Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28029 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. III, 14/10/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 14/10/2021), n.28029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16500-2019 proposto da:

L’ELITE DELLA SPECIALITA’ SNC DI M.M. & C., in

persona del rappresentante legale p.t., M.M.,

M.M., e M.V., domiciliati in ROMA, presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato

DONATELLA PLICATO;

– ricorrenti –

contro

MBCREDIT SOLUTIONS SPA, in persona dei procuratori speciali,

B.M.C., e V.M., domiciliata in ROMA,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’avvocato DANIELE G. DISCEPOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1053-2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata l’8 marzo 2019 e notificato l’11 marzo 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Coniglio dal

Consigliere Dott. MARILENA GORGONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Unicredit Credit Management, mandataria della Unicredit Leasing S.p.A., stante l’inadempimento della società L’Elite della Specialità, resasi cessionaria, in data 13 marzo 2009, del contratto di locazione finanziaria, avente ad oggetto una unità da diporto, stipulato da L.M.M. con la Locat S.p.A., poi divenuta Unicredit Leasing S.p.A., comunicava, in data 16.12.2011, all’utilizzatrice ed ai suoi fideiussori, M. e M.V., la risoluzione del contratto e, secondo quanto stabilito all’art. 20 delle condizioni generali di contratto, intimava l’immediato pagamento di tutti i canoni scaduti e rimasti insoluti. Successivamente, la società utilizzatrice riconsegnava l’imbarcazione che veniva rivenduta per l’importo di Euro 50.000,00, al netto dell’IVA.

Perdurando l’inadempimento della società L’Elite della Specialità, Unicredit Credit Management Bank, chiedeva al Tribunale di Milano di ingiungere alla stessa ed ai suoi fideiussori il pagamento di Euro 101.381,78 in relazione ai canoni periodici relativi al suddetto contratto. Il Tribunale di Milano accoglieva la richiesta ed emetteva il decreto ingiuntivo n. 37279/ 2015 per l’importo di Euro 70.038,09, compresi gli interessi.

Gli odierni ricorrenti proponevano opposizione, deducendo di avere pagato tutte le rate, ad eccezione della maxi rata finale di Euro 47.500,00, che il contratto si era risolto il 16 dicembre 2011, con la lettera di risoluzione inviata dalla concedente, che l’imbarcazione era stata restituita e che, dovendosi riconoscere al contratto natura di leasing traslativo, la maxi rata finale di Euro 47.500 più IVA e la somma prevista per il riscatto del bene, pari ad Euro 190,00 + IVA, avrebbero dovuto compensarsi con il ricavato dalla vendita del bene, pari ad Euro 50.000,00 + Iva, come stabilito dall’art. 21 delle condizioni generali.

La Unicredit Credit Management Bank, costituitasi in giudizio, affermava che al contratto non era stata applicata alcuna clausola penale, “essendo il contratto decorso ed oggetto solo di decadenza dall’esercizio finale del diritto di riscatto in virtù del persistere dell’inadempimento e dell’operare della clausola risolutiva espressa”, e che l’art. 21, in caso di risoluzione, stabiliva che il canone alla firma ed i canoni precedentemente pagati sarebbero rimasti acquisiti dalla concedente; di conseguenza, chiedeva di condannare l’opponente al pagamento della somma ingiunta. Successivamente, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 4, sosteneva che il contratto si era risolto per naturale scadenza.

Il Tribunale di Milano revocava il decreto ingiuntivo, perché emesso sula base di una causa petendi erronea, e condannava in solido gli odierni ricorrenti al pagamento di Euro 70.038,09 oltre agli interessi legali di mora al tasso convenzionale e nei limiti del tasso soglia sull’importo capitale di Euro 57.503,80 dal 5 agosto 2015 al saldo, ritenendo che, dai documenti contrattuali, emergesse che non vi era stata risoluzione del rapporto e che la società concedente aveva soltanto chiesto il pagamento della maxi rata finale scaduta.

L’utilizzatrice ed i fideiussori proponevano appello avverso detta decisione: a) lamentando la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, essendosi il giudice a quo pronunciato su una domanda diversa da quella formulata fino alla memoria di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1; b) invocando l’applicazione dell’art. 21, p. V, delle condizioni generali di contratto, a mente del quale “per l’ipotesi in cui la vendita dell’unità da diporto intervenisse prima dell’integrale soddisfazione di tutte le ragioni di credito del concedente… vige il principio che il prezzo imponibile ricavato dalla vendita dell’unità da diporto, dovrà essere imputato, con valuta del giorno del relativo incasso da parte del concedente, a deconto delle ragioni di credito di cui sopra; qualora il prezzo imponibile ricavato dalla vendita fosse maggiore della somma di tutte le ragioni di credito del concedente,… dovrà corrispondere l’importo relativo all’eccedenza” e dell’art. 1526 c.c., quale norma imperativa in tema di leasing traslativo; c) deducendo l’erronea determinazione degli interessi.

MB Credit Solutions S.p.A., cessionaria pro soluto del credito di Unicredit Leasing, resisteva all’impugnazione.

La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 1053-2019, oggetto dell’odierno ricorso, confermava la decisione di prime cure, ritenendo che la società utilizzatrice avesse agito per ottenere il pagamento del maxi canone scaduto e rimasto insoluto, in considerazione del fatto che al momento dell’invio delle lettere di sollecito il contratto era già venuto meno per essere giunto alla sua naturale scadenza, senza che la conduttrice avesse esercitato l’opzione di riscatto; escludeva che la precisa qualificazione del credito, avvenuta nel corso del giudizio di prime cure da parte dell’opposta, avesse comportato una mutatio libelli o leso i diritti di difesa degli opponenti.

L’Elite della Specialità e M. e M.V. ricorrono per la cassazione di detta pronuncia formulano quattro motivi.

Resiste con controricorso MB Credit Solutions S.p.A.

La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di Consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., n. 1 e non sono state depositate conclusioni scritte da parte del PM.

Diritto

RILEVATO

che:

1) Con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza di secondo grado ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione dell’art. 112 c.p.c., la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nonché dell’art. 183 c.p.c., per non aver rilevato che la modificazione della richiesta iniziale di risoluzione di diritto del contratto con quella di pagamento della maxi rata finale integrava gli estremi di una domanda del tutto nuova che come tale avrebbe dovuto non essere ammessa, per non violare il diritto di difesa della società utilizzatrice.

Il motivo è infondato.

Occorre partire dalla decisione a Sezioni Unite del 2015 (Cass. 15/06/2015, n. 12310) che si è fatta carico di un resettaggio delle “pre-cognizioni in materia, onde sgombrare il campo di analisi da preconcetti e suggestioni linguistiche prima ancora che giuridiche, soprattutto con riguardo ad espressioni sfuggenti ed abusate che hanno finito per divenire dei mantra ripetuti all’infinito senza una preventiva ricognizione e condivisione di significato”. Ciò ha portato al superamento della “coppia retorica emendatio/mutatio libelli e della connessa convinzione di ammissibilità della prima ed inammissibilità della seconda”. La giurisprudenza, infatti, era solita ammettere le modificazioni della domanda introduttiva non incidenti né sulla causa petendi (ma solo sulla interpretazione o sulla qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto) né sul petitum (se non nel senso di meglio quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere) ed a giudicare inammissibili, per contro, quelle modificazioni della domanda che dessero luogo ad una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, per diversità e/o ampiezza del petitum o della causa petendi. Sulla scorta del nuovo corso giurisprudenziale, ai sensi dell’art. 183 c.p.c., devono ritenersi oggi non ammesse solo le domande che si aggiungono alla domanda proposta nell’atto introduttivo, cioè quelle che sono “altro” da quella domanda; sono, ex adverso, possibili le domande “modificate” non perché non possono incidere sul petitum e sulla causa petendi, ma perché non possono essere considerate “nuove” nel senso di “ulteriori” o “aggiuntive”. Insomma, si ritiene che il legislatore abbia consentito, prima dell’inizio della trattazione della causa, “correzioni di tiro” e cambiamenti anche rilevanti per non frustrare la funzionalità del processo e dei suoi valori fondanti.

Chiarito il quadro dei principi giurisprudenziali applicabili alla fattispecie in esame, se ne deve concludere che il giudicante li abbia bene applicati nella fattispecie concreta.

La società concedente, infatti, non discostandosi dalla vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l’atto introduttivo, non solo non aveva chiesto un bene della vita diverso da quello oggetto della richiesta monitoria, ma si era limitata a specificare la domanda originaria, qualificando diversamente la fonte del diritto di credito esercitato: non le somme da corrisponderle per la risoluzione contrattuale per inadempimento della utilizzatrice, ma quanto da questa ancora dovutole a fronte dell’avvenuta scadenza del contratto, senza aver esercitato il diritto di opzione.

2) Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1362,1370 e 1371 c.c., anche con riferimento all’art. 115 c.p.c., comma 1, e vizio di travisamento delle prove ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, per avere la sentenza impugnata messo in discussione che il contratto si fosse risolto di diritto, nonostante il chiaro tenore letterale della lettera trasmessa da Unicredit il 16 dicembre 2011, e per avere, senza osservare le regole ermeneutiche previste dal codice civile, ritenuto che da essa emergesse l’inequivoca volontà della società concedente di comunicare alla utilizzatrice ed ai garanti la decadenza dall’esercizio del diritto di riscatto; conclusione che, oltre a muovere dall’erronea premessa che la suddetta decadenza fosse incompatibile con la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, sarebbe stata raggiunta senza tener conto, in particolare, del comportamento successivo di Unicredit leasing, la quale, nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, dava atto dell’intervenuta risoluzione del contratto ed emetteva, nel periodo giugno 2012 – febbraio 2015, dopo la restituzione dell’imbarcazione, trenta fatture con causale recupero spese di ormeggio.

I ricorrenti ne traggono la conclusione che la Corte d’Appello abbia travisato l’informazione probatoria scaturente dalla lettera raccomandata del 16 dicembre 2011, violato anche l’art. 1370 c.c. nonché l’art. 1371 c.c., perché non avrebbe interpretato le clausole inserite nelle condizioni Generali di contratto in senso favorevole alla società utilizzatrice né le avrebbe interpretate al fine di realizzare l’equo contemperamento degli interessi delle parti, perché per effetto della sentenza impugnata Unicredit avrebbe ricavato Euro 266.062,5 cioè più di quanto avrebbe conseguito se il contratto fosse giunto alla sua scadenza naturale.

Il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni:

i) innanzitutto, si deve rilevare che la lettera raccomandata del 16 dicembre 2011 non è stata riprodotta dai ricorrenti, in spregio delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6; quando l’illustrazione si fonda su documenti per soddisfare quanto prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, occorre a) trascriverne direttamente il contenuto per la parte che dovrebbe sorreggere la censura o riprodurlo indirettamente, indicando la parte del documento, in cui troverebbe rispondenza l’indiretta riproduzione; b) indicare la sede del giudizio di merito in cui il documento venne prodotto; c) indicare la sede in cui in questo giudizio di legittimità il documento, in quanto prodotto (ai diversi effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), se nella disponibilità, sarebbe esaminabile dalla Corte, ovvero, sempre in quanto prodotto, sia esaminabile in copia, se trattisi di documento della controparte: così Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469.

ii)va, poi, ribadito che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, chi intenda censurare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’attività interpretativa del giudice di merito, non può limitarsi a richiamare le regole asserita-mente violate, avendo invece l’onere di specificare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dalle stesse discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (cfr., ex plurimis, Cass. 28/11/2017, n. 28319).

iii) il travisamento dell’informazione probatoria, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, è ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. dalla L. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché “a fortiori” se ne deve escludere la denunciabilità in caso di cd. “doppia conforme”, stante la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c., u.c. (in termini, cfr. Cass. 03/11/2020, n. 24395).

3) Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), con riferimento all’art. 1456 c.c., art. 1453 c.c., comma 2, artt. 1328 e 1334 c.c., per non avere la Corte d’Appello tenuto conto del fatto che, una volta dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, la conoscenza di tale volontà da parte della destinataria rendeva tale dichiarazione irrevocabile.

La censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che la lettera raccomandata del 16 dicembre 2011 (e quella dello stesso tenore del 19 dicembre 2011 inviata ai fideiussori) comunicasse all’utilizzatrice la decadenza dall’esercizio del diritto finale di riscatto del natante e sollecitasse la restituzione del bene ed il pagamento di quanto dovuto “senza che quanto sollecitato potesse trarre origine, di per sé, dalla clausola risolutiva espressa di cui all’art. 21 del contratto, pur richiamata in dette missive dalla creditrice… nemmeno invocabile… considerato che.. il rapporto negoziale… era già venuto meno per sua naturale scadenza”.

Il motivo non può, allora, che considerarsi inammissibile, dovendosi ribadire che per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione; il che non avviene quando, come in questo caso, l’esercizio del diritto d’impugnazione non sia valso ad esplicitare né a specificare le ragioni per cui una data statuizione è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere (Cass. 16/04/2021, n. 10128; Cass. 10/08/2017, n. 19989).

4) Con il quarto motivo i ricorrenti adducono la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) con riferimenti all’art. 1526 c.c. e L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 136-140. Premessa la natura di leasing traslativo del contratto per cui è causa, i ricorrenti ritengono che la Corte avrebbe dovuto applicare l’art. 1526 c.c.; perciò, una volta restituita la res locata, l’utilizzatore avrebbe avuto diritto alla restituzione delle rate riscosse, fatto salvo il diritto del concedente di trattenere un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno. Non solo: alla luce della avvenuta tipizzazione del contratto di leasing, la Corte d’Appello avrebbe dovuto applicare la L. n. 124 del 2017, commi 136-140, e quindi considerare il concedente tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita del bene dedotta la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione di acquisto, le spese per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione fino alla vendita.

Anche questo motivo non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha negato che il fatto costitutivo della domanda della concedente fosse la risoluzione per inadempimento del contratto: presupposto per applicare l’art. 1526 c.c. siccome la L. 124 del 2017, art. 1, commi 136-140, quest’ultima, peraltro, non essendo suscettibile di applicazione alla vicenda in esame, quand’anche la domanda della concedente fosse stata fondata sull’inadempimento dell’utilizzatrice.

Questa Corte, con la recente decisione a Sezioni Unite n. 2061 del 28/01/2021, ha, infatti, statuito che la L. n. 124 del 2017 (art. 1, commi 136-140) non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l’inadempimento dell’utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore; non dando seguito a quell’orientamento giurisprudenziale, inaugurato dalla sentenza n. 8980 del 29/03/2019, che era giunto alla conclusione che, in ragione dell’innovazione del quadro normativo di riferimento (già, peraltro, inciso dalla L.Fall., art. 72-quater), l’art. 1526 c.c. non potesse trovare applicazione nel caso di risoluzione per inadempimento dei contratti di leasing, traslativi o di godimento che siano, in quanto la tradizionale distinzione, di origine pretoria, tra leasing traslativo e di godimento, era stata superata dalla regolamentazione unitaria e a vocazione generai di cui alla L. n. 124 del 2017, anche quanto agli effetti della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore: soluzione giustificata con l'”interpretazione storico-evolutiva, secondo cui una determinata fattispecie negoziale (…) non può che essere valutata sulla base dell’ordinamento vigente, posto che l’attività ermeneutica non può dispiegarsi “ora per allora, ma all’attualità”” e basata sul presupposto che, sino al definitivo accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, non si siano esauriti i relativi effetti.

Per le Sezioni unite, tuttavia, l’attività di interpretazione delle norme non può “superare i limiti che si impongono nel suo svolgimento e che danno la misura della distinzione di piani sui quali operano, rispettivamente, il legislatore e il giudice (…). Il legislatore, infatti, “introduce nell’ordinamento un quid novi che rende obbligatorio per tutti un precetto o una regola di comportamento”; il giudice (…), “applica al caso concreto la legge intesa secondo le comuni regole dell’ermeneutica (Corte Cost. n. 155 del 1990) e in tal modo ne disvela il significato corretto, pur sempre insito nella stessa, in un dato momento storico, quale espressione di un determinato contesto sociale e culturale” (…)”; per di più, le Sezioni Unite hanno escluso che la disciplina recata dalla L. n. 124 del 2017 abbia carattere retroattivo “essendo essa priva degli indici che consentono di riconoscerle efficacia regolativa per il passato, non avendo in tal senso disposto lo stesso legislatore, né proponendosi la novella di operare una interpretazione autentica di un assetto legale precedente, in quanto essa interviene, in modo innovativo, a colmare una lacuna ordinamentale circa la disciplina del contratto di locazione finanziaria, cui soltanto il formante giurisprudenziale aveva posto rimedio”.

5. Il ricorso va dunque rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

7. Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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