Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2803 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 06/02/2020), n.2803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21788-2018 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA

103, presso lo studio dell’avvocato GABRIELLA ARCURI, rappresentato

e difeso dall’avvocato TERESA MARIA FAILLACE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3767/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 29/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

C.E. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Calabria aveva respinto l’appello principale del medesimo avverso la sentenza n. 598/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza in parziale accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRPEF 2007, emesso a seguito di verifica compiuta sulla posizione fiscale del contribuente in applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38;

l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza denunciando, in rubrica, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dei principi del giusto processo e del ne bis in idem… per mancato riconoscimento del giudicato esterno – rilevabilità d’ufficio” avendo il ricorrente “già nel corso del giudizio di primo grado, e precisamente nella memoria illustrativa ritualmente depositata,… eccepito l’intervenuto annullamento, con sentenza passata in giudicato, dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2005”;

1.2. la CTR ha rilevato l’infondatezza dell’eccezione sollevata dal contribuente, affermando che non vi fosse “prova di passaggio in giudicato” della sentenza n. 597/11/12 emessa dalla CTP di Cosenza, “con la quale veniva accolto il ricorso dello stesso contribuente, proposto avverso accertamento IRPEF 2005, quindi per un periodo di imposta diverso da quello considerato (anno 2007)”;

1.3. viene al riguardo in rilievo la consolidata giurisprudenza della Corte secondo cui il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d’interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicchè il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti; pertanto il Giudice al quale ne risulti l’esistenza non è vincolato dalla posizione assunta da queste ultime in giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. nn. 25432/2017, 8607/2017; SU n. 13916/2006);

1.4. ne consegue che, a fronte di un’eccezione di intervenuta formazione del giudicato esterno, era compito della CTR attivarsi e verificare l’effettiva esistenza di una pronuncia avente tale valenza;

1.5. nella specie, la sentenza di annullamento dell’avviso di accertamento, emesso per l’annualità 2005, risulta effettivamente munita della certificazione dell’avvenuto passaggio in giudicato, come da documentazione prodotta dal contribuente in allegato al ricorso per cassazione, ed inoltre risulta che nella memoria illustrativa il contribuente avesse sottoposto all’esame della CTR anche la successiva pronuncia relativa all’annullamento dell’avviso di accertamento relativo all’annualità 2006 (anch’essa allegata al ricorso in cassazione), che parimenti risulta passata in giudicato per mancata impugnazione;

1.6. passando, dunque, all’efficacia delle menzionate pronunzie sul presente giudizio ed ai limiti del giudicato esterno, questa Corte ha precisato (cfr. Cass.13498/2015) che “in tema di contenzioso tributario, l’efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, nell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente” ed, in applicazione di tale principio, ha escluso che, nel giudizio avente ad oggetto un accertamento fondato sull’applicazione dei parametri o degli studi di settore, possa avere effetto di giudicato la sentenza di annullamento di altro accertamento riguardante una diversa annualità, sebbene fondato sui medesimi parametri, essendo gli stessi espressione della capacità contributiva e, cioè, di un elemento variabile da periodo a periodo;

1.7. quanto al venire meno dei presupposti per l’accertamento sintetico, il dettato del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, prevede che il controllo della congruità dei redditi dichiarati venga effettuato partendo da dati certi ed utilizzando gli stessi come indici di capacità di spesa, per dedurne, avvalendosi di specifici e predeterminati parametri di valorizzazione (c.d. redditometro), il reddito presuntivamente necessario a garantirla e quando il reddito determinato in tal modo si discosta da quello dichiarato per almeno due annualità, l’ufficio può procedere all’accertamento con metodo sintetico, determinando il reddito induttivamente e quindi utilizzando i parametri indicati, a condizione che il reddito così determinato sia superiore di almeno un quarto a quello dichiarato;

1.8. al riguardo va evidenziato quanto già affermato da questa Corte con ordinanza n. 14509/2016, secondo cui laddove “il contribuente prova – nel giudizio relativo all’accertamento condotto, sulle basi predette, per uno dei cinque anni coperti dalla detta presunzione – di aver percepito redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta per un ammontare superiore non solo alla quota di maggior reddito presunta per quell’anno ma all’intero esborso, per essere ad es. quei redditi (pur conseguiti in un solo anno) superiori alla spesa per incremento patrimoniale, e di averli posseduti fino alla data dell’esborso, riuscendo così a giustificarlo per la sua interezza… tale prova priverà di fondamento la presunzione di maggior reddito in ipotesi fondata su quella spesa non solo per l’anno oggetto dell’accertamento impugnato ma anche per gli altri anni cui la presunzione si estende ai sensi del citato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 5, integrando a ben vedere quella prova contraria che tale norma consente sia data al fine di superare la presunzione che le risorse necessarie a sostenere la spesa sono rappresentate da “redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti”…(e)… non è dubitabile che, in tal caso, il giudicato formatosi sulla decisione che, sulla base di tale prova, accolga il ricorso del contribuente avverso l’avviso emesso (nell’esempio fatto) per l’anno 2000, spiegherà effetto preclusivo e vincolante anche nei giudizi relativi agli accertamenti emessi, su tali basi, per ciascuno degli altri quattro anni ai quali si estende, nei termini detti, la presunzione di maggior reddito, dal momento che il giudicato, in tal caso, incide direttamente sul meccanismo presuntivo delineato dalla norma, escludendone l’operatività retrospettiva ed estesa all’arco di cinque anni, così dunque rendendo nel merito infondato l’accertamento di maggior reddito imponibile emesso anche per gli altri anni, ove fondato esclusivamente su tale presunzione”;

1.9. nel caso di specie le due sentenze dell’esame delle pronunce, in giudicato, trascritte in parte qua ed allegate al ricorso in cassazione emerge che l’annullamento degli accertamenti inerenti gli anni 2005 e 2006 si riferisce ai singoli atti impositivi, laddove si afferma (‘”assoluta mancata accettazione delle prove giustificative” e che “l’Ufficio…(aveva)… ignorato totalmente la minuziosa documentazione esibita dal contribuente”, rilevando “la totale assenza di riferimenti al riguardo da parte dell’Ufficio”;

1.10. il contribuente non risulta quindi avere offerto prove idonee a vincere la presunzione dell’intero investimento accertato, il che preclude l’invocato effetto espansivo del giudicato anche per l’annualità in contestazione;

1.11. anche laddove si fa riferimento a vizi di forma deì singoli atti impositivi (“mancata accettazione delle prove giustificative addotte… (con) comportamento… lesivo dei diritti del ricorrente e contrario ai principi generali dell’attività amministrativa di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 1” mancata convocazione del contribuente e mancato rispetto del contraddittorio) ciò inoltre non incide comunque sul presupposto dell’accertamento sintetico relativo all’anno 2007, vale a dire sulle fondanti ragioni di non congruità dei redditi dichiarati per più annualità (cfr. per fattispecie assimilabile alla presente Cass. n. 9017/2017);

1.9. non ricorre quindi la violazione di legge denunciata quanto al rigetto dell’eccezione di giudicato esterno;

2.1. con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38) per avere la CTR errato nel ritenere sussistenti gli elementi alla base dell’accertamento sintetico in violazione del principio di ripartizione dell’onere della prova previsto dal citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, lamentando il ricorrente che l’Ufficio avesse omesso di esaminare le prove documentali fornite dal contribuente;

2.2. la censura è inammissibile in primo luogo per difetto di specificità del ricorso quanto alla decisività della documentazione prodotta, di cui è stata omessa la trascrizione nella parte rilevante o l’allegazione al ricorso, ed inoltre perchè il ricorrente non può porre, in questa sede, un problema di valutazione del materiale probatorio, trattandosi di questione di stretto merito, attingibile, se del caso, sotto il profilo del vizio di motivazione, censura invero neppure dedotta;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va integralmente respinto;

4. nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dell’Agenzia delle Entrate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione, il 9 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 6 febbraio 2020

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