il Comune di Formia impugna la sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Lamenta che il giudice del merito non abbia considerato la presenza di elementi di colpa concorrente della società nella produzione del danno desumibili dai seguenti comportamenti: in primo luogo la società avrebbe stipulato la convenzione nella consapevolezza dell’assenza di copertura finanziaria; in secondo luogo avrebbe stipulato il contratto senza attendere l’esecutività del provvedimento di recepimento della variante quando la variante generale del Consorzio non era ancora efficace, con ciò esponendosi al rischio di non rientrare del proprio impegno professionale; infine la società avrebbe accettato di eseguire la progettazione di un intervento nella consapevolezza che le opere non sarebbero mai state realizzate anche per la presenza nella zona di un metanodotto, rispetto al quale neppure si era progettata un’ipotesi di spostamento. In definitiva il ricorrente assume che, applicando il criterio del “più probabile che non”, doveva escludersi che il Comune potesse procurare i danni lamentati senza la consapevole condotta della società ricorrente di progettare opere che già sapeva irrealizzabili.

1.1 Il motivo è gravemente carente sotto il profilo della autosufficienza in quanto si limita a rappresentare che il giudice avrebbe dovuto desumere la colpa concorrente della società nella produzione del danno sulla base di “molteplici profili formali e sostanziali” senza provvedere ad indicare di quali elementi si tratti e su quali documenti tali asserti siano fondati e senza localizzare gli stessi nel fascicolo di merito e di legittimità, secondo quanto prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 6.

La censura non e’, pertanto, conforme alla giurisprudenza di questa Corte sui requisiti di contenuto-forma del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c. che preclude l’esame della censura e l’accesso agli atti per la verifica di eventuali vizi in procedendo qualora la censura non contenga tutti gli elementi essenziali per poter essere compresa ed apprezzata da questa Corte. Il Collegio, nel rilevare l’inammissibilità del motivo di ricorso per difetto del principio di autosufficienza, intende dare continuità al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale “In virtù del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per le quali si chiede la cassazione della sentenza di merito e a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, sicché il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso è fondato mediante un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto (Cass., 1, n. 5478 del 7/3/2018; Cass., 1, n. 10112 del 24/4/2018, Cass., 3, n. 18316 del 12/7/2018, Cass., 1, n. 28184 del 10/12/2020; Cass., 6-1, n. 23834 del 25/9/2019; Cass., 5 n. 29093 del 13/11/2018).

2. Conclusivamente entrambi i ricorsi sono da rigettare e le spese sono compensate. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta sia il ricorso principale sia l’incidentale e compensa le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, principale ed incidentale, dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascuno dei ricorsi a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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