Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2803 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 02/02/2017, (ud. 13/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1331-2012 proposto da:

STOP SYSTEM SNC (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 109, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA SEBASTIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ATTILIA FRACCHIA;

– ricorrente –

A.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIA

1280, presso lo studio dell’avvocato ANDREA PERILLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO GATTI;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1630/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 08/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO;

udito l’Avvocato PERILLO Andrea con delega orale dell’Avvocato GATTI

Marco, difensore del resistente che si è riportato agli atti

depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO FRANCESCO MAURO che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 19.10.2004 A.A. proponeva opposizione al D.I. per l’importo di Euro 29.300 concesso a Stop System snc che chiamava in causa Commercial Union Italia spa, compagnia assicuratrice dalla quale intendeva essere manlevata.

Quest’ultima rimaneva contumace.

L’opposta dichiarava di rinunziare al D.I. ed agli atti del giudizio e l’opponente dichiarava di non accettare la rinunzia agli atti.

Con sentenza 13.6.2006 il Tribunale di Alessandria revocava il d.i., dichiarava la propria incompetenza essendo competente il Tribunale di Casale Monferrato, rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. e condannava l’opposta alle spese.

Proponeva appello quest’ultima deducendo che la Commercial Union, dopo la notifica della chiamata di terzo, aveva preso contatto con il legale della A. e, dietro rilascio di quietanza per danni e spese, aveva risarcito il danno con impegno della A. ad abbandonare la causa.

L’appellata resisteva.

La Corte di appello di Torino, con sentenza 8.11.2010, dichiarava estinto il processo per effetto della rinunzia al d.i. ed agli atti del giudizio dell’appellante e compensava integralmente le spese statuendo che il tenore letterale della quietanza dell’appellata con abbandono della causa…senza null’altro pretendere dalla solvente Commercial Union Italia” poneva in capo alla stessa l’obbligo di abbandono della causa, ivi compresa la riconvenzionale, peraltro subordinata.

Ricorre Stop System snc con due motivi e richiesta di distrazione delle spese, resiste l’ A. proponendo ricorso incidentale.

Le parti hanno presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo del ricorso principale si deduce omessa pronunzia e violazione dell’art. 112 c.p.c., in ordine al punto 6 delle conclusioni circa la restituzione della somma di Euro 4.726,54 oltre interessi pagate dalla Stop System alla A..

Col secondo motivo si denunziano violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizi di motivazione per la integrale compensazione delle spese.

Col ricorso incidentale si denunziano violazione di norme di diritto e vizi di motivazione per la erronea insussistenza di un interesse della A. alla prosecuzione del giudizio.

Le contrapposte censure non meritano accoglimento.

La Corte di appello ha richiamato il tenore letterale della quietanza.

L’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).

Quanto al primo motivo del ricorso principale la resistente replica che la richiesta di pronunzia è superflua attesa la compensazione, circostanza di cui si prende atto.

Del resto è pacifico che trattasi delle spese di primo grado che, se pagate dalla ricorrente, vanno restituite per effetto della compensazione operata dalla Corte di appello per entrambi i gradi di giudizio.

Quanto al secondo motivo la sentenza ha motivato la compensazione con la complessità della situazione, suscettibile in astratto di difformi apprezzamenti, e considerato le posizioni assunte dalle parti.

Potendo il giudice di legittimità essere investito della doglianza solo in caso di violazione del principio di soccombenza, il motivo non può essere accolto.

Questa Corte Suprema (Cass. n. 9262/2006) ha, invero, statuito che; in materia di spese processuali il sindacato di legittimità, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio per il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, o che non siano addotte ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso procedimento formativo della volontà decisionale.

Del pari infondato è il ricorso incidentale, generico ed apodittico.

In definitiva entrambi i ricorsi vanno rigettati, con compensazione delle spese.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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