Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28029 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. II, 21/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.F., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati Sagramoso Francesco e

Giammaria Camici, elettivamente domiciliata nello studio del secondo

in Roma, via Monte Zebio n. 30;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

e contro

CONSOB – COMMISSIONE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù

di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avvocati

ARIETA Giovanni, Fabio Biagianti, Maria Letizia Ermetes e Annunziata

Palombella, elettivamente domiciliata nello studio del primo in Roma,

viale Carso, n. 71;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Bologna in data 1

dicembre 2005 (R.G. n. 223 del 2005);

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 16

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentiti gli Avvocati Giammaria Camici per il ricorrente, Giovanni

Arieta, Fabio Biagianti, Annunziata Palombella e Maria Letizia

Ermetes per la CONSOB;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per la dichiarazione di

cessazione della materia del contendere.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la Corte d’appello di Bologna, con decreto reso pubblico mediante deposito in cancelleria il 1 dicembre 2005, ha dichiarato inammissibile l’opposizione promossa da F.F. avverso il provvedimento emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 11 febbraio 2005, prot. n. 14611, con cui era stato ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione di norme legislative e regolamentari in materia di intermediazione finanziaria al Credito Emiliano s.p.a. (di seguito CREDEM), con obbligo di regresso nei confronti dello stesso F., nella qualità di esponente aziendale e dipendente di CREDEM;

che la Corte d’appello ha ritenuto la carenza di legittimazione attiva dell’opponente, rilevando che, nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative per violazione della disciplina in materia di intermediazione finanziaria, l’esponente aziendale, autore materiale dell’illecito, difetti di un interesse giuridico attuale e concreto alla rimozione del provvedimento impugnato, emesso nei confronti di un soggetto diverso;

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello F. F. ha proposto ricorso, con atto notificato il 12 gennaio 2007, sulla base di un motivo;

che il Ministero e la CONSOB hanno resistito con separati atti di controricorso;

che la difesa del ricorrente e la CONSOB hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che dalla certificazione prodotta dalla difesa del ricorrente risulta il decesso di F.F.;

che come questa Corte ha avuto modo di affermare, la morte di colui che nel provvedimento sanzionatorio adottato dall’Amministrazione è individuato come autore della violazione comporta l’estinzione dell’obbligazione di pagare la relativa sanzione pecuniaria – giacchè essa, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 7 non si trasmette agli eredi – nonchè, in ipotesi di pendenza del giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione, la cessazione della materia del contendere sia in ordine alla sussistenza della responsabilità, che all’entità della sanzione applicata. La dichiarazione di tale cessazione – che fa venir meno la pronuncia sull’opposizione che sia stata impugnata e che determina l’inefficacia sopravvenuta dell’ordinanza ingiunzione – può essere effettuata anche dalla Corte di cassazione, dinanzi alla quale la documentazione dell’avvenuto decesso può essere depositata ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. (Cass. n. 22199 del 2010);

che in considerazione della esito della lite, essendo intervenuto un evento che determina l’estinzione della sanzione comminata al ricorrente, che pure sarebbe risultato vittorioso sulla questione oggetto del presente giudizio quanto alla sussistenza della legittimazione alla proposizione della opposizione, ed essendo tuttavia precluso in questa sede un giudizio sulla soccombenza virtuale in ordine al merito del giudizio di opposizione, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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