Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28030 del 16/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28030 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 14671-2009 proposto da:
BAZZICALUPO

CORRADO

C.F.

BZZCRD51H21H501K,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO
14, presso lo studio dell’avvocato MARASCA MARCO, che
lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
ROMANO ANDREA NICOLANGELO, LOMBARDI GIOVANNA, giusta
2013

delega in atti;
– ricorrente –

3127
contro

A.S.L.

ROMA

A

C.F.

04735671002,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA L. ARIOSTO 3/9 (c/o U.O.C.

Data pubblicazione: 16/12/2013

AVVOCATURA E AFFARI LEGALI DELL’AZIENDA), presso lo
studio

dell’avvocato

ALESII

ALESSIA,

che

la

rappresenta e difende, giusta procura speciale
notarile in atti e atto di costituzione;
– controricorrente

D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/03/2009 R.G.N.
7812/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/11/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato LOMBARDI GIOVANNA;
udito l’Avvocato ALESII ALESSIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine rigetto.

avverso la sentenza n. 4710/2008 della CORTE

RG 14671-09

Con la sentenza di cui si chiede la cassazione la Corte di appello
di Roma, riformando la sentenza del Tribunale di Roma, rigetta la
. domanda di Bazzicalupo Corrado, proposta nei confronti dell’Azienda
USL Roma A, di cui è medico specialista ambulatoriale convenzionato,
volta ad ottenere la condanna della predetta Azienda al pagamento di

aggiuntivo ex art. 18 DPR n. 500 del 1996 per gli anni dal 1995 al
2001.

A base del

decisum

la Corte del merito pone il rilievo fondante

secondo il quale il compenso aggiuntivo forfetario, previsto dal
predetto art. 18 DPR n. 500 del 1996, è diretto a compensare
un’attività lavorativa, richiesta dall’Azienda al medico
ambulatoriale in aggiunta a quella abituale – oggetto della
convenzione con il SSN – avente carattere occasionale e svolta
solitamente al di fuori dell’orario di sevizio. Nella specie, invece,
secondo la Corte territoriale, il compenso aggiuntivo rivendicato è
afferente, non a prestazioni occasionali ed ulteriori rispetto a
quelle svolte nell’orario di servizio, ma all’attività oggetto

dell’incarico professionale stipulato fra le parti.

Avverso questa sentenza il Bazzicalupo ricorre in cassazione sulla
base di un’unica censura, illustrata da memoria.
Resiste con controricorso l’Azienda intimata che deposita, altresì,
atto di costituzione di nuovo difensore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1

un specifica somma di danaro a titolo di emolumento forfetario

Mette conto, innanzitutto, rilevare l’infondatezza della eccezione,
sollevata dalla parte resistente, d’inammissibilità del ricorso per
mancata esposizione dei fatti di causa. Infatti dall’intero contesto
dell’atto d’impugnazione è possibile desumere una conoscenza del
“fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per intendere

pronuncia oggetto di impugnazione ( Cass. 24 luglio 2007 n. 16315).

Con l’unico motivo parte ricorrente, deducendo violazione degli artt.
20 DPR n.316 del 1990, 18 del DPR n. 500 del 1996 e 18 del DPR n.271
del 2000 e della circolare della Regione Lazio 15 luglio 2002 e
dell’art. 2697 cc nonché vizio di motivazione, pone il seguente
“quesito di diritto”: se a norma delle denunciate disposizioni di
legge e della Circolare richiamata “spetti al ricorrente specialista
ambulatoriale medico legale il compenso forfetario aggiuntivo
previsto per l’attività

extrameoenia

in caso di svolgimento di

attività lavorativa al di fuori della sede convenzionalmente
stabilita dalla lettera d’incarico (omissis)”.
Osserva, preliminarmente, il Collegio che il motivo in esame con il
quale si deducono contemporaneamente violazione di legge e vizi di
motivazione è solo in parte ammissibile.
Infatti la censura non è esaminabile in relazione al dedotto vizio di
motivazione in quanto, a parte ogni considerazione circa
l’ammissibilità della contemporanea deduzione di violazione di legge
e di vizio di motivazione che non si traduce in una pluralità di
quesiti – pur negata da alcune sentenze di questa Corte (Cass. 11
2

correttamente il significato e la portata delle critiche rivolte alla

aprile 2008 n.9470 e 23 luglio 2008 n.20355 e ancora nello stesso
senso 29 febbraio 2008 n.5471, Cass. 31 marzo 2009 n. 7770 e da
ultimo Cass. SU 5 luglio 2011 n. 14661) – vi è di contro il rilevo
assorbente che manca la chiara indicazione del fatto controverso in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria,

motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione ( Cass. l
ottobre 2007 n. 2063)che si deve sostanziare in una sintesi
riassuntiva omologa al quesito di diritto( cfr. Cass. 25 febbraio
2009 n. 4556, Cass. S.U. 18 giugno 2008 n. 16528 e Cass. S.U. l °
ottobre 2007 n. 2063.
Né del resto può demandarsi a questa Corte di estrapolare dal quesito
e dalla parte argomentativa quali passaggi siano riferibili al vizio
di motivazione e quali al violazione di legge, diversamente sarebbe
elusa la

ratio

dell’art. 366

bis

cpc. Tanto, d’altro canto,

corrisponde alla regola della specificità dei motivi del ricorso

ex

art. 366 n.4 cpc. Né è consentito a questa Corte di sostituirsi alla
parte nella individuazione concreta della situazione di fatto
sottesa alla censura (Cass. 23 marzo 2005 n. 6225).

Pertanto in difetto della relativa specificazione la denuncia deve
considerarsi limitata alla deduzione del solo vizio di violazione di
legge (Cass. 9 marzo 2009 n. 5624).
Sempre in via pregiudiziale va annotato che secondo giurisprudenza di
questa Corte

la violazione di circolari di provenienza anche

3

ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della

ministeriale non può costituire motivo di ricorso per cassazione
sotto il profilo della violazione di legge, non contenendo esse norme
. di diritto, ma essendo piuttosto qualificabili come atti unilaterali
(negoziali o amministrativi), in riferimento ai quali può essere
denunciata per cassazione soltanto la violazione dei canoni legali di

anche agli atti unilaterali ( Cass. 10 aprile 2006 n. 8296 e Cass. 7
aprile 2008 n. 8974). Né nella specie è dedotta violazione dei
canoni legali di ermeneutica contrattuale.

Ed ancora, va osservato che la censura in esame, quanto alla parte
argomentativa che richiama, per il periodo l gennaio 1994/ 25
settembre 1996, il contratto di convenzione, non è scrutinabile per
violazione del principio di autosufficienza non essendo riportato nel
ricorso il testo, almeno nella parte che interessa, di detto
contratto, e tanto impedisce a questa Corte qualsiasi sindacato di
legittimità al riguardo.

Tanto premesso osserva il Collegio che l’art. 18 del DPR n. 500 del
1996 – che recepisce

collettivo nazionale per la

l’Accordo

disciplina dei rapporti con i medici

specialisti

ambulatoriali,

sottoscritto il 2 febbraio 1996 – testualmente prevede:
“1.La Azienda per propri fini istituzionali o esigenze erogative, può
chiedere allo specialista ambulatoriale di svolgere l’attività
professionale al di fuori della sede abituale di lavoro quale risulta
dalla lettera di incarico (attività extra-moenia).2. Le prestazioni

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ermeneutica contrattuale, nella misura in cui essi sono applicabili

specialistiche

in regime di attività extra-moenia,

sono

finalizzate alla prevenzione, diagnosi e cura, e
riabilitazione, e possono essere svolte dallo specialista presso:a)
il domicilio del paziente, ai sensi dell’art. 25, 6 comma, della
legge n. 833/78;b) lo studio privato del medico di fiducia

(consultori,residenze
di

protette,

servizi

socio-assistenziali

tipo specialistico, ecc.), comunità terapeutiche scuole,

fabbriche, ecc.;d) gli ospedali pubblici del S.S.N. 3. L’attività
extra-moenia è svolta di norma al di fuori dell’orario
servizio

di

a carattere occasionale o periodico programmato, ed è

preventivamente convenuta con lo specialista interessato. 4. La
Azienda può chiedere allo specialista la disponibilità a svolgere
attività extra-moenia anche durante il suo orario di servizio,
sempreché ricorrano oggettive condizioni di fattibilità. 5.
L’attività

extra-moenia e’ richiesta ed autorizzata di volta in

volta dalla Azienda.6. Per lo

svolgimento

di

attività

extra-

moenia, a carattere occasionale o periodico programmato, allo
specialista è attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo
calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell’art. 30
rapportato al tempo di esecuzione di 90 minuti per ciascuna
prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso vengono
eseguite una pluralità di prestazioni, per ciascuna prestazione
successiva alla prima il tempo di esecuzione è determinato
in 20 minuti.7. Per lo svolgimento di attività extra-moenia durante

5

convenzionato;c) le altre strutture pubbliche del S.S.N.

l’orario di servizio, allo specialista è attribuito un emolumento
forfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi
dell’art. 30 rapportato al tempo di esecuzione di 60 minuti
per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo

ciascuna

alla

prestazione successiva

di

prestazioni,

prima

il

per

tempo di

esecuzione e’ determinato in 20 minuti”.

Alla stregua di una interpretazione letterale e sistematica della
norma in esame viene in evidente rilievo che il compenso aggiuntivo
forfettario per lo svolgimento di attività

extra moenia

è

previsto per l’attività professionale da svolgere al di fuori della
sede abituale di lavoro quale risulta dalla lettera di incarico e
deve trattarsi di attività svolta di norma al di fuori
dell’orario di servizio e a carattere occasionale o
periodico programmato, e deve essere preventivamente convenuta con
lo specialista interessato.

Nella specie la Corte del merito ha accertato che
aggiuntivo viene richiesto dall’attuale ricorrente,

il compenso
non per

prestazioni occasionali ed ulteriori rispetto a quelle svolte
nell’orario di servizio, ma per l’attività oggetto dell’incarico
professionale stipulato tra le parti. Trattasi di accertamento di
fatto che, in quanto sorretto da congrua e logica motivazione e non

6

accesso vengono eseguite una pluralità

idoneamente censurato, è sottratto al sindacato di questa Corte.
Conseguentemente va condivisa la statuizione della Corte del merito
che ha ritenuto non ricorrere i presupposti per il riconoscimento del

Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento all’art.18 del
DPR n. 271 del 200, non avendo questo, come riconosciuto dallo stesso
ricorrente, modificato la disciplina prevista dal previdente art,-18.

Alla stregua delle esposte considerazioni, nelle quali rimangono
assorbite le osservazioni di cui alla memoria illustrativa, il
ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità liquidate in

e

100,00 per

esborsi ed C 4000,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 novembre 2013

Il Presidente

reclamato compenso.

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