Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28028 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28028 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 12450-2015 proposto da:
TERESI GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PIETRO DA CORTONA 8, presso lo studio dell’avvocato
MAURILIO D’ANGELO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro
GRASSETTO COSTRUZIONI S.P.A., in persona dell’Amministratore
Unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO
BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell’avvocato MATTIA
PERSIANI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ER_IVIENEGILDO BORGHI;

– controricorrente avverso la sentenza n. 23659/2014 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 6/11/2014;

Data pubblicazione: 24/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROTTA.
Rilevato che:
– con sentenza di questa Corte n. 23659/2014 del 6 novembre 2014,

decisione della Corte di appello di Torino che, pronunciando in sede di
rinvio, riconosciuta nel confronti della Grassetto Costruzioni S.p.A. la
qualifica dirigenziale spettante al Teresi, aveva ritenuto che nulla fosse
ulteriormente dovuto a titolo di differenze retributive avendo il predetto
ricevuto di fatto un trattamento economico superiore a quello stabilito
per i dirigenti dal relativo contratto collettivo, dichiarato assistito da
giusta causa il licenziamento allo stesso intimato con conseguente
condanna del Teresi a restituire quanto ricevuto, per effetto delle
precedenti sentenze, a titolo di indennità di preavviso e differenze
retributive. Riteneva questa Corte infondate le censure mosse dal
ricorrente per cassazione. In particolare rilevava una ragione di
inammissibilità dei primi due motivi di ricorso per genericità in guanto,
a fronte dell’affermazione, di cui alla sentenza della Corte di appello,
secondo la quale, a seguito della decisione di annullamento di questa
Corte, residuavano solo le questioni concernenti la possibilità di tenere
conto del trattamento di fatto ricevuto dal Teresi e la sussistenza o
meno di una giusta causa di licenziamento, il ricorrente si era limitato a
dedurre che la Corte torinese erroneamente si era ritenuta vincolata al
precedente accertamento circa la giustificatezza del licenziamento senza
però spiegare perché fosse incorsa nel denunciato errore. In ogni caso
riteneva corretta la decisione impugnata laddove la stessa aveva
considerato escluse dal thema decidendum tutte le questioni di cui ai motivi
del ricorso incidentale rigettato nella decisione rescindente n.
Ric. 2015 n. 12450 sez. ML – ud. 18-10-2017
2-

veniva rigettato il ricorso proposto da Teresi Giancarlo avverso la

19074/2011. Riteneva, inoltre, che analoghe considerazioni valessero
per la riproposizione della questione della giustificatezza del
licenziamento, della violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, della
violazione dell’art. 27 del c.c.n.l. per i dirigenti delle imprese industriali e
dell’omesso espletamento dell’istruttoria, rilevando anche la violazione

di prova e dei prospetti paga in ordine ai quali il Teresi denunciava
l’omessa valutazione. Infine riteneva generici i rilievi concernenti la
rideterminazione delle spese;
– avverso tale sentenza Giancarlo Teresi propone ricorso per
revocazione;
– la Grassetto Costruzioni S.p.A. resiste con controricorso;
– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è
stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
– entrambe le parti hanno depositato memoria;
Considerato che:
– il ricorrente deduce un vizio revocatorio sussistente nella omessa
pronuncia sulla denunciata violazione del proprio diritto a mantenere
l’assegno ad personam consacrato nella decisione di prime cure, non appellata
sul punto dalla Grassetto Costruzioni S.p.A. e per l’effetto chiede la
‘correzione’ della sentenza impugnata (pag. 13 del ricorso) con il
riconoscimento del diritto alla corresponsione di detto assegno ad
personam ‘nella giusta misura, per il periodo 1 settembre 1994/22
settembre 1999 nonché su tutti gli altri emolumenti che gli competono
in dipendenza della cessazione del rapporto, compresa indennità di
anzianità da computarsi sull’intero periodo di prestazione di lavoro e
cioè dal 1° novembre 1992 al 22 settembre 1999, anche ai fini
previdenziali’;
Ric. 2015 n. 12450 sez. ML – ud. 18-10-2017
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del principio di autosufficienza per la mancata trascrizione dei capitoli

- il ricorso è inammissibile;
– non risulta che le pretese creditorie cui fa riferimento a sostegno
del preteso errore revocatorio siano state oggetto di riconoscimento da
parte del Tribunale di Savona (secondo l’assunto del ricorrente – pag. 7
del ricorso per revocazione – l’appello incidentale della Grassetto

personam’). Si rileva, anzi, dalla sentenza di questa Corte n. 19074/2011
che: ‘Il Tribunale di Savona rigettava tutte le domande del Teresi
relative al primo periodo, mentre, relativamente al secondo periodo,
negava la qualifica dirigenziale….’ (si veda anche il passaggio contenuto
a pag. 32 della sentenza non definitiva della Corte di appello di Genova
n. 875/2007 che ricostruisce il decisum del Tribunale in punto di
compenso ad personam);
– è lo stesso ricorrente, del resto, che riferisce di aver impugnato
l’indicata sentenza del Tribunale proprio sul punto relativo al rigetto
delle pretese retributive ‘conseguenti al mancato pagamento del
compenso premiale ad personam di L. 4.800.000 mese […]’ – pag. 3
ricorso per revocazione e pag. 6 della citata sentenza della Corte
genovese n. 875/2007-;
– sempre il ricorrente, poi, facendo riferimento alla sentenza
definitiva della Corte di appello di Genova n. 852/2008, riporta il
passaggio motivazionale in cui in cui era stato sancito: ‘Conseguenza
ulteriore è che deve essere calcolato quanto avrebbe in astratto
percepito il Teresi se nel periodo ’94 – ’98 fosse stato inquadrato e
compensato come dirigente e da tale importo deve essere detratto
quanto in concreto percepito dal lavoratore nel medesimo periodo
[…..], unica conseguenza possibile è che il super minimo o l’assegno ad
personam, fruito dal Teresi durante il predetto periodo, deve essere
computato in ciò che ha di fatto percepito (come è avvenuto) ma non
Ric. 2015 n. 12450 sez. ML – ud. 18-10-2017
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Costruzioni ‘non intaccava la riconosciuta integrazione stipendiale ad

può essere incluso in quello che spetta in quanto dirigente ove, come
nella fattispecie, tali compensi non siano previsti dalla contrattazione
collettiva od aziendale come afferenti alla retribuzione spettante al
dirigente’;
– a seguito di tale decisione, questa Corte, in particolare

cassazione proposto dal Teresi, nella sentenza n. 19074/2011 ha così
statuito: “Con il settimo motivo il Teresi ‘si duole’ che la sentenza della
Corte di appello di Genova n. 852 del 10 ottobre 2008 ‘non abbia fatto
applicazione dell’art. 27 del CCNL per i dirigenti delle imprese
industriali’ che, a suo dire, avrebbe consentito il mantenimento
dell’assegno goduto ad personam come condizione di miglior favore.
Connette a siffatta doglianza, ma senza sufficiente esplicitazione del
collegamento, anche una violazione dell’art. 2103 cod. civ.. Senonché,
anche questa doglianza non è condivisibile perché anche la pretesa
violazione dell’art. 27 del CCNL dei dirigenti è questione che non risulta
sollevata in precedenza”;
– dai suddetti passaggi risulta allora che la questione dell’assegno ad
personam, lungi dall’essere stata risolta in modo favorevole all’originario
ricorrente, aveva formato oggetto di ulteriore disamina sino alla
pronuncia del giudice di legittimità che, definitiva sul punto, aveva
disposto il rinvio a diverso giudice di merito solo in relazione ai motivi
accolti (solo quelli del ricorso principale, ad eccezione dei motivi 7° ed
8° e 10°);
– ed allora nessun vizio revocatorio può essere imputato alla
sentenza di questa Corte n. 23659/2014 che ha respinto il ricorso
avverso la decisione della Corte di appello di Torino, quale giudice del
rinvio, nel solco tracciato dalla pronuncia rescindente;

Ric. 2015 n. 12450 sez. ML – ud. 18-10-2017
5-

pronunciandosi sul settimo motivo di ricorso (incidentale) per

- lo stesso ricorrente, peraltro, in questa sede evidenzia quelle che
erano state le ragioni di dissenso rispetto alla pronuncia della citata
sentenza n. 19074/2011 (ed in particolare quelle sul motivo del ricorso
incidentale relativo all’assegno ad personam – pag. 9 del ricorso per
revocazione -) il che rende palese come inammissibilmente in questa sede

rescissorio che semmai andavano fatte valere nei confronti della prima
pronuncia di legittimità intervenuta tra le parti;
– ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, n. 5, cod.
proc. civ. per la definizione camerale del processo;
– in conclusione la proposta va condivisa e il ricorso va dichiarato
inammissibile;
– la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;
– va dato atto dell’applicabilità dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, co. 17, legge 24
dicembre 2012, n. 228;

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al
pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del
presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed
euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per
legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2017
Il Presidente

vengano poste questioni del tutto estranee al devolutum del giudizio

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