Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28028 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. II, 21/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PROTO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.L.G., ((OMISSIS)) rappresentato e

difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.

Astorino Giuseppe ed elettivamente domiciliato, in Roma, alla v.

Avezzana, n. 6, presso lo studio dell’Avv. Maria Gagliardi;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di

procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti LECCE

Reginaldo e Giuseppe O. Lagoteta ed elettivamente domiciliata presso

lo studio del secondo, in Roma, via Ststina, n. 42;

– controricorrente –

Avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 858/2005, depositata

il 16 maggio 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 15

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito l’Avv. Giuseppe Lagoteta per la controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14 maggio 2002 il sig. M. L.G. conveniva in giudizio, dinanzi al giudice di pace di S. Giovanni in Fiore, l’E.n.e.l. s.p.a. per sentir dichiarare l’illegittimità della posa di un palo effettuata dalla suddetta società per l’appoggio della linea elettrica sul suo fondo, riportato nel catasto del predetto Comune alla particella n. 34 del foglio n. 80, con la conseguente condanna della società medesima al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa nei limiti della competenza del giudice adito. Nella costituzione della convenuta società (che, in via riconvenzionale, chiedeva dichiararsi l’intervenuto acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto sul fondo dell’attore), l’indicato giudice di pace, con sentenza n. 229 del 2003, accoglieva la domanda attrice e condannava la convenuta al pagamento della somma di Euro 180,76, oltre interessi e spese giudiziali. Interposto appello da parte dell’E.n.e.l. s.p.a., nella resistenza dell’appellato, il Tribunale di Cosenza, rilevata la fondatezza della dedotta doglianza relativa alla questione pregiudiziale di incompetenza del giudice di pace siccome la domanda principale e quella riconvenzionale inerivano beni immobili e che su quest’ultima sarebbe stato necessario decidere secondo diritto, con sentenza n. 858 del 2005 (depositata il 16 maggio 2005), dichiarava, per l’appunto, l’incompetenza del giudice di pace di S. Giovanni in Fiore e rimetteva le parti dinanzi allo stesso Tribunale di Cosenza, quale giudice di primo grado, assegnando il termine di giorni novanta per la conseguente riassunzione.

Avverso la suddetta sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il sig. M.L.G., articolato in due motivi; la società intimata si è costituita in questa fase con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 2) la violazione delle norme sulla competenza e, in particolare, la violazione dell’art. 339 c.p.c., comma 3, in combinato disposto con l’art. 113 c.p.c., comma 2, e con l’art. 83 c.p.c., nonchè dell’art. 40 c.p.c., comma 7, in combinato disposto con l’art. 7 c.p.c. e con l’art. 83 c.p.c., avuto riguardo alla circostanza che l’Avv. Paternostro (che aveva patrocinato l’E.n.e.l.

c.p.c., in primo e secondo grado) era risultato, in effetti, privo di “ius postulandi”, poichè la relativa procura era stata rilasciata solo in favore dell’Avv. Reginaldo Lecce.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha prospettato – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 2 – la violazione delle norme sulla competenza e, in particolare, la violazione dell’art. 339 c.p.c., comma 3, in combinato disposto con l’art. 113 c.p.c., comma 2, nonchè dell’art. 40 c.p.c., comma 7, in combinato disposto con l’art. 7 c.p.c., deducendo che, nella specie, la sentenza di primo grado si sarebbe dovuta ritenere, alla stregua delle richiamate norme, inappellabile, con la conseguente declaratoria di inammissibilità del formulato gravame.

3. Rileva il collegio che, considerato l’ordine logico delle questioni prospettate, deve essere esaminato, innanzitutto, il secondo motivo attinente propriamente al regime di impugnabilità della sentenza del giudice di pace di S. Giovanni in Fiore. La doglianza è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.

Infatti, sul presupposto indiscutibile della sussistenza di connessione tra la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto per far accertare l’acquisto per usucapione di una servitù di elettrodotto e la domanda di risarcimento del danno proposta dall’attore proprietario dell’immobile divenuto servente (cfr., ad es., Cass. n. 4295 del 2008, ord.), la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che, nel caso in cui siano proposte dinanzi al giudice di pace una domanda principale di valore non eccedente i limiti previsti per la decisione secondo equità e una domanda riconvenzionale connessa con quella principale ai sensi dell’art. 36 c.p.c. che superi il limite di valore fissato dalle legge per le pronunce di equità o appartenga alla competenza del giudice superiore, l’intero giudizio deve essere deciso secondo diritto con la conseguenza che il mezzo di impugnazione della sentenza si identifica con l’appello e non già il ricorso per cassazione (cfr. Cass., S.U., n. 11701 del 2005, ord., e, da ultimo, Cass. n. 12030 del 2010, anche con riferimento al regime – “ratione temporis” applicabile nella specie – anteriore alla modifica dell’art. 339 c.p.c. disposta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 1). Del resto, il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale di questa Sezione ha affermato che, qualora sia proposta dinanzi al giudice di pace una domanda risarcitoria, deducendosi l’installazione illegittima di una linea elettrica di passaggio, per una somma da ritenersi rientrante nella competenza ordinaria per valore dello stesso giudice, e venga formulata dalla parte convenuta una rituale domanda riconvenzionale di accertamento dell’acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto, di natura immobiliare e da considerarsi pregiudiziale rispetto a quella principale, l’intera controversia, ai sensi degli artt. 34 e 36 c.p.c., e non operando alcun criterio di competenza funzionale del giudice di pace con riferimento alla domanda principale, deve considerarsi appartenente alla competenza del tribunale dinanzi al quale deve, perciò, essere rimessa (v. Cass., n. 11415 del 2010, ord.). Ed ancora più incisivamente è stato chiarito (cfr. Cass. n. 16392 del 2009) che ogni questione relativa all’esistenza e alla validità della procura rilasciata al difensore (come quella dedotta anche nella controversia in esame nella presente sede di legittimità) deve essere delibata dal giudice competente secondo le regole fissate nel codice di rito, con la conseguenza che, proposta dal convenuto, davanti al giudice di pace, una domanda riconvenzionale di competenza del tribunale, tale da imporre, per ragioni di connessione, la rimessione a favore di quest’ultimo, la circostanza che il difensore del convenuto sia, in ipotesi, privo di “ius postulandi” non è idonea a far venire meno la competenza del tribunale anche in ordine alla domanda principale, ancorchè quella riconvenzionale debba, eventualmente, ritenersi come non proposta per mancanza di procura, ritualmente eccepita.

4. Anche il primo motivo formulato nell’interesse del ricorrente è infondato e va, perciò, respinto.

Al di là dell’aspetto che la procura notarile in atti (registrata il 30 settembre 1999) per la rappresentanza nel giudizio in primo grado era stata conferita dall’Enel Distribuzione s.p.a. al solo Avv. Reginaldo Lecce (peraltro ritualmente costituito in secondo grado unitamente all’Avv. Alessandra Paternostro in virtù di procura a margine della citazione in appello) e non anche all’Avv. Alessandra Paternostro che aveva sottoscritto, in via esclusiva, la comparsa di costituzione e di risposta, deve sottolinearsi che, per giurisprudenza costante di questa Corte (alla quale si aderisce), il difetto della procura del convenuto, come i vizi della sentenza e in genere quelli degli atti processuali – che ne costituiscono l’antecedente logico e cronologico – possono essere fatti valere solo attraverso le impugnazioni, con la conseguenza che è inammissibile l’eccezione di nullità della procura utilizzata dal convenuto per costituirsi in primo grado, sollevata solo in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 13768 del 2005; Cass. n. 4020 del 2006; Cass. n. 10319 del 2006 e, da ultimo, Cass. n. 8806 del 2008), come, appunto, verificatosi nel caso di specie nel quale l’attuale ricorrente non aveva sollevato alcuna censura (nè, tanto meno, in via incidentale) in grado di appello circa la carenza di “ius postulandi” nel giudizio di primo grado in capo alla società convenuta (avendo incentrato la sua difesa esclusivamente sulla ritenuta insussistenza della connessione tra la domanda principale e quella riconvenzionale proposte in primo grado e sulla supposta inammissibilità del formulato appello).

5. In definitiva, per le esposte complessive ragioni, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese della presente fase, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2A Sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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