Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28031 del 16/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28031 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 24517-2010 proposto da:
TANCREDI

MARCANTONIO

C.F.

TNCMCN32S201809E,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAMARMORA 8,
presso lo studio dell’avvocato PONTICIELLO EMILIO,
che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
3130

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE

Data pubblicazione: 16/12/2013

144, presso lo studio dell’avvocato PONTONE MICHELE,
che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1097/2009 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/11/2009 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/11/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato PONTICELLI EMILIO;
udito l’Avvocato PONTONE MICHELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

3441/2006;

RG 24517-10
Con la sentenza di cui si chiedé” la cassazione la Corte di appello di

_ Appello

di Roma, confermando la sentenza del Tribunale di Roma,

‘rigetta la domanda di Tancredi Marcantonio, dipendente dell’INAIL,
,
avente ad oggetto il computo nel trattamento di fine rapporto
dell”indennità di funzione ex art. 15, comma secondo, della legge n.

A fondamento del decisum la Corte del merito pone il rilievo fondante
secondo il quale la natura fissa e continuativa dell’indennità in
questione non vale di per sé a comprenderla, in assenza di una
specifica disposizione contrattuale, nella nozione di stipendio
art. 13

lege

ex

n. 70 del 1975 in quella di retribuzione prevista

dall’art. 31 del DM 30 maggio 1989.

Il Tancredi chiede l’annullamento di tale sentenza sulla base di tre
censure.

Resiste con controricorso l’INAIL.

Vengono depositate memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima censura il ricorrente deduce omessa valutazione
dell’accordo convenzione INAIL-INPS e della non opzione per il
trattamento INPS in quanto per effetto di tale opzione, si sostiene,
_egli ha diritto al trattamento riservato ai dipendenti INAIL.

Con il secondo motivo il Tancredi denuncia omessa considerazione della
sua particolare posizione e della conseguente violazione

1

dell’art.

88 del 1989.

2120 cc in relazione agli artt. 3 e 14 della

legge n. 70 del 1975

dell’art. 5 del DM 22 ottobre 1948 e del DM 30 maggio 1969 e sostiene
-che la valutazione corretta della sua posizione, quale non optante per

il trattamento INPS, comporta la fondatezza della sua pretesa.

dedotte (regolamenti, artt. 3 e 14 della legge n. 70 del 1975 ed art.
2120 cc)rilevando che non vi è un vuoto normativo atteso che, come
sancito da Cass. S.U. n. 7158 del 2010 ed altre coeve decisioni,ai
fini della computabilità delle pensioni erogate dall’INPS e
dall’INAIL,è necessario e sufficiente che le voci retributive, come
l’indennità di funzione, siano fisse e continuative.

I motivi in quanto strettamente connessi dal punto di vista logico e
giuridico vanno trattati unitariamente.

Preliminarmente occorre rilevare che la censura afferente l’omessa
valutazione della convenzione INAIL-INPS, cade a fronte della mancata
trascrizione, in violazione del principio di autosufficienza, almeno
nella parte che interessa, delle disposizioni della convenzione stessa
che non risulta nemmeno depositata insieme al ricorso a norma
dell’art. 369 n. 5 cpc.

Inoltre la questione della mancata opzione deve considerarsi sollevata
per la prima volta in sede di legittimità non avendo precisato il

ricorrente in quale atto processuale ed in quali termini la stessa è
stata dedotta nel giudizio di merito. Secondo giurisprudenza
consolidata di questa Suprema Corte qualora una determinata questione

2

Con la terza critica il ricorrente allega violazione delle norme

giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti
trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che
-proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di
‘evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura,
ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione

autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto
del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di
controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di
esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 2 aprile 2004 n. 6542,
Cass. Cass. 21 febbraio 2006 n.3664 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20518).

Così delimitato l’ambito del sindacato devoluto a questa Corte è

. dirimente, ai fini della soluzione delle controversia in esame, il
richiamo al principio, pienamente condiviso dal Collegio, sancito
dalle Sezione Unite della Cassazione secondo cui in tema di base di
calcolo del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante
ai dipendenti degli enti pubblici del c.d. parastato, l’art. 13 della
legge 20 marzo 1975, n. 70, di riordinamento di tali enti e del
rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del
trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur
dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per
i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non
• abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all’art.
2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole
• ai dipendenti,

costituita dalla previsione di un’indennità di

3

dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di

anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento
_ quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all’autonomia
– regolamentare dei singoli enti solo l’eventuale disciplina della
‘ facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi
diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di

giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci
retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua
integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive
similari (quali l’indennità di funzione ex art. 15, comma secondo,
della legge n. 88 del 1989 e il compenso incentivante erogati
ai dipendenti dell’INAIL) e devono ritenersi abrogate o illegittime,
‘ e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti, come
quello dell’INAIL, prevedenti, ai fini del trattamento di fine
rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere
delle competenze a carattere fisso e continuativo( sent. 25 marzo
2010 n. 7158 confermata da successiva giurisprudenza di questa Corte
tra le quali V. sent. 25 febbraio 2011 n.4749 dove si è, altresì,
precisato che non possono in senso contrario addursi dubbi di
legittimità costituzionale, atteso che, in caso di trattamento
globale costituito da più componenti, qual’è l’indennità di
buonuscita

rispetto

al

trattamento

dei

lavoratori

pubblici

privatizzati, il rispetto dell’art. 36 Cost. deve essere valutato in

• relazione alla totalità dell’emolumento).

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calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-

Né può sottacersi che qualsiasi riferimento al trattamento
pensionistico esula dal tema, così come circoscritto sin dal giudizio

• di primo grado dallo stesso ricorrente, della controversia in esame
‘ il cui

petitum

deve ritenersi, in difetto di specifica diversa

In conclusione il ricorso va rigettato, rimanendo assorbiti nelle
svolte considerazioni i rilievi di cui alle memorie illustrative.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 100,00 per
.esborsi ed C 3000,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 novembre 2013

Il Presidente
Dott.

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Il Consigliere est.

allegazione, circoscritto all’indennità di anzianità.

Dott. Giuseppe Napoletano

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