Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28028 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. III, 31/10/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 31/10/2019), n.28028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 2646/2017 R.G. proposto da:

Cave Mantovane s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Ghisi,

elettivamente domiciliata in Roma, via Dardanelli, n. 37, presso lo

studio dell’Avv. Giuseppe Campanelli;

– ricorrente e resistente –

contro

L.M.T., e T.A., rappresentati e difesi dagli

Avv. Franca Tondini e Giulio Bellini ed elettivamente domiciliati

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Archimede, n. 138;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 552/2016 della Corte d’appello di Brescia,

emessa il 6 giugno 2016;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 settembre

2019 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;

uditi gli Avv. Francesco Ghisi e Giulio Bellini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Patrone Ignazio, che ha concluso chiedendo che sia

dichiarato inammissibile il ricorso principale e l’accoglimento del

primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Cave Mantovane s.r.l. ha proposto ricorso, basato su un unico motivo, avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Brescia, rigettando il gravame interposto dalla medesima società, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva solo parzialmente accolto le domande proposte nei confronti di T.A. e L.M.T..

Questi ultimi hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale, al quale la Cave Mantovane s.r.l. ha resistito, a sua volta, con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal comma 1, lett. e), del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

La Corte, esaminato il ricorso in camera di consiglio, ne ha disposto il rinvio per la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5 per la trattazione in quella sede.

Entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie difensive.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Deve essere esaminato, anzitutto, il primo motivo del ricorso incidentale, giacchè lo stesso è fondato e il suo accoglimento ha – per le ragioni che saranno illustrate in seguito – efficacia assorbente non solo delle ulteriori censure proposte dai ricorrenti incidentali, ma anche del ricorso principale. Peraltro, essendo stato proposto nei termini per l’impugnazione della sentenza in via principale, esso può essere esaminato autonomamente nonostante il rilievo di inammissibilità del ricorso principale prospettato nella proposta del relatore per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Con tale motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto i giudici di merito avrebbero fondato l’accoglimento della domanda proposta dalla Cave Mantovane s.r.l. su un accordo intervenuto inter partes in data 8 gennaio 1994, nonostante la società attrice avesse, invece, inteso far valere nei confronti dei convenuti un diverso titolo, costituito da dichiarazioni di surrogazioni di pagamento contenute nelle quietanze rilasciatele dai creditori dei convenuti, che essa attrice aveva soddisfatto.

Si tratta della riproposizione di una questione che aveva già costituito motivo di gravame in appello e sulla quale la Corte bresciana si è così pronunciata: “se è pur vero che la società Cave Mantovane ha posto a fondamento della pretesa creditoria la surrogazione nei diritti dei soggetti terzi creditori avendo assolto, nei loro confronti le obbligazioni degli appellati T.- L., è anche vero che è stata la difesa dei convenuti in primo grado ad introdurre l’argomento fondato sull’accordo di data 8.1.1994 che, secondo quanto dedotto, ha di fatto regolamentato i rapporti tra le parti in modo del tutto autonomo prevedendo che il rimborso di quanto corrisposto dalla Cave Mantovane ai terzi creditori dovesse intervenire decorsi tre anni dall’ultimo pagamento ed altresì impegnando i debitori a concedere ipoteca volontaria a garanzia del pagamento. Proprio sulla previsione del termine di tre anni dall’ultimo pagamento, inoltre, la difesa dei convenuti ha fondato l’eccezione di prescrizione del diritto di credito affermato dalla società oggi appellante, e dunque non si può affermare che la pattuizione sopra richiamata, e le situazioni giuridiche dalla stessa regolamentate, non abbiano formato oggetto a pieno titolo del thema decidendum” (pag. 12).

Dunque, secondo il ragionamento che sorregge la decisione impugnata, non implicherebbe la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato il fatto di porre a fondamento dell’accoglimento della domanda attorea un titolo diverso da quello indicato nella domanda stessa, ma della cui esistenza ha dato atto il convenuto nelle proprie difese.

In realtà, il principio costantemente affermato da questa Corte è che l’art. 112 c.p.c. – che pone il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda – deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell’ambito del petitum, rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall’attore, può essere sollevata soltanto dall’interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Sez. 3, Sentenza n. 919 del 03/02/1999, Rv. 522900; v. da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 906 del 17/01/2018, Rv. 647126).

Pertanto, se da un lato è vero che il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti (Sez. 1, Ordinanza n. 29200 del 13/11/2018, Rv. 651581), è pur vero che tale principio deve ritenersi invece violato allorquando il giudice, trasmodando i confini del suo potere di ricostruire autonomamente i fatti dedotti e di conferire agli stessi la corretta qualificazione giuridica, fondi la propria decisione su un titolo diverso da quello esposto dall’attore a fondamento della sua domanda.

In particolare, deve essere considerato “nuovo” e “diverso” rispetto all’originaria causa petendi un titolo contrattuale del tutto autonomo rispetto a quello dal quale, secondo la prospettazione dell’attore, nascerebbe il suo credito, ancorchè l’esistenza di tale titolo sia stata dedotta dal convenuto, a scopi difensivi, per paralizzare l’altrui domanda. Una simile difesa, semmai, legittimerebbe l’attore a procedere alla emendatio o alla mutatio libelli ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 5. Ma, in difetto, il giudice resta legato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., alla prospettazione originaria.

Sebbene, per effetto della deduzione del convenuto, l’esistenza di quell’atto negoziale entra a far parte del thema decidendum, esso rileva unicamente quale fondamento delle difese che sullo stesso si fondano, non essendo consentito al giudice sostituire ex officio un titolo contrattuale ad un altro.

Una simile sostituzione esorbita i limiti della mera ricostruzione del fatto, proprio perchè l’esistenza di un differente titolo contrattuale non costituisce il “medesimo fatto” diversamente ricostruito, bensì un fatto giuridico del tutto nuovo ed autonomo.

In applicazione di tale principio, il primo motivo del ricorso incidentale deve trovare accoglimento e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, che deciderà la domanda originariamente proposta dalla società attrice.

Tale statuizione determina l’assorbimento degli ulteriori motivi del ricorso incidentale, nonchè dello stesso ricorso principale, con il quale in sostanza si denuncia, per l’appunto, la diversa regolamentazione delle situazioni giuridiche scaturenti dai titoli indicati dalla società attrice (le dichiarazioni di surrogazione), anzichè dall’accordo dell’8 gennaio 1994.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti i restanti motivi del ricorso incidentale nonchè il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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