Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28027 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. II, 21/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.E. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE TIZIANO 80, presso lo studio dell’avvocato RICCIARDI

PAOLO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIARDI EDILBERTO,

CELEBRANO CAMILLO;

– ricorrente –

contro

B.G.; ((OMISSIS));

– intimato –

avverso la sentenza n. 78/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 04/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato RICCIARDI Edilberto, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.G. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Sala Consilina C.E. per sentirlo condannare a rilasciare parte del fondo di sua proprietà previa rimozione di opere e chiusura di vedute realizzate a distanza non legale.

Faceva presente che: aveva acquistato nel 1973 il fondo confinante per un lato con quello del convenuto; aveva costruito un muro lungo il confine con la proprietà, all’epoca I. ora C., arretrandosi di alcuni metri per costruire una stradina di collegamento con un sottostante viottolo; tale zona era stata incorporata dal convenuto nel fondo dal medesimo acquistato nel 1975 ed era stata chiusa con un cancello.

Si costituiva il convenuto il quale chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che responsabile dello sconfinamento era la venditrice, di cui chiedeva la chiamata in causa con istanza peraltro disattesa.

Con sentenza n. 89 del 2001 il Tribunale accoglieva la domanda, condannando il convenuto a rilasciare la porzione del fondo di proprietà dell’attore riportata al foglio n. 11 part. 352 della complessiva estensione di mq. 88 Catasto terreni del Comune di Salerno; a rimuovere le opere insistenti sull’area de qua e a eliminare le aperture prospicienti sulla proprietà dell’attore realizzate a distanza non legale nonchè a risarcire il danno nella misura di L. 19.370.692.

Con sentenza dep. il 4 febbraio 2005 la Corte di appello di Salerno rigettava l’impugnazione proposta dal convenuto.

Secondo i Giudici, il Tribunale aveva in sostanza qualificato come azione di regolamento di confini anzichè di rivendicazione la domanda proposta dall’attore, sicchè le argomentazioni e i mezzi di prova articolati dal convenuto introducevano sostanzialmente una domanda nuova inammissibile in appello; d’altra parte, era ritenuta corretta la qualificazione dell’azione data dal tribunale, vertendosi in tema di contrasto non fra titoli ed essendo i fondi finitimi.

Erano escluse sia l’usucapione ordinaria – per mancato decorso della durata ventennale del possesso goduta dal convenuto dal momento dell’acquisto del bene de quo – sia quella decennale sul rilievo che, a stregua di quanto risultava dalle indicazioni contenute nei rispettivi titoli di acquisto, la porzione de qua era ricompresa in quella alienata all’attore e non faceva parte di quella successivamente venduta dalla I.. In ogni caso, era ritenuto che l’attore aveva fornito la prova incombente al rivendicante, tenuto conto del principio secondo cui in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell’originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, il rivendicante può assolvere l’onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto.

La doglianza relativa alla quantificazione del danno, pur se definita tardiva, era respinta nel merito, condividendo i Giudici le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione C. E. sulla base di sei motivi. Non ha svolto attività difensiva l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., degli artt. 948, 950, 1362, 1373, 1368, 1371, 1470, 1537, 1538 e 2697 cod. civ. nonchè omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Censura la sentenza laddove aveva erroneamente ritenuto che il tribunale avesse qualificato come azione di regolamento di confini la domanda proposta dall’attore, quando in essa non vi era alcun riferimento che potesse fare escludere che fosse stata proposta un’azione di rivendicazione, così come – a stregua della prospettazione della domanda e delle eccezioni sollevate dal convenuto – si era rivelata erronea l’affermazione dei Giudici secondo cui non vi sarebbe stata contestazione dei titoli. Senza spiegare perchè l’indicazione dei confini e dei dati catastali avesse escluso un conflitto di titoli nonostante la possibile divergenza nella specie confermata dal consulente tecnico d’ufficio ing. P., la Corte non aveva esaminato e interpretato l’esatto contenuto del contratto del 25 aprile 1977 con il quale il ricorrente aveva acquistato l’intero suolo edificatorio venduto gli e posseduto dalla I..

Se, dunque l’attore aveva l’onere di offrire la probatio diabolica del diritto azionato, non potrebbe ritenersi tale onere assolto facendosi riferimento al principio giurisprudenziale circa il contenuto della prova nel caso di mancata contestazione del bene a un comune dante causa, occorrendo in tal caso pur sempre che il bene conteso abbia formato oggetto del titolo di acquisto dell’attore: il che andava escluso nella specie.

Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115,116, 345 ante riforma cod. proc. civ., artt. 950, 1143, 1146, 1158 e 2697 cod. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata che non aveva ammesso i mezzi istruttori articolati, erroneamente qualificando come domanda nuova quella che, al limite, avrebbe dovuto qualificarsi come eccezione riconvenzionale che era ammissibile ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. nel testo all’epoca vigente.

La prova era rilevante per dimostrare che , l’acquisto compiuto dal C. con l’atto pubblico del 1977 era avvenuto a corpo con riferimento al preesistente muro e che si era maturata l’usucapione – la cui eccezione era ammissibile in appello – posto che la zona di terreno de qua non era stata mai trasferita dalla I. all’attore con l’atto di vendita del 1973 ed era stata pubblicamente e ininterrottamente posseduta dalla medesima I. fin dal 1966, epoca dell’acquisto dell’intero predio; la scrittura privata del 1975 poi trasfusa nell’atto pubblico del 1977 era idonea all’accessione del possesso ai sensi dell’art. 1146 c.c., comma 2, secondo cui il successore a titolo particolare può unire il proprio possesso a quello del suo dante causa.

Il terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 191, 196 e 345 cod. proc. civ., artt. 1143, 1146, 1147, 1559 e 2697 cod. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia), censura la sentenza laddove, non ritenendo di applicare l’art. 1146 cod. civ., comma 2, non aveva tenuto conto che in ogni caso la vendita sarebbe avvenuta a non domino e, trattandosi di vendita a corpo, non assumeva rilevanza nè la indicazione dei confini nè la individuazione catastale, tenuto conto che l’usucapione decennale presuppone l’identità fra la zona alienata e quella posseduta e tale requisito andava verificato tenuto conto della buona fede del convenuto, che è presunta ex art. 1147 cod. civ., ed era comunque risultante dalla trascrizione dell’atto di acquisto.

Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 191, 196 e 345 cod. proc. civ., artt. 950 e 2697 cod. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Deduce che nella determinazione del confine, basata sulle mappe catastali e non sul frazionamento contenente gli estremi della lottizzazione, la sentenza impugnata aveva recepito acriticamente le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio ing. A. senza rilevare l’erronea metodologia seguita dall’ausiliare nonostante gli specifici rilievi compiuti in proposito dall’appellante e non tenendo conto nè di quanto precistato dall’ing. P., incaricato dal Giudice di effettuare il rilievo topografico dei luoghi, nè di quanto evidenziato nella perizia di parte dell’ing. M.: del tutto irrilevanti dovevano considerarsi – e come tali integranti una motivazione inesistente – le osservazioni dei Giudici sulla mancata contestazione della consulenza nel giudizio di primo grado.

Il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo -che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

Va innanzitutto considerato che le censure sollevate a proposito della qualificazione dell’azione come di regolamento di confini anzichè di rivendicazione sono inammissibili:

a) la qualificazione dell’azione ha oggetto un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e che, in sede di legittimità, può essere censurato per violazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c. e segg. (in alcun modo dedotta) o per vizio di motivazione e la sentenza ha chiarito le ragioni per le quali doveva considerarsi che nella specie l’azione proposta era da qualificarsi di regolamento di confini;

b) in ogni caso, le censure sono prive di rilievo, avendo i Giudici comunque ritenuto che l’attore avesse offerto la prova a lui incombente ai sensi dell’art. 948 cod. civ., in base al consolidato orientamento giurisprudenziale a stregua del quale il rigore del principio secondo il quale l’attore in rivendica deve provare la sussistenza dell’asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell’usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell’originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l’onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto.

Nella specie, come si vedrà meglio infra, la sentenza ha ritenuto valido ed efficace il titolo in virtù del quale l’attore aveva acquistato dalla I. la porzione del terreno de qua.

Nè il ricorrente potrebbe ragionevolmente dolersi che, a seguito della qualificazione come di regolamento di confini anzichè di rivendicazione, non erano stati ammessi i mezzi di prova articolati.

Seppure, come sostenuto dal ricorrente, è improprio il riferimento alla novità della domanda che con le deduzioni dell’appello il medesimo avrebbe formulato, dovendosi piuttosto configurarsi un’ eccezione riconvenzionale – proposta dal convenuto per paralizzare l’avversa domanda di rilascio e, come tale, ammissibile ai sensi dell’art. 345 citato nel testo all’epoca vigente – va osservato che comunque l’affermazione dei Giudici non inficia la decisione. Ed invero, da un lato, i mezzi istruttori erano da considerarsi inammissibili laddove si intendeva dimostrare l’oggetto della compravendita ovvero che la venditrice aveva inteso cedere anche la porzione delimitata dal muro, dalla medesima eretto e posseduto, dovendo la relativa volontà negoziale risultare dal contratto – per il quale è prevista la forma scritta ad substantiam (Cass. 12506/207)- dal quale invece, secondo la interpretazione datane dai Giudici, la porzione de qua era ricompresa in quella alienata all’attore e non faceva parte di quella successivamente venduta dalla I. al convenuto: al riguardo la sentenza ha accertato che le parti, nell’individuare i beni compravenduti, avevano fatto riferimento ai confini e alle indicazioni catastali, sicchè queste ultime erano state recepite nel titolo e costituivano parte integrante della volontà contrattuale, atteso che in tema di compravendita immobiliare, ai fini dell’individuazione dell’immobile oggetto del contratto, i dati catastali non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo ed ai confini indicati nell’atto, ad eccezione solamente nel caso in cui le parti ad essi abbiano fatto esclusivo riferimento per individuare l’immobile, e manchi un qualsiasi contrasto tra gli stessi ed i confini del bene (Cass. 9896/2010; 9215/2004).

Peraltro, come si è detto, le parti avevano fatto riferimento anche ai confini. Al riguardo, è appena il caso di ricordare che nella vendita a corpo i confini indicati dalle parti sono elementi necessari, seppure in assoluto non esclusivi, per la individuazione del bene compravenduto(Cass. 22038/2004): nella specie, la materiale presenza del muro non menzionata nel titolo di acquisto dell’attore ovvero la situazione di fatto invocata dal convenuto non potevano assumere di per sè alcun rilievo se non (in astratto) sotto il profilo dell’usucapione di cui si dirà in seguito.

Nella sostanza il ricorrente, che pure ha fatto riferimento al frazionamento richiamato dal contratto di acquisto del convenuto, censura l’interpretazione dei contratti di acquisto delle parti.

Al riguardo, occorre ricordare che l’interpretazione del contratto, consistendo in un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, che deve essere specificamente indicata in modo da dimostrare – in relazione al contenuto del testo contrattuale – l’erroneo risultato interpretativo cui per effetto della predetta violazione è giunta la decisione, che altrimenti sarebbe stata con certezza diversa la decisione: la deduzione deve essere, altresì, accompagnata dalla trascrizione integrale del testo contrattuale in modo da consentire alla Corte di Cassazione, che non ha diretto accesso agli atti, di verificare la sussistenza della denunciata violazione decisività.

Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso esaminati: occorre ricordare che per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra. (Cass. 7500/2007; 24539/2009).

Il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare, previa trascrizione del testo dei contratti stipulati prima dall’attore e poi dal convenuto con l’originaria proprietaria dell’intero appezzamento, che il frazionamento era stato richiamato dai contraenti, così divenendo parte del contratto, tenuto anche conto che nel caso di acquisti in tempi diversi di appezzamenti di terreno facenti parte di un’unica originaria lottizzazione, assume rilievo il confine indicato nel tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto più risalente nel tempo nel caso in cui i dati sul confine siano discordanti nei caso di specie, evidentemente il frazionamento allegato al titolo di acquisto dell’attore).

Se, dunque, non appare fondato l’errore che sarebbe stato compiuto dal consulente nel fare riferimento alla mappe catastali, neppure possono assumere rilievo, perchè inammissibili nella presente sede, le altre doglianze che pure sono state denunciate a proposito dell’operato del consulente tecnico d’ufficio ing. A..

Innanzitutto, la denuncia difetta di autosufficienza laddove il ricorrente non trascrive i passi salienti della consulenza dell’ing. P. e di quella di parte, estrapolandone delle frasi che non consentono alla Corte, che non ha accesso agli atti processuali, di comprendere la fondatezza delle censure.

Ciò posto, se è vero che l’acritica adesione alle conclusioni della consulenza può integrare il vizio di inadeguata motivazione, il ricorrente deve non soltanto allegare i presunti errori ma dimostrare la decisività di tali errori in modo da offrire la certezza che il risultato dell’accertamento sarebbe stato diverso; d’altra parte, la contestazione dell’esattezza delle conclusioni dell’espletata consulenza non può essere effettuata – come appunto nella specie – formulando critiche alla metodologia seguita ovvero mediante la contrapposizione ad esse delle diverse valutazioni espresse dal consulente tecnico di parte in quanto non serve, di per sè, ad evidenziare alcun errore delle prime – con conseguente insufficienze della motivazione della sentenza che ad esse si sia limitata a riferirsi, ma solo la diversità dei giudizi formulati dagli esperti (Cass. 13845/2007; 7878/2006; 7392/1994): altrimenti il motivo si risolverebbe in una inammissibile (in sede di legittimità) richiesta di verifica e di rivalutazione dell’operato del consulente, che è evidentemente attiene al giudizio di merito.

Premesso, dunque, che in base all’interpretazione dei contratti de quibus, è stato verificato l’avvenuto trasferimento della proprietà della porzione di terreno de qua all’attore ed è stato altresì escluso che la stessa fosse ricompresa nella successiva alienazione a favore del convenuto, l’eccezione di usucapione ordinaria – che comunque è stata esaminata dalla Corte è stata correttamente rigettata nel merito, tenuto conto che il possesso esercitato dalla I., dante causa del convenuto – successore a titolo particolare della medesima per effetto della compravendita avrebbe potuto assumere rilevanza esclusivamente a stregua del secondo comma dell’art. 1146 cod. civ.: evidentemente non sussistevano i relativi presupposti atteso che, secondo quanto si è detto sopra, i Giudici hanno accertato che la vendita al medesimo effettuata non aveva avuto a oggetto anche la porzione che invece era stata alienata in precedenza dalla I. all’attore e, dunque, non avrebbe potuto neppure configurare un acquisto a non domino, dovendo qui ricordarsi il consolidato principio secondo cui, in tema di accessione del possesso, di cui all’art. 1146 c.c., comma 2, affinchè operi il trapasso del possesso dall’uno all’altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene; ne consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l’oggetto del trasferimento non può essere costituito dal mero potere di fatto sulla cosa (Cass. 6353/2010; 8502/2005).

Per le stesse considerazioni non era configurabile neppure l’ipotesi di cui all’art. 1159 cod. civ. che postula che il bene di cui si invoca il possesso ad usucapionem abbia formato oggetto di un acquisto a non domino.

Il quinto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 191 e 196 cod. proc. civ., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia) censura la sentenza la quale, nel confermare la sentenza impugnata, aveva richiamato la consulenza tecnica d’ufficio ritenendola parte integrante della stessa, così incorrendo nel vizio di ultrapetizione. Il rinvio era comunque generico, tenuto conto degli altrettanto generici riferimenti della consulenza che aveva fatto riferimento alle distanze prescritte dallo strumento urbanistico e a quelle di cui all’art. 905 cod. civ.; oltretutto, nel determinare il danno, aveva erroneamente considerato una ulteriore superficie di mq.

108 oltre a quella da restituire. Il motivo è fondato nei limiti di cui si dirà.

La sentenza nel dispositivo confermava la decisione di primo grado, precisando che la relazione del CTU faceva di essa parte integrante, senza precisare quali fossero i riferimenti della relazione e le statuizioni della decisione di primo grado che in tal modo dovevano essere integrati, di guisa che deve ritenersi indeterminato il contenuto della decisione laddove, nel confermare quella di primo grado, era emessa statuizione di condanna all’eliminazione delle vedute non rispettose delle distanze legali, posto che sotto tale capo della decisione neppure la motivazione della sentenza della Corte di appello contiene alcun riferimento.

Il sesto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 191 e 196 cod. proc. civ., artt. 873, 1223, 2043, 2056 e 2058 cod. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia) lamenta che la sentenza, in violazione dei criteri stabiliti dall’art. 1223 cod. civ. in materia di danno emergente e con motivazione omessa o, quanto meno, insufficiente – nonostante le specifiche censure sollevate con l’appello – aveva apoditticamente confermato la statuizione del Tribunale, che aveva effettuato la quantificazione dei danni patiti dall’attore sulla base dell’erroneo calcolo compiuto dal consulente tecnico d’ufficio che aveva considerato – oltre alla striscia di terreno occupata e oggetto della condanna di rilascio – anche l’ulteriore zona che l’attore avrebbe dovuto lasciare libera per rispettare la distanza dal confine prescritta per costruire, quando – una volta ordinata la restituito in integrum – nessun pregiudizio poteva lamentare al riguardo l’attore, e ciò senza considerare che l’art. 873 cod. civ. prescrive la distanza tra fabbricati e non dal confine.

In modo del tutto erroneo era stato fissato il valore dell’area in questione per similitudine a una zona di tipo C) di espansione con indice fondiario abbastanza sostenuto.

Il motivo è fondato.

Occorre qui evidenziare come la motivazione non consenta di comprendere e quindi di controllare l’iter logico giuridico che i Giudici di appello hanno seguito per giungere alla conferma della decisione di primo grado laddove aveva condannato il ricorrente al risarcimento dei danni liquidati in L. 19.370.692. Al riguardo, la sentenza si è limitata ad affermare apoditticamene che, trattandosi di responsabilità da atto illecito (o extracontrattuale), il consulente tecnico aveva “rettamente considerato sia il danno emergente riferito all’attualità sia il lucro cessante. Ne deriva che la pretesa eccedenza nella valutazione del danno emergente è da ritenersi comunque compensata dal calcolo, all’attualità, del lucro cessante. La natura edificatoria del suolo (zona C) e la durata del godimento confortano il convincimento della Corte”.

La motivazione è del tutto carente, non avendo i Giudici dato conto dei criteri e dei presupposti in base ai quali sono pervenuti al calcolo del danno.

Il settimo motivo( spese processuali) è assorbito dall’accoglimento del quinto e del sesto motivo. Il ricorso va accolto relativamente al quinto motivo nei limiti di quanto in motivazione e al sesto, dovendo essere rigettati il primo, il secondo, il terzo e il quarto,assorbito il settimo.

la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Salerno.

P.Q.M.

Accoglie il quinto, nei limiti di quanto in motivazione, e il sesto motivo del ricorso rigetta il primo, il secondo, il terzo e il quarto, assorbito il settimo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivo accolti e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Salerno.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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