Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28028 del 16/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 28028 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso n. 5439/2009 proposto
DA
CAPODIVENTO SAVINO, già elettivamente domiciliato in
Roma, Via Taro n. 25, presso lo studio Avv. Magaraggia,beteta,
rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco V. Papadia del
foro di Bari come da procura in calce al ricorso
Ricorrente

api-S

CONTRO
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.., in persona di lega-

uss

le rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa

Data pubblicazione: 16/12/2013

dall’Avv. Stefano D’Ercole, elettivamente domiciliata presso
?, 2 7PL 5, *Nbatì .bg-t
il suo studio in RomajLargo el Teatro Valle n. 6, come da
mandato

a

margine

del

controricorso

conferitogli

dall’institore Avv. Antonino Russo, in virtù dei poteri conferitogli per atto notaio Paolo Castellini di Roma rep. n.

Controricorrente
per la cassazione della sentenza n. 314/08 della Corte di
Appello di Bari del t 03.2008 (R.G. n. 3250

ci

dell’anno 2006).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 291.40)2013 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l’Avv. FRANCO DELL’ERBA, per delega dell’Avv. Saverio Muccio e dell’Avv. Saverio Fatone, per il ricorrente;
udito l’Avv. NICOLA PALOMBI, per delega dell’Avv. Stefano D’Ercole, per la controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Alberto Celeste, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Bari con la sentenza n. 314 del 2008
ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di
Bari del 15.03.2006, che aveva rigettato il ricorso proposto
da SAVINO CAPODIVENTO nei confronti dell’Ente Ferrovie
dello Stato S.p.A. (divenuta RETE FERROVIARIA
ITALIANA S.p.A.) ed inteso ad ottenere il riconoscimento

72872 del 12.03.2008

3

della la dipendenza della asserita patologia artrosica dalla
sua attività lavorativa di guardiano da passaggio a livello.
La Corte territoriale ha ritenuto la prova testimoniale dedotta dal Capodivento generica e quindi non ammissibile, in

modalità di svolgimento del suo lavoro, non fornendo specifiche indicazioni di tempo e di luogo in cui l’attività si era
svolta, dell’uso di sistemi automatici o manuali di sollevamento di passaggio a livello, dell’impegno fisico richiesto,
dell’entità e della durata dell’esposizione del lavoratore agli
agenti atmosferici. Mancava, secondo la Corte, in conclusione ogni utile indicazione sulle concrete modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e sull’esposizione a rischio
sia pure generico.
Il Capodivento ricorre per cassazione con un motivo.
La RFI resiste con controricorso, illustrato con memoria ex
art. 378 CPC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va rilevato che in data 10.9.2013 l’Avv.
Francesco V. Papadia ha depositato nota con la quale comunica che il ricorrente Savino Capodivento gli ha revocato
il mandato a suo tempo conferitogli. Va altresì rilevato che
successivamente in data 23 /10J2013 è stato depositata
comparsa di costituzione del nuovo procuratore, che reca
in calce relativa procura speciale con elezione di domici-

quanto il fascicolo di parte descriveva sinteticamente le

4

lio in Roma, Via Federico Cesi n. 72, presso lo studio
dell’Avv. Saverio MUCCIO, che rappresenta e difende il
Capodivento, unitamente e disgiuntamente, con l’Avv. Saverio FATONE.

ne di nuovo difensore anzidetta è atto nullo e privo di
qualsiasi effetto, con la conseguenza che l’atto stesso non
abilita gli anzidetti Avv.ti Muccio e Fatone a rappresentare
e difendere il Capodivento
Invero secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte,
nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o controricorso, poiché l’art. 83-3° comma- CPC,
nell’elencare gli atti a margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica con riferimento al
giudizio di cassazione soltanto quelli sopra individuati, con
la conseguenza che se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma della citata norma di rito,
ossia con atto pubblico o con scrittura privata autenticata
(Cfr Cass. n. 3121 del 1999; Cass. n. 8708 e 18528 del
2009; Cass. n. 7241 del 2010, Cass. n. 929 del 2012).
Né può ritenersi applicabile al caso di specie il nuovo testo
dell’art. 83, cit. risultante dalla modifica apportata dall’art.
45-9° comma- della legge n. 69 del 2009, in quanto ai sen-

Ciò premesso, va osservato che la comparsa di costituzio-

5

si dell’art. 58-1° comma- della stessa legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati in primo grado dopo la
data (4 luglio 2009) di entrata in vigore della stessa (cfr
Cass. cit. N. 7241 del 2010; Cass. n. 6007 del 2012; Cass.

Orbene nel caso di specie, accertata la non operatività ed
efficacia della comparsa di costituzione di nuovo difensore

ratione temporis, trova applicazione l’art. 85 CPC, non esplicando i propri effetti la revoca della procura da parte
del ricorrente all’Avv. Francesco V. Papadia, non essendo
stata seguita, come già detto, da valida nomina di nuovo
difensore.
2. Con l’unico

motivo il ricorrente denuncia violazione e

falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 175 CPC.
L’impugnata sentenza viene censurata per avere il giudice
di merito erroneamente ritenuto non ammissibile la dedotta
prova testimoniale, che sarebbe stata perfettamente idonea
a confermare sia le specifiche condizioni di tempo e di luogo in cui si svolgeva l’attività lavorativa sia l’impegno fisici
richiesto sia l’entità e la durata dell’esposizione dl lavoratore agli agenti atmosferici.
Le esposte doglianze sono prive di pregio e vanno disattese.
La Corte territoriale in applicazione dell’orientamento giurisprudenziale (cfr Cass. n. 15080 del 26 giugno 2009;

cit. n. 929 del 2012).

Cass. n. 16778 del 2009; Cass. SU n. 11353 del 2004), secondo cui in tema di infortunio sul lavoro e malattia professionale nonché in tema di indennizzo, è onere del lavoratore provare con precisione i fatti costituitivi del diritto e, in

la patologia denunciata alle modalità concrete di svolgimenti delle mansioni svolte, ha ritenuto la prova testimoniale dedotta dal Capodivento generica e quindi non ammissibile, mancando ogni utile indicazione sulle concrete
modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e
sull’esposizione a rischio sia pure generico.
Il ricorrente da parte sua si è limitato, come già detto, a
chiedere il riesame della pronuncia negativa del giudice di
appello circa l’ammissione delle prove testimoniali, pronuncia, immune da vizi logici giuridici e sorretta da congrua e
coerente motivazione.
La stessa Corte di merito ha anche precisato che nel quadro così delineato non era ammissibile l’ausilio di un consulente tecnico di ufficio, che non può sostituirsi alla parte
nell’adempimento dei suoi oneri assertivi e probatori.
In definitiva trattasi di censure in fatto, le quali si risolvono
in un diverso apprezzamento delle circostanze poste a base del diniego di ammissione delle prove richieste, come
tale non ammissibili in sede di legittimità;
In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va

particolare, come nel caso di specie la riconducibucità del-

7

rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in € 100,00 per esborsi ed € 2.000,00 per
compensi, oltre accessori.
Così deciso in Roma addì 29 ottobre 2013
Il Consigliere rel. est.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA