Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28027 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. III, 31/10/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 31/10/2019), n.28027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18758/2016 R.G. proposto da:

P.G., e T.M.R., rappresentati e difesi

dall’Avv. Gennaro Lupo, domiciliati in Roma, presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2;

– ricorrenti –

contro

Banca di Imola s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvia Peggi e Letizia

Folli e domiciliata, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, presso

la cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 90/2016 della Corte d’appello di Bologna,

depositata il 18/01/2016;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 settembre

2019 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Patrone Ignazio, che ha concluso chiedendo

l’estinzione del procedimento.

Fatto

RITENUTO E CONSIDERATO

La Banca di Imola s.p.a., nella qualità di creditrice della GP 2 s.r.l., di cui P.G. e T.M.R. si erano costituiti garanti, ha convenuto in giudizio questi ultimi, chiedendo la revocatoria di un fondo patrimoniale costituito su un immobile di loro proprietà.

Costituitisi i convenuti, il Tribunale di Bologna dichiarava l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale.

La decisione è stata appellata dai soccombenti, ma la Corte d’appello di Bologna ha rigettato il gravame.

Tale decisione è stata fatta oggetto, da parte del P. e della T., di ricorso per cassazione articolato in due motivi. La Banca di Imola s.p.a. ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata. La Corte, esaminato il ricorso in camera di consiglio, ne ha disposto il rinvio per la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5 per la trattazione in quella sede.

Successivamente, prima che cominciasse la relazione in udienza, i controricorrenti hanno depositato una dichiarazione di rinuncia agli atti e all’azione sottoscritta dal difensore in forza di specifica procura speciale, con compensazione delle spese di lite. La Banca resistente, con apposita dichiarazione, ha dato atto dell’intervenuto raggiungimento di un accordo transattivo fra le parti ed ha, di conseguenza, accettato la rinuncia, con compensazione delle spese.

La superiore rinuncia determina l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.

Le spese del giudizio di legittimità devono essere interamente compensate, conformemente a quanto convenuto fra le parti.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979).

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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