Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28031 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. III, 31/10/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 31/10/2019), n.28031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21221-2016 proposto da:

C.S., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

BRUNO RIBERA;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1288/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 31/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/09/2019 dal Consigliere Dott. PORRECA Paolo.

Fatto

RILEVATO

che:

P.G. si opponeva all’esecuzione prezzo terzi avviata in suo danno da C.S., quale suo precedente coniuge, per il recupero di crediti da assegno divorzile e di mantenimento del comune figlio;

l’opponente deduceva di non essere debitore per l’intervenuto mutamento delle statuizioni contenute nel titolo esecutivo, per effetto di successivo decreto del Tribunale in cui pure non s’indicava la decorrenza delle modificazioni così stabilite;

il giudice di primo grado accoglieva l’opposizione specificando che le modifiche ex art. 710 c.p.c., decorrevano dalla di deposito del ricorso, e che, nel merito, doveva decidersi in base agli atti disponibili, essendo stato ritirato e non ridepositato il fascicolo di parte opposta, sicchè doveva concludersi che la somma intimata con il precetto, e richiesta con le vie coattive, era inesatta, mentre la procedente non aveva dimostrato quale fosse la diversa somma correttamente azionabile;

la Corte di appello rigettava il gravame rilevando, in particolare, che i documenti oggetto del ritiro senza rideposito in prime cure erano stati prodotti in seconde ed erano utilizzabili perchè non nuovi; nel merito, la decorrenza degli effetti del decreto di modifica degli importi degli assegni doveva individuarsi negli eventi in ragione dei quali erano state determinate le modificazioni, ma, in questa cornice, per un verso, in base alla documentazione disponibile, non era comprensibile come la creditrice procedente avesse complessivamente determinato gli importi richiesti, per altro verso il debito doveva escludersi tenuto in specie conto del fatto che era intervenuta un’assegnazione di una somma in favore della stessa istante all’esito di un distinto procedimento esecutivo presso terzi;

avverso questa decisione ricorre per cassazione C.S. formulando quattro motivi.

Diritto

RILEVATO

che:

la motivazione, per il tenore della decisione, può essere redatta in forma sintetica e in coerenza con le indicazioni delle note del Primo Presidente di questa Corte del 14/09/2016 e del 22/03/2011;

il primo motivo, sull’erronea attribuzione dell’efficacia solutoria alla pronuncia dell’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., è manifestamente fondato;

infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l’assegnazione in pagamento del credito, ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta “salvo esazione” e cioè “pro solvendo”, non opera anche l’immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, essendo quest’ultima assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario (art. 2928 c.c.), evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo dell’obbligazione del “debitor debitoris” nei confronti del soggetto esecutato e del debito di quest’ultimo verso il creditore assegnatario (Cass., 29/11/2018, n. 30862, Cass., 11/12/2007, n. 25946);

il secondo motivo, sulla violazione dell’art. 2697 c.c., per essere stato addossato all’opposto l’onere probatorio proprio dell’attore opponente al contempo violando la non contestazione degli importi precettati e dei correlativi conteggi allegati, è parimenti fondato;

posto che il motivo di opposizione era stato quello afferente alla determinazione degli effetti delle modifiche degli assegni, una volta individuata la relativa decorrenza era l’opponente la parte attrice cui doveva chiedersi, in quella cornice, la prova della conseguente inesattezza degli importi (cfr., Cass., 29/09/2017, n. 22856);

ne consegue che, individuata la decorrenza, in assenza di prova incidente sui calcoli e sulle determinazioni del precetto, la Corte territoriale avrebbe dovuto mantener fermi questi ultimi traendo le conseguenze correlate agli effetti del decreto di modificazione, senza, come visto, decurtazioni imputate alla pronuncia dell’ordinanza ex art. 553 c.p.c.;

il terzo motivo, inerente alla pretesa violazione dell’art. 347 c.p.c. perchè la Corte di appello avrebbe mancato di acquisire la documentazione ritenuta necessaria e presente nel fascicolo d’ufficio di primo grado e nel fascicolo del giudice dell’esecuzione, è in parte inammissibile, in parte infondato;

secondo la giurisprudenza di questa Corte, il potere del giudice d’appello di ordinare alla parte di produrre copia di determinati documenti già prodotti nel precedente grado di giudizio, oltre che di acquisire il fascicolo d’ufficio di primo grado, è da ritenere limitato, ex art. 123 bis disp. att. c.p.c., all’ipotesi dell’impugnazione contro sentenze non definitive, e non è esercitabile nel giudizio di appello avverso sentenze definitive, nel quale la mancata produzione dei documenti è implicitamente riconducibile alla conclusiva volontà della parte di non ritenere necessario avvalersene, onde correttamente il giudice decide sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione (cfr., da ultimo, Cass., 12/12/2017, n. 29716, pag. 5);

l’appellante attore, dunque, ha l’onere di produrre quanto ritenuto necessario anche (estraendone copia) qualora prodotto dalla controparte in prime cure e non depositato in appello (v., da ultimo, Cass.,03/09/2018, n. 21557, pagg. 7-8);

ciò posto, i motivati accertamenti in fatto effettuati dal Collegio di seconde cure in questa cornice, sono insindacabili in sede di legittimità, in quanto riservati al giudice di merito;

il quarto motivo, afferente all’erronea individuazione della decorrenza delle modifiche ex art. 710 c.p.c. e alle conseguenze in termini di accertamento della debenza nonchè in tema di regolazione delle spese processuali in ragione del principio di causalità, è parzialmente fondato;

secondo la nomofilachia di questa Corte, in materia di revisione dell’assegno di divorzio, il diritto a percepirlo di un coniuge e il corrispondente obbligo a versarlo dell’altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’assegno, sicchè, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all’autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata, del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell’accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass., 30/07/2015, n. 16173, Cass., 22/05/2009, n. 11913; conf. Cass., 02/07/2019, n. 17689);

in questa cornice, gli accertamenti in fatto restano riservati agli giudice di merito, mentre la regolazione delle spese avverrà in base all’esito finale della decisione sulla lite;

spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, rigetta il terzo e accoglie per quanto di ragione il quarto, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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