Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2803 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2010, (ud. 01/10/2009, dep. 09/02/2010), n.2803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Giovanni – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e AGENZIA DELLE ENTRATE

rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, nei cui

uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;

– ricorrenti –

contro

G.G.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

Sezione distaccata di Latina, n. 519/40/04, depositata il 28 giugno

2004;

sentita la relazione in CAMERA DI CONSIGLIO del consigliere Dott.

Pietro Campanile;

Lette le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Wladimiro De Nunzio, il quale ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1.1 La Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone accoglieva il ricorso presentato da G.G. avverso quattro avvisi di mora, relativi agli anni 1989 e 1990, a lei notificati quale “coniuge responsabile” di P.D., già dichiarato fallito. Veniva rilevato che gli avvisi di accertamento erano stati notificati a quest’ultimo, e non al curatore fallimentare, ragion per cui si sarebbe determinata un’invalidità tale da travolgere tutti gli atti consequenziali.

Proponeva appello l’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, sostenendo l’inammissibilità del ricorso sia per tardività, sia, in ogni caso, per essere stati gli avvisi di mora preceduti dalla notifica, al curatore fallimentare, della cartella esattoriale, che non era stata impugnate. La Commissione tributaria regionale, con la decisione meglio indicata in epigrafe, rigettava l’appello, ritenendo che il ricorso fosse stato tempestivamente notificato al Concessionario del Servizio di riscossione, ed affermando, nel merito, che, dovendo gli avvisi di accertamento essere notificati al curatore fallimentare, tale omissione aveva determinato “l’illegittimità di tutti gli atti ad essi conseguenziali, comprese le cartelle di pagamento nonchè gli avvisi di mora impugnati”.

1.2 Hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate. Con unico e complesso motivo è stata dedotta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 21, 19, 10 e 18, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

L’intimata non si è costituita.

1.3 – Avviata la procedura prevista dall’art. 375 c.p.p., nel testo anteriore alla novella introdotta con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il Procuratore Generale presso questa Corte, rilevata la manifesta fondatezza del ricorso, ne ha chiesto l’accoglimento.

E’ stata quindi fissata, per la trattazione, l’odierna udienza camerale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 – Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato parte del giudizio d’appello, instaurato dalla sola Agenzia delle entrate, nella sua articolazione periferica, dopo la data del 1 gennaio 2001, con implicita estromissione dell’ufficio periferico del Ministero (Cass., Sez. Un., n. 3166 del 2006). Non si provvede – in parte qua – in merito alle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

2.2 – Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è fondato, per quanto di ragione.

2.3 Non può, invero, condividersi, quanto al primo profilo, il rilievo fondato sulla tardività della notifica del ricorso introduttivo all’Ufficio, risultando dalla decisione impugnata che esso era stato tempestivamente notificato al Concessionario, e successivamente, nel corso del giudizio di primo grado, all’Ufficio. Deve, in proposito, applicarsi il principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui l’azione del contribuente rivolta a far valere l’illegittimità dell’avviso di mora non preceduto dalla notificazione della prodromica cartella di pagamento può essere svolta indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario della riscossione, senza che tra costoro si realizzi un’ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore (Cass. Sez. Un., 25 luglio 2007, n. 16412).

2.4 Passando alla seconda censura mossa alla decisione impugnata, va osservato che la tesi secondo cui il vizio derivante dalla notifica dell’accertamento, in quanto effettuata nei confronti del fallito e non del curatore, travolgerebbe gli atti conseguenziali, compresa la cartella esattoriale e gli avvisi di mora, non può essere condivisa. Deve per altro rilevarsi, ancorchè la questione non sia stata dedotta, che, secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, l’omessa notifica dell’accertamento fiscale al curatore, se rende inefficace tale accertamento nell’ambito della procedura fallimentare, mantiene la sua validità nei confronti del fallito, proprio a causa del carattere relativo della perdita di capacita processuale di quest’ultimo che, nella fattispecie, resta dotato di legittimazione processuale (Cass., n. 1634/2008; Cass., n. 27263/2006; Cass., 9951/2003).

In ogni caso la tesi della deducibilità illimitata del vizio di notifica dell’avviso di accertamento, come affermata nella decisione impugnata, confligge con il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, nel rapporto fra le stesse parti, una questione deducibile (nella specie, il preteso vizio dell’accertamento) non è dedotta dal contribuente con ricorso tempestivo, l’atto impositivo diviene definitivo e l’atto di riscossione resta impugnabile solo per vizio suo proprio (v. Cass. n. 6029/02; Cass., n. 243 2004; Cass., 2321/2005).

Nel caso in esame la commissione tributaria ha omesso di rilevare la preclusione inerente alla deduzione dei vizi di notifica dell’avviso di accertamento, derivante dalla omessa impugnazione della cartella esattoriale, validamente notificata al solo curatore fallimentare. Sotto quest’ultimo profilo mette conto di ricordare come il fallito non può eccepire alcuna decadenza sotto il profilo della mancata notifica personale della cartella, posto che deve confermarsi il consolidato orientamento secondo cui “la dichiarazione di fallimento non comporta il venir meno dell’impresa, ma solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del suo titolare, nella cui posizione subentra il curatore fallimentare: pertanto gli atti del procedimento tributario formati in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del contribuente, ancorchè intestati a quest’ultimo, sono opponibili alla curatela, mentre quelli, formati in epoca successiva debbono indicare quale destinataria l’impresa assoggettata alla procedura concorsuale, e quale legale rappresentante della stessa il curatore” (Cass. 12893/07; 6032/93; Cass. 14144/2009).

2.5 La fondatezza del ricorso, relativamente al profilo evidenziato, comporta la cassazione dell’impugnata decisione.

Ricorrono, per altro, i presupposti per decidere la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Dalla stessa decisione impugnata emerge, infatti, che gli avvisi di mora non erano stati impugnati per vizi propri, ma solo perchè l’avviso di accertamento non era stato notificato al curatore, il quale, per altro, aveva ricevuto regolare notifica della cartella.

Trattasi di dati fattuali, insuscettibili di altre acquisizioni, in considerazione dei quali, nonchè dei principi sopra evidenziati, emerge chiaramente l’infondatezza dei ricorsi introduttivi, che, pertanto, vanno rigettati.

2.5 Ricorrono giusti motivi, attesa la complessità della vicenda, per l’integrale compensazione fra le parti delle spese relative all’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta i ricorsi introduttivi. Compensa integralmente fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 1 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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