Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28029 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28029 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DI PAOLA LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 2851-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
MAROTTA GIULIA, CHIRICO LUIGINA, GUARNACCIA CATENA,
PELLEGRINO CATY, DE NICHILO MICHELINA, SQUEO MARIA
GRAZIA, SAPONE ANTONIO, LO MONACO MARCELLO
SIMONETTA ELISABETTA, CARUSO ANTONIETTA, BIANCO
CARMELA, TULIANO LOREDANA, D’AGRIPPINO ROCCHINA,
BOTTA ELIANA, GIAMMALVA ANNA MARIA, ROCCARO

Data pubblicazione: 24/11/2017

GIUSEPPINA, KAJABWAMI YVONNE, elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ANNUNZIATO
FILI ERI;

nonchè contro
CALDARISI SANDRA, BANCONE PAOLO, MARINO °RESTA,
LAPENNA CARMELA, CASTELLANO IRENE, SPERANZA
GIUSEPPE, D’ANDREA NADIA, GALATI DONATA, SIRUGO
FRANCESCA, CORRENTI CHRISTIAN, FANTI MARINELLA,
COMPARETTO MARIA ANITA;

– intimati avverso la sentenza n. 806/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 16/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.
Rilevato che:
la sentenza impugnata ha confermato la decisione del primo giudice che ha
accolto la domanda proposta dai lavoratori indicati in epigrafe – assunti con
una successione di contratti a termine -, volta al riconoscimento degli scatti
biennali del 2,50% ex art. 53 1. n. 312 del 1980 e alla conseguente condanna
dell’amministrazione alla corresponsione, in favore di ciascuno, delle relative
differenze retributive;
per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Ministero
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, affidato ad un motivo;
lavoratori hanno resistito con controricorso, ad eccezione di Caldarisi
Sandra, Bancone Paolo, Marino Oresta, Lapenna Carmela, Castellano Irene,

2

– controricorrenti –

Speranza Giuseppe, D’Andrea Nadia, Galati Donata, Sirugo Francesca,
Correnti Christian, Fanti Marinella e Comparetto Maria Anita, rimasti intimati;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio;

ricorso.
Considerato che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
non può farsi luogo, con riguardo alle controparti costituite, alla dichiarazione
di estinzione del processo ai sensi dell’art. 390 c.p.c., in quanto non vi è prova
della rituale notificazione dell’atto di rinuncia alle predette controparti (non è
stata rinvenuta agli atti la cartolina di ricevimento della notificazione eseguita a
mezzo del servizio postale); la rinunzia non notificata, sebbene non idonea a
determinare l’estinzione del processo, denota comunque il venire meno di
ogni interesse alla decisione e comporta pertanto l’inammissibilità del ricorso
(cfr. Cass. 21/06/2016, n. 12743);
la novità e la complessità della questione di merito, risolta dalla Corte di
legittimità soltanto dopo il deposito del ricorso, giustificano la compensazione
delle spese del giudizio;
l’estinzione del processo va invece pronunciata rispetto alle controparti
rimaste intimate, senza alcuna statuizione sulle spese;
non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato l’art.
13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto
dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse,
mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal
pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.
14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778)

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la difesa erariale, con atto del 19 settembre 2017, ha dichiarato di rinunciare al

PQM
dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dei controricorrenti; compensa
le spese.
Dichiara l’estinzione del giudizio rispetto alle controparti rimaste intimate;
nulla per le spese.

non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso, a nonna del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 ottobre 2017.

Il Presidente
Dott. Adriana Dor nzo
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Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della

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