Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28028 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. III, 14/10/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 14/10/2021), n.28028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14702-2019 proposto da:

M.C.C.M., IMMOBILIARE SAN GUIDO SRL, in persona

del rappresentante legale p.t., S.C., IMMOBILIARE COMO

RIVIERA SRL, in persona del rappresentante legale pt.,

S.C. tutti domiciliati in ROMA presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati ROBERTO

LIMITONE, SILVIA FRIGO, e GIUSEPPE PARENTE;

– ricorrenti –

contro

INTESA SAN PAOLO PROVIS SPA, rappresentata dalla mandataria INTRUM

ITALY SPA, in persona del procuratore speciale G.M.,

domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO NOFERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2532-2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 2 novembre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Coniglio dal

Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Intesa San Paolo Provis S.p.A., già Centro Leasing S.p.A. e prima ancora Mediocredito italiano S.p.A., chiedeva, in data 23 giugno 2010, ai sensi dell’art. 14 delle condizioni generali di contratto, alla società Fashion Yachts Brokerage S.r.L., con cui aveva stipulato, il 24 dicembre 2008, un contratto di leasing avente ad oggetto un’imbarcazione da diporto, garantito da M.C.C.M., da Immobiliare San Guido S.r.L. e da Immobiliare Como Riviera S.r.L., il pagamento del complessivo importo di Euro 4.330.393,21, di cui Euro 104.715,69 per rate insolute, degli interessi moratori per Euro 782,22 e del capitale residuo attualizzato; perdurando l’inadempimento, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Firenze, il decreto n. 9495/2010, con cui ingiungeva alla debitrice principale ed ai fideiussori il pagamento di Euro 4.330.393,21, oltre agli interessi di mora, alle competenze e alle spese della fase monitoria.

Gli ingiunti proponevano opposizione dinanzi al Tribunale di Firenze, contestando il computo degli importi, l’applicazione di interessi anatocistici, e chiedevano, in via riconvenzionale, di essere risarciti dei danni derivanti dall’iscrizione ipotecaria giudiziale sui loro beni.

Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1035/2013, rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo.

La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 2532-2018 rigettava l’impugnazione proposta dagli odierni ricorrenti, ritenendo irrilevante il fatto che il contratto fosse stato risolto in sede stragiudiziale, con la missiva del 6 marzo 2012, precisando che l’art. 1453 c.c. preclude la domanda di adempimento solo se sia stata chiesta giudizialmente la risoluzione per inadempimento; aggiungeva che, comunque, essendo stato chiesto l’accertamento dell’operatività della risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., non sarebbe venuto meno l’obbligo del conduttore di pagare il canone fino al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa; escludeva che l’art. 15 del contratto fosse affetto da nullità; riteneva

apodittica la dedotta violazione dell’art. 1956 c.c.; chiariva che l’accoglimento della domanda di nullità delle fideiussioni, per violazione degli artt. 2384 e 2384 bis c.c., implicava l’allegazione tempestiva dei relativi fatti costitutivi; rigettava le deduzioni relative all’IVA per infondatezza; rilevava la novità, ex art. 345 c.p.c., dell’eccezione relativa all’applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8 bis; respingeva la domanda di caducazione delle iscrizioni ipotecarie.

M.C.C.M., Immobiliare San Guido S.r.L. e Immobiliare Como Riviera S.r.L. propongono ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando sette motivi.

Resiste con controricorso Intesa San Paolo Provis S.p.A.

La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di Consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., n. 1 e non sono state depositate conclusioni scritte da parte del PM.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, viene dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 287 del 1990, art. 2 per essere le fideiussioni nulle, come stabilito da questa Corte con la pronuncia n. 28910/2017. In particolare, la tesi propugnata è che i contratti di fideiussione in esame, stipulati il 24 dicembre 2008, contengano le tre clausole, di reviviscenza (art. 2), di rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c. (art. 5) e di sopravvivenza (art. 6), la cui ricorrenza è stata sanzionata dalla Banca d’Italia per anticoncorrenzialità.

Il motivo non può essere accolto.

Non è in discussione la rilevabilità d’ufficio della nullità anche nel giudizio di legittimità, ma si devono sottolineare i limiti che tale rilievo può incontrare in tale sede, ex art. 372 c.p.c.

Proprio su questa questione ha avuto occasione di pronunciarsi la decisione n. 4175 del 19/02/2020 di questa Corte, confermando che la possibilità di rilievo d’ufficio della nullità per cui è causa riguarda anche il giudizio di legittimità, per espresso disposto dell’art. 101, par 2, Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (ex art. 81, 2 TCE) (da cui deriva la Legge Nazionale n. 287 del 1990, posta a garanzia della libera concorrenza tra imprese e operatori economici), occorrendo avere riguardo agli “effetti derivati” della nullità di un’intesa anticoncorrenziale di tipo orizzontale, intervenuta tra i vari operatori economici di un determinato settore, rilevando se gli effetti distorsivi si siano effettivamente trasferiti sui negozi stipulati “a valle” dell’intesa illecita. La stessa decisione ha, tuttavia, opportunamente precisato che:

– dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all’intesa;

– le nullità “a valle” delle fideiussioni omnibus debbono essere valutate alla stregua degli artt. 1418 c.c. e segg. e che può trovare applicazione l’art. 1419 c.c., ove l’assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalla intesa illecita, posto che, in linea generale, solo la banca potrebbe dolersi della loro espunzione. Tale possibile effetto limitato della nullità dell’intesa “a valle”, ovviamente, comporta un ulteriore vaglio degli interessi in gioco da parte del giudice.

Tali precisazioni sono state espresse allo scopo di trarne la conclusione, qui condivisa e applicabile alla fattispecie in esame, che la nullità dell’intesa (coinvolgente lo schema contrattuale predisposto dall’ABI), costituente il presupposto di validità del titolo negoziale qui in questione (la fideiussione, indicata come conforme al modello ABI), da cui deriva la legittimazione attiva della creditrice, per quanto rilevabile d’ufficio, in sede di giudizio di legittimità non può, del pari, essere accertata sulla base di una “nuda” eccezione, sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, rimandando la deduzione a contestazioni, in fatto, mai effettuate dalle parti convenute, a fronte della quale l’intimato sarebbe costretto a subire il “vulnus” di maturate preclusioni processuali (cfr. in tal senso Cass. 09/08/2019, n. 21243).

2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, i ricorrenti assumono l’avvenuta violazione e falsa applicazione, da parte della sentenza impugnata, dell’art. 153 e dell’art. 294 c.p.c., comma 3, per non averli rimessi in termini nonostante la causa della decadenza non fosse loro imputabile.

I ricorrenti avevano chiesto, infatti, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo la rimessione in termini relativamente alla deduzione e alla dimostrazione di un fatto nuovo, ossia l’avvenuta risoluzione ex art. 1456 del contratto di leasing, alle conseguenti deduzioni istruttorie e all’ordine di esibizione del fascicolo relativo alla pratica del contratto di leasing: richiesta rigettata dal Tribunale di Firenze con decisione confermata dalla sentenza qui impugnata che aveva ritenuto i fatti allegati non opponibili sia in quanto estranei al processo sia in quanto dedotti tardivamente e dopo che i termini per le deduzioni ex art. 183 c.p.c. erano spirati e comunque già sfruttati con il deposito delle memorie.

Il motivo è inammissibile.

I ricorrenti, infatti, contestano la statuizione della Corte d’Appello quanto alla tardività della deduzione del fatto sopravvenuto, cioè la conoscenza della risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto, avvenuta solo in data 6 marzo 2012, a seguito del ricevimento della missiva loro inviata per conto di Centro Leasing dall’avvocato D. V., insistendo sulla non imputabilità della causa di decadenza, ma non quella con cui la Corte territoriale ha ritenuto il fatto allegato non opponibile in quanto estraneo al processo (cfr. p. 4.1, p. 9 e p. 4.2, p. 9 della sentenza). Non può certo considerarsi una contestazione la mera affermazione che il fatto nuovo era rilevante ai fini della decisione della controversia (p. 26 del ricorso).

E’ pacifico presso la giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario – per giungere all’annullamento della pronunzia – non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell’impugnazione.

Questa, infatti, è intesa all’annullamento della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano. E’ sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili le censure avverso le altre ragioni (in tale senso, ad esempio, tra le tantissime, Cass. 11/05/2018, n. 11493).

3. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dall’avvenuta risoluzione stragiudiziale del contratto di leasing ai sensi dell’art. 1456 c.c. La sentenza sarebbe erronea perché si sarebbe pronunciata sulla domanda di risoluzione che non era mai stata formulata, anziché sul fatto dell’avvenuta risoluzione, dedotto al fine di dimostrare che la situazione fattuale esistente al tempo dell’emissione del decreto ingiuntivo era diversa da quella ricorrente al momento della pronuncia del Tribunale e della Corte d’Appello.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata, a differenza di quanto asserito con il motivo in esame dai ricorrenti, si è occupata della pretesa risoluzione di diritto del contratto avvenuta stragiudizialmente, ma l’ha ritenuta irrilevante, posto che alla parte è preclusa la possibilità di chiedere l’adempimento del contratto solo ove la risoluzione sia stata richiesta in via giudiziale e non anche ove la stessa sia stata domandata in via stragiudiziale (Cass. n. 837/1979), aggiungendo: “le questioni relative alla intervenuta risoluzione stragiudiziale del contratto (…) potranno semmai essere dedotte in sede esecutiva ove i fatti impeditivi o estintivi sopravvenuti a titolo esecutivo sono sempre opponibili in sede di opposizione, con eventuale detrazione dal credito del prezzo di vendita del bene (…)” (p. 9 della sentenza).

Non ricorrono, pertanto, gli estremi del vizio denunciato.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti imputano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, alla sentenza gravata di aver violato e falsamente applicato l’art. 1456 c.c., avendo omesso di considerare che la risoluzione di diritto opera immediatamente se l’altra parte non contesta la risoluzione, non essendo necessaria una pronuncia giudiziale che è eventuale ed ha solo natura dichiarativa. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che la risoluzione di diritto per l’operare della clausola risolutiva espressa non era stata contestata dalla parte inadempiente, perciò la risoluzione del contratto aveva operato di diritto.

5. Con il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1453 c.c., nella parte in cui la sentenza ha affermato che la modifica della domanda giudiziale da adempimento a risoluzione è riservata a chi ha presentato la domanda di adempimento e non a chi ad essa si opponga, in tal caso l’opponente potrebbe agire solo con domanda riconvenzionale da proporre nei termini di legge nella specie pacificamente inadempiuti. La tesi è che non sia mai stata proposta domanda riconvenzionale di risoluzione, ma si sia solo dato atto del fatto nuovo e sopravvenuto rappresentato dalla risoluzione del contratto, per effetto dell’operare della clausola risolutiva espressa che avrebbe dovuto spingere la Corte d’Appello a dichiarare improcedibile la domanda oggetto del decreto ingiuntivo, non essendo stata esercitata, da parte della concedente, l’eccezionale facoltà di mutare l’originaria domanda di adempimento in domanda di risoluzione: in altri termini, una volta intervenuta la risoluzione del contratto, non era possibile chiedere l’adempimento e quindi tener ferma la richiesta di adempimento.

5.1. Il quarto ed il quinto motivo sono suscettibili di un esame congiunto, perché riguardano profili tra di loro connessi logicamente e giuridicamente.

La statuizione della Corte d’Appello muove dal presupposto che sia dubbia la ricorrenza di una clausola risolutiva espressa (cfr. p. 8), essendo certa solo la dichiarazione unilaterale della Centro Leasing di ritenere risolto il contratto, tant’e’ che considera proprio tale dichiarazione non preclusiva della successiva domanda di adempimento, richiamando taluni precedenti di questa Corte, le decisioni n. 837/79 e n. 5017/1990, che sostengono che, in assenza di una clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto può aversi solo mediante diffida ad adempiere, non bastando a tale scopo la già richiamata dichiarazione unilaterale della parte di ritenere risolto il contratto.

Questo è il nucleo essenziale della statuizione della Corte, la quale, dunque, non ha mai ritenuto, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, che essi avessero chiesto di far dichiarare l’avvenuta risoluzione del contratto, tant’e’ vero che la sentenza osserva che, per far valere la risoluzione del contratto, i ricorrenti avrebbero dovuto proporre tempestivamente domanda riconvenzionale che, nel caso di specie, aveva fatto difetto (p. 7): domanda che comunque avrebbe implicato, posto che sarebbe stato necessario accertare i presupposti per ritenere integrati gli estremi della clausola risolutiva espressa, che, fino al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa, il conduttore avrebbe dovuto continuare a pagare i canoni di locazione (p. 8).

Lo sforzo confutativo dei ricorrenti non scalfisce le rationes decidendi della sentenza impugnata, perché non si traduce in una loro critica e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui esse sono considerate errate. I motivi che non forniscano una rappresentazione compiuta delle ragioni della denuncia di un errore cassatorio, previa sua identificazione, si traducono in una sostanziale abdicazione della loro funzione che è sanzionata con la inammissibilità (Cass. 16/04/2021, n. 10128; Cass. 10/08/2017, n. 19989).

6. Con il sesto motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1526 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte non avrebbe tenuto conto che nel caso di leasing traslativo, quale doveva considerarsi quello per cui è causa, ove sia intervenuta la risoluzione del contratto e la restituzione del bene, indipendentemente dalla clausola convenzionale di cui all’art. 15, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 1526 c.c.

Il presupposto per l’operatività dell’art. 1526 c.c., come del resto riconoscono i ricorrenti, è che il contratto sia risolto per inadempimento: presupposto il cui verificarsi non è stato accertato nel caso di specie, come già chiarito. Nondimeno, la Corte d’Appello ha sottolineato che l’art. 14 delle condizioni generali di contratto, dettato per il caso di inadempimento, e l’art. 15, regolante gli effetti della risoluzione per inadempimento, prevedevano lo stesso meccanismo risarcitorio, costituito dalla corresponsione delle rate scadute e dalla attualizzazione di quelle a scadere, ovviamente detratto l’importo ricavabile dalla futura vendita, la questione pertanto risulta pertinente.

Ora, l’art. 15, il cui testo è stato parzialmente riportato a p. 42 del ricorso, soddisfacendo le prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, prevedendo che la risoluzione per inadempimento comporta a carico dell’utilizzatore la debenza dei “canoni decorsi insoluti come ogni relativo accessorio (…) al valore attualizzato di tutti i canoni contrattualmente previsti come dovuti, dopo la risoluzione nonché al prezzo convenuto per l’acquisto del bene a fine rapporto”, è stato ritenuto dalla Corte d’Appello compatibile con la previsione dell’art. 1526 c.c.

La giurisprudenza di questa Corte, peraltro, di recente ribadita dalle Sezioni. unite, con la sentenza n. 2143 del 29/01/2021, ha confermato la coerenza con la previsione dell’art. 1526 c.c., comma 2, della clausola penale prevedente l’acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell’importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, trattandosi di “patto che, quale espressione di una razionalità propria della realtà socio-economica, ha trovato origine e sviluppo nell’ambito dell’autonomia privata, il cui regolamento è stato, per un verso, assunto dal legislatore a parametro di una disciplina dapprima solo settoriale e specifica (…) tra cui quella dettata dalla e poi, da un dato momento in avanti, generale (con la L. n. 124 del 2017) e, per altro verso, dalla giurisprudenza a metro di rispondenza alla ratio della disciplina applicata analogicamente al contratto di leasing traslativo”.

Il fatto che nell’art. 15 delle condizioni generali di contratto ricorrano gli elementi qualificanti della clausola penale, comporta, evidentemente, la possibilità che essa, anche d’ufficio, a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento, venga ridotta ad equità dal giudice, ai sensi dell’art. 1384 c.c., quando sia stata congegnata in modo da attribuire al concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, sì da ricondurre l’autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela.

Al fine di evitare che clausole penali del tipo di quella in oggetto riservino alla società di leasing vantaggi eccessivi, occorre, che, alla luce del parametro della buona fede contrattuale, ex art. 1375 c.c., esse non riservino al concedente vantaggi ingiusti (Cass. 12/06/2018, n. 15202), cioè, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, vantaggi che pongano la società concedente, a seguito dell’inadempimento dell’utilizzatore, in una situazione migliore rispetto a quella in cui si sarebbe trovata ove il contratto avesse avuto regolare esecuzione, tenuto conto che il risarcimento del danno spettante al concedente deve porlo nella situazione in cui si sarebbe trovato ove non fosse stato vittima dell’altrui inadempimento, sulla scorta del principio quantum lucrari potui (Cass. 19/09/2019, n. 23336; Cass. 25/10/2017, n. 25334; Cass. 07/01/2014, n. 888).

Peraltro, questa Corte ha ripetutamente affermato che l’art. 1384 c.c., nel prevedere il potere del giudice di ridurre la penale pone a suo carico l’obbligo di condurre la valutazione sul piano dell’equilibrio delle prestazioni con riferimento al margine di guadagno che il concedente si riprometteva di trarre dall’esecuzione del contratto (Cass. 23/03/2001, n. 4208; Cass. 02/03/2007, n. 4969). Anche la Convenzione di Ottawa sul leasing finanziario internazionale 28/05/1988, recepita nell’ordinamento italiano con L. 14 luglio 1993, n. 259 (le cui regole, sebbene non immediatamente applicabili nella presente controversia, sono ritenute da questa Corte un indice interpretativo per la ricostruzione della disciplina dell’inadempimento dell’utilizzatore: Cass. 16/11/2007, n. 23794), prevede “inderogabilmente” che il risarcimento del danno spettante al concedente deve essere tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l’utilizzatore avesse esattamente adempiuto e che la pattuizione della penale è valida solo se non comporti un risarcimento eccessivo in rapporto al predetto danno (Cass. 31/10/2017, n. 25863).

6.1. Occorre muovere da un dato oggettivo, costituito dal fatto che l’art. 15 del contratto di leasing, oggetto della presente controversia, ometteva il riferimento al valore di mercato del natante al momento della restituzione e non prevedeva la facoltà dell’utilizzatrice di incidere sui termini della vendita ed in generale sulla ricollocazione del bene. Il che induce a domandarsi se esso fosse valido ed efficace, stante che rimetteva in toto alla concedente la facoltà di determinare unilateralmente quale corrispettivo ricavare dalla eventuale vendita del bene, da portare poi in detrazione dal credito residuo vantato nei confronti dell’utilizzatore.

La risposta deve considerare che il patto in oggetto non può non avere per corollario, da un lato, l’obbligo del concedente di stimare il bene secondo correttezza e buona fede e, dall’altro, il diritto del concedente di avere contezza dei criteri utilizzati per la stima, onde verificarne la correttezza e la congruità, e/o la verifica che esso non mettesse “in concreto” l’utilizzatore nella condizione di essere tenuto ad un risarcimento maggiore di quello dovuto, consentendo, per contro, alla concedente di trarre profitto dall’inadempimento (Cass. 13/12/2018, n. 32216).

Il motivo va, dunque, accolto, perché la Corte d’Appello non si è affatto interrogata sulla compatibilità della vendita, nel 2013, ad Euro 100.000,00 di un bene concesso in leasing per cinque milioni di Euro, nel 2008, con i principi giurisprudenziali maturati in materia, avendo omesso di verificare la congruità del prezzo di vendita dello yacht rispetto al suo valore commerciale, sì da escludere che il patto intercorso tra le parti che riservava alla società utilizzatrice oltre al diritto di trattenere i canoni percepiti (in coerenza con la previsione dell’art. 1526 c.c., comma 2) e il diritto di ottenere quelli insoluti (conformemente alla prescrizione di cui all’art. 1382 c.c.), anche il diritto al risarcimento del danno, astrattamente valido ed efficace, in concreto, proprio per come congegnato, attraverso la combinazione degli obblighi restitutori e del patto di prededuzione, trasformasse l’inadempimento dell’utilizzatore in una fonte di ingiustificato arricchimento per la parte adempiente, realizzato in violazione dei canoni di cui all’art. 1175 e 1375 c.c. e/o dell’art. 1227 c.c.

7. Con il settimo motivo i ricorrenti asseriscono la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere negato rilevanza alle deduzioni e produzioni in merito al valore del bene restituito, di cui i ricorrenti sarebbero venuti a conoscenza solo in corso di causa.

Il motivo è assorbito.

8. In definitiva, merita accoglimento il sesto motivo di ricorso, i primi cinque motivi sono inammissibili, il settimo è assorbito. La sentenza viene cassata in relazione al motivo accolto e la controversia rimessa alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, che si farà carico anche di liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, dichiara inammissibili i primi cinque ed assorbito l’ultimo. Cassa la decisione in relazione al motivo accolto e rinvia la controversia alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dalla Sezione Terza civile della Corte di Cassazione, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

 

 

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