Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28029 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. III, 31/10/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 31/10/2019), n.28029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8609/2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS) in persona del legale rappresentante

p.t., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI GRECO;

– ricorrente –

contro

M. AUTO SRL UNIPERSONALE, PREFETTURA DI LECCE,

C.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1636/2015 del TRIBUNALE di BRINDISI,

depositata il 28/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/09/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

la M.M. s.r.l. si opponeva a una cartella cui era sottesa una violazione al codice stradale, deducendo di aver avuto notifica della stessa, in modo invalido perchè effettuata dal riscossore direttamente a mezzo posta, e, nel merito dell’infrazione, quale proprietaria e quindi obbligata in solido, mentre aveva previamente ceduto il mezzo;

il Giudice di pace accoglieva l’opposizione con pronuncia confermata dal Tribunale secondo cui la modalità notificatoria era legittima e non era stata comunque impugnata la statuizione afferente alla previa cessione del mezzo, mentre era infondata la censura sulla quantificazione pretesamente eccessiva delle spese di lite effettuata in prime cure;

avverso questa decisione ricorre per cassazione Equitalia Sud s.p.a. formulando quattro motivi.

Diritto

RILEVATO IN FATTO

Che:

la motivazione, per il tenore della decisione, può essere redatta in forma sintetica e in coerenza con le indicazioni delle note del Primo Presidente di questa Corte del 14/09/2016 e del 22/03/2011;

i primi due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili per l’assorbente violazione dell’art. 100 c.p.c., rilevabile d’ufficio, non essendo idoneamente evincibile l’interesse sotteso, posto che le censure in parola richiedono la lettura dell’opposizione, nella misura impugnata, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., laddove, in difetto di qualificazioni espresse, sul punto, da parte del giudice di prime cure, la suddetta lettura avrebbe comportato, “parte qua”, l’improponibilità dell’appello, essendo ammesso, ex art. 618 c.p.c., solo il ricorso straordinario per cassazione;

il terzo e quarto motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili anche ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, in quanto per un verso non è dato comprendere dal ricorso, con la richiesta specificità e univocità, ex art. 366 c.p.c., n. 6, se il motivo di appello fosse stato svolto solo sulla sproporzione delle spese processuali liquidate, come da sentenza gravata e come pare dalla formulazione del quarto motivo di ricorso per cassazione, o sulla solidarietà passiva a carico dell’esattore e dell’impositore, come pare dalla formulazione del terzo motivo dell’odierno ricorso, e per altro verso la giurisprudenza di questa Corte, in modo assolutamente stabile (Cass., 13/06/2018, n. 15390, nella cui motivazione si richiamano 44 precedenti conformi, cui se ne possono aggiungere altri fino, ad esempio, a Cass., 09/10/2018, n. 24774 e Cass., 23/04/2019, n. 11157), ribadisce da tempo che:

– “il soggetto nei cui confronti è necessario dispiegare la contestazione è proprio quello che, in virtù della configurazione dell’attuale sistema, fondato sulla istituzionalizzata scissione tra titolarità del credito e titolarità del potere di azione esecutiva, a quest’ultima ha dato in concreto luogo o ha in concreto minacciato di farlo: cioè l’agente della riscossione”;

– “poichè, poi, l’agente di riscossione ha un vero e proprio onere di chiamare in causa l’ente “creditore interessato” (D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39) onde evitare di subire le conseguenze negative della lite, egli ha sì la facoltà di chiedere di essere manlevato dal chiamato, quando evidentemente la contestazione ritenuta fondata riguardi non già atti commessi dal medesimo agente, ma appunto vizi di procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all’altro, ma poi bene risponde delle spese di lite imposte dalla sua – benchè doverosa per l’impulso dell’ente creditore – stessa condotta, in forza non tanto (come avverrebbe se la contestazione ritenuta fondata riguardasse atti ad esso ascrivibili) del principio di soccombenza, quanto piuttosto di quello di causalità”;

– “onde non aggravare ulteriormente senza motivo la posizione del debitore di pretesa esattoriale, già assoggettato a regime di particolare sfavore – rispetto all’esecuzione ordinaria – in nome delle esigenze di maggiore effettività del recupero connesse alle qualità oggettive o funzionali del credito, non può allora farglisi carico della ripartizione, tutta interna al rapporto tra ente creditore interessato ed agente della riscossione, dell’imputabilità dell’ingiustizia od iniquità dell’azione esecutiva al primo o al secondo, nemmeno ai fini del riparto delle spese della lite che egli è stato costretto ad intentare per fare valere l’illegittimità dell’azione esecutiva stessa”;

– “resta salva, beninteso, l’azione di manleva che l’agente della riscossione può proporre nei confronti dell’ente creditore interessato e che viene a configurarsi come onere processuale in senso tecnico”;

ciò posto, ne deriva che nella controversia con cui il debitore contesti l’esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell’agente della riscossione procedente, nè – di per sè sola considerata – di loro compensazione, la circostanza che l’illegittimità dell’azione esecutiva sia da viceversa ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell’agente della riscossione di chiedere all’ente impositore la manleva dall’eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall’altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l’agente della riscossione, purchè sussistano i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., diversi e ulteriori rispetto alla sola circostanza che l’opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all’ente creditore;

non deve disposi sulle spese stante la mancata difesa degli intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA