Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28030 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. III, 31/10/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 31/10/2019), n.28030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13846-2016 proposto da:

AVIS BUDGET ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante GIANLUCA

TESTA, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 92,

presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA NARDONE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO DE NISCO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco NARDELLA DARIO,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANDREA SANSONI;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD SPA 07244730961;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4171/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 26/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/09/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

Fatto

RILEVATO

che:

la Avis Budget s.p.a. si opponeva a una cartella emessa per violazioni al codice stradale, deducendo, in particolare, di aver noleggiato il mezzo coinvolto provvedendo a fornire agli organi accertatori il nominativo del locatario presunto trasgressore, e comunque di non aver avuto notifica di uno dei verbali di accertamento sottesi;.

il Giudice di pace accoglieva l’opposizione con pronuncia riformata dal Tribunale secondo cui vi era prova dell’unica notifica contestata del sotteso verbale; l’omessa impugnazione dei verbali da parte della società opponente aveva cristallizzato la pretesa; la stessa società era solidamente responsabile insieme al locatario;

avverso questa decisione ricorre per cassazione Avis Budget s.p.a. formulando due motivi;

resiste con controricorso il Comune di Firenze che ha depositato altresì memoria.

Diritto

RILEVATO

che:

la motivazione, per il tenore della decisione, può essere redatta in forma sintetica e in coerenza con le indicazioni delle note del Primo Presidente di questa Corte del 14/09/2016 e del 22/03/2011;

i due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono manifestamente infondati;

in primo luogo, fermo l’accertamento in fatto proprio del giudice di merito – non specificatamente censurato – afferente alla prova dell’unica notifica del verbale contestata, l’opposizione c.d. recuperatoria alla cartella, con cui si deducano fatti inerenti al merito della contestazione, è inammissibile se il sotteso verbale sia stato previamente notificato restando senza impugnazione (Cass.; Sez. U., 22/09/2017, n. 22080);

in secondo luogo, come chiarito dalla ormai costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4735), la circostanza che l’art. 196 C.d.S., preveda che, nelle ipotesi di locazione di veicoli senza conducente, delle violazioni commesse dal conducente “risponde solidalmente il locatario” non vale ad escludere la concorrente responsabilità del locatore (cfr. da Cass., 24/09/2015, n. 18988 a Cass., 25/01/2018, n. 1845);

nè può ritenersi, quindi, che la previsione dell’art. 386 c.p.c., regolamento di attuazione cit. codice, che disciplina l’ipotesi della notificazione dei verbali a soggetto estraneo, si riferisca anche al locatore di veicoli senza conducente, dal momento che, posto quanto sopra, tale figura non rientra tra i soggetti in parola;

pertanto, la società esercente l’attività di autonoleggio non si sarebbe dovuta limitare a comunicare il nominativo del locatario, ma avrebbe dovuto proporre formale ricorso per impedire, in tesi, che i verbali di accertamento divenissero definitivi nei propri confronti;

spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 3.000,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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